Piano attuativo conforme al PGT condizionato a opera di urbanizzazione (TAR Lombardia n. 357 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non costituisce atto dovuto, neppure quando il piano risulti conforme allo strumento urbanistico generale. Tra pianificazione generale e attuativa sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza, e il Comune conserva il potere di negare o condizionare l’approvazione per ragioni interne all’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento. La conformità al PGT non esclude pertanto che l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, subordini l’approvazione alla realizzazione di un’opera di urbanizzazione non prevista dallo strumento generale, purché non in contrasto con esso. La richiesta di eseguire l’opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione non integra una prestazione imposta e non viola i principi costituzionali, rientrando nell’autonomia negoziale del proponente e dovendo essere valutata, non isolatamente, ma in rapporto alla complessiva remuneratività dell’operazione.

Il Fatto

I ricorrenti presentano al Comune di San Fermo della Battaglia un’istanza di adozione di un piano attuativo di iniziativa privata. Con nota del 21.6.2021, poi con nota del 18.1.2023, il responsabile del procedimento sospende il procedimento condizionandone l’esito alla previsione di un parcheggio seminterrato sotto il campo da basket della scuola primaria, opera qualificata come imprescindibile. Con deliberazione di Giunta n. 41 del 22.3.2024 il procedimento si chiude: l’amministrazione conferma che l’adozione del piano deve essere accompagnata dalla realizzazione del parcheggio, necessario a garantire l’uso delle strutture comunali in condizioni di sicurezza.

I privati impugnano le due note e il parere della Commissione Urbanistica con ricorso introduttivo, deducendo vizi di competenza, violazione della disciplina regionale sul piano attuativo ed eccesso di potere. Avverso la delibera di Giunta propongono motivi aggiunti, denunciando illegittimità derivata, sviamento, illogicità e violazione dell’art. 23 Cost. Domandano inoltre la condanna dell’ente al risarcimento del danno. Il Comune eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e la ritiene fondata. La delibera n. 41/2024 ha superato le note del 2021 e del 2023, facendo proprie le loro premesse e ratificando l’operato del responsabile del procedimento. La Giunta ha così manifestato la volontà di condividere la scelta di subordinare il piano alla realizzazione del parcheggio, rendendo le note prive di autonoma attitudine lesiva. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale respinge l’illegittimità derivata: la delibera non è un atto meramente confermativo ma esprime nuove e autonome valutazioni, e la ratifica dell’operato del responsabile supera ogni rilievo di incompetenza.

Nel merito, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’approvazione del piano attuativo non è atto dovuto, essendovi tra strumento generale e attuativo un rapporto di compatibilità ma non di coincidenza formale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2545/2010; sez. IV, n. 1479/2013). Il Comune può negare l’approvazione per ragioni interne o esterne all’intervento, nei limiti di non contraddire le scelte già formalizzate a monte (sez. IV, n. 5485/2011). La conformità del piano al PGT non impedisce quindi di condizionarne l’esito alla realizzazione di un’opera di urbanizzazione non prevista, ma non contraria, allo strumento generale.

Il terzo motivo, incentrato sull’eccesso di potere, è infondato. Le scelte di pianificazione godono di ampia discrezionalità e sono sottratte al sindacato di merito salvo illogicità o irragionevolezza manifeste (Cons. Stato, sez. IV, n. 2534/2024). Il Collegio rileva che il rapporto di funzionalità tra parcheggio e nuovo comparto non è escluso dalle distanze indicate dalla difesa comunale, non contestate, e che i ricorrenti non hanno dimostrato l’inutilità dell’opera né l’irragionevolezza della condizione in rapporto alla remuneratività dell’intervento.

Infine, la richiesta di realizzare l’opera a scomputo degli oneri non integra una prestazione imposta: l’adesione rientra nell’autonomia del proponente e gli impegni vanno valutati nel quadro complessivo del sinallagma (Cons. Stato, sez. V, n. 5603/2013; sez. IV, n. 1069/2019). Il rigetto dei motivi travolge l’istanza risarcitoria; i ricorrenti sono condannati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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