Revoca qualifica agente pubblica sicurezza solo nei casi tassativi di legge (TAR Sardegna n. 1167 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di conferire e di dichiarare la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986 ha carattere vincolato e non discrezionale. Esso è subordinato al solo accertamento dei requisiti tassativamente elencati dalla norma: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o destituito dai pubblici uffici. La mancanza dei requisiti psico-fisici di idoneità al porto dell’arma non integra un presupposto di revoca, perché l’uso delle armi non è condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica. Il Prefetto non può ampliare la tassativa elencazione legislativa richiamando la disciplina generale delle autorizzazioni di polizia.
Il Fatto
La ricorrente, addetta al Corpo di Polizia Locale di un Comune sardo, svolgeva attività lavorativa sulla base della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferitale dal Prefetto. Il Comune, dotatosi di normativa secondaria che imponeva il servizio armato in via continuativa, aveva comunicato alla Prefettura il mancato superamento dell’accertamento di idoneità psico-fisica all’uso delle armi e aveva chiesto la revoca della qualifica.
Il Prefetto ha quindi adottato il decreto di revoca della qualifica “per mancanza dei requisiti psico-fisici di idoneità al porto dell’arma”. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, legge n. 65/1986, il difetto assoluto dei presupposti e l’eccesso di potere per sviamento, oltre al difetto di motivazione ex artt. 2 e 3, legge n. 241/1990. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5, comma 1, legge n. 65/1986 assegna al personale di polizia municipale funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; il comma 2 prevede che il Prefetto, previa comunicazione del sindaco, conferisca la qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento dei tre requisiti ivi elencati; il comma 3 stabilisce che il Prefetto dichiara la perdita della qualità al venir meno di tali requisiti.
La questione giuridica consiste nello stabilire se il potere prefettizio sia ancorato alle sole ipotesi tassative ovvero sia espressione di discrezionalità amministrativa. Il TAR aderisce al più recente e argomentato orientamento del Consiglio di Stato, espresso da Cons. Stato sez. III n. 3120 del 2023, secondo cui il requisito della buona condotta non è previsto dalla norma e l’omissione non è frutto di un lapsus del legislatore. Gli aspiranti sono già pubblici dipendenti, la qualifica è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie e la sua attribuzione è subordinata ai soli requisiti ritenuti indispensabili dal legislatore.
Il Collegio richiama anche la successiva giurisprudenza di Cons. Stato sez. III n. 8350 del 2024 e n. 2930 del 2025. La facoltà di porto dell’arma senza licenza ex art. 5, comma 5, legge n. 65/1986 non costituisce prerogativa individuale, ma strumento per l’efficace esercizio delle funzioni ausiliarie. La disciplina del regolamento locale e del d.m. n. 145/1987 compensa la minore rigidità rispetto alle autorizzazioni di polizia comuni. Non persuade il richiamo all’art. 43 TULPS e all’art. 138 TULPS: l’agente di polizia municipale non è un privato qualsiasi e la sua affidabilità si presume quantomeno iuris tantum.
Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2012, il TAR condivide la lettura che ne esclude un favor per l’ampliamento del potere prefettizio. Il Giudice delle leggi dichiarò inammissibile la questione per indeterminatezza del petitum, senza avallare la tesi discrezionalistica.
Su tali basi il primo motivo è fondato e assorbente. Poiché tra le ipotesi tassative di revoca non rientra quella dell’idoneità psico-fisica all’uso dell’arma, il decreto prefettizio è annullato. Le spese sono compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo nell’ultimo biennio.
Nota della Redazione
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