Silenzio dell’autorità espropriante sull’istanza di indennità definitiva (TAR Toscana n. 220 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 pone a carico dell’autorità espropriante un vero e proprio obbligo di provvedere in ordine all’istanza del proprietario che, non accettando l’indennità provvisoria, abbia designato il proprio tecnico di fiducia. L’amministrazione non dispone di alcuna possibilità di scelta: deve nominare i due componenti del collegio peritale entro un congruo lasso temporale. L’inerzia serbata su tale istanza è accertabile dal giudice amministrativo con il rito avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., poiché l’attivazione del sub-procedimento interseca una posizione di interesse legittimo del privato, distinta e precedente rispetto alla determinazione del quantum. Una volta accertata l’inadempienza, il giudice ordina all’autorità espropriante di concludere il procedimento entro un termine assegnato.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di terreni interessati dall’intervento di ampliamento dell’autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto del 31 maggio 2023. La società concessionaria, in qualità di autorità espropriante, ha notificato quattro decreti di determinazione provvisoria dell’indennità e ha preso possesso dei beni, come da verbali del 28 novembre 2023.
Contestando l’incongruità dei valori offerti, i proprietari hanno designato il proprio tecnico e diffidato l’autorità espropriante a nominare i componenti del collegio peritale. Malgrado due provvedimenti correttivi sulla superficie occupata, la nomina non è intervenuta. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo e la condanna alla nomina, con eventuale commissario ad acta. La società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il meccanismo dell’art. 21, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001: in mancanza di accordo sull’indennità, l’autorità espropriante invita il proprietario a comunicare se intenda avvalersi del procedimento peritale e a designare un tecnico; segue la nomina di due tecnici e la fissazione del termine per la relazione di stima. Il giudice amministrativo rileva che i ricorrenti hanno compiuto l’unico adempimento loro imposto, ossia la designazione del tecnico di fiducia.
Da ciò deriva l’onere di conclusione del procedimento a carico dell’amministrazione, finalizzato alla determinazione definitiva dell’indennità. La sentenza richiama il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di attivare il sub-procedimento ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001 è accertabile con il rito avverso il silenzio, perché intercetta una posizione di interesse legittimo del privato (TAR Campania Napoli n. 2349 del 2022; TAR Marche Ancona n. 215 del 2020).
Il Collegio sottolinea come, sollecitata dal privato non accettante, l’autorità espropriante non abbia discrezionalità ma l’obbligo di designare i propri periti e procedere alla nomina del collegio entro un congruo termine (Cons. Stato n. 1537 del 2021; TAR Campania Napoli n. 4921 del 2017; TAR Marche n. 817 del 2018).
Nel caso concreto, nonostante l’istanza del 5 dicembre 2023 e la successiva diffida del 30 aprile 2024, la società è rimasta inerte fino al deposito del ricorso, senza nominare i due componenti della commissione. L’inerzia impedisce la conclusione del procedimento e arreca pregiudizio ai proprietari, che hanno perso la disponibilità materiale delle aree per effetto dell’immissione in possesso. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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