Accesso agli atti e silenzio inadempimento: decadenza e legittimazione passiva (TAR Sicilia n. 1465 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti, ove non proposta nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del rifiuto, è irricevibile ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm.; la stessa conclusione vale, in via subordinata, rispetto alla formazione del silenzio-diniego ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento presuppone un preciso obbligo di provvedere in capo all’amministrazione intimata; ove il potere spetti a un’autorità diversa, non evocata in giudizio, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva e per omessa notifica all’amministrazione titolare del potere, non potendosi procedere a rinnovazione ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. in presenza di notifica del tutto omessa. L’atto amministrativo non impugnato, divenuto definitivo, non è sindacabile in via indiretta attraverso l’azione di accertamento dell’obbligo di rilascio del titolo, a pena di elusione del termine ex art. 29 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ottenuto un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, entrava in Italia con visto di lavoro e registrava il primo ingresso. In assenza di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, con nota del 27.5.2024 chiedeva la fissazione di una data per completare la procedura. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava quindi l’archiviazione del procedimento, per inadempimento a una richiesta di integrazione documentale.
Con istanza dell’11.7.2024 il ricorrente chiedeva copia del provvedimento di archiviazione e della richiesta di integrazione. Lo Sportello riscontrava che le comunicazioni avvenivano tramite sistema e che al più sarebbe stata consentita la visione in presenza. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso, per accertare i presupposti del permesso di soggiorno e per condannare l’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di incompetenza territoriale interna sollevata dall’Avvocatura in udienza: ai sensi dell’art. 47, comma 2, cod. proc. amm. l’eccezione va proposta nell’atto di costituzione o entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 46, comma 1, cod. proc. amm.; nel caso concreto era stata opposta per la prima volta alla camera di consiglio, quando il termine era ormai decorso.
Il Collegio riqualifica poi la domanda di ostensione, incardinata sotto l’art. 117 cod. proc. amm., come tutela del diritto di accesso documentale ex art. 116 cod. proc. amm., richiamando l’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e la possibilità di cumulo di domande, escludendo la necessità di conversione del rito attesa la comune soggezione al rito camerale ex art. 87 cod. proc. amm.
La domanda di accesso è dichiarata irricevibile: la nota dell’1.8.2024 ha portata sostanzialmente di rigetto e la notifica del ricorso, avvenuta il 16.11.2024, è successiva al termine perentorio di trenta giorni, anche considerata la sospensione feriale. Il Tribunale aggiunge che, ove pure si negasse valore provvedimentale alla nota, la notifica sarebbe tardiva anche rispetto all’allegata formazione del silenzio-diniego ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, avuto riguardo alla data dell’istanza.
Quanto alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, il Collegio richiama la giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui non basta l’inerzia sull’istanza, occorrendo la violazione di un preciso obbligo di provvedere. Lo Sportello aveva provveduto sulla richiesta del 27.5.2024 con la nota di archiviazione del 4.7.2024, non impugnata e quindi consolidatasi; l’atto non può essere rimesso in discussione in via indiretta, a pena di elusione del termine ex art. 29 cod. proc. amm.
Infine, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 la competenza al rilascio del titolo di soggiorno appartiene alla Questura, non evocata in giudizio. Lo Sportello è pertanto carente di legittimazione passiva e il ricorso è inammissibile per omessa notifica all’amministrazione titolare del potere, non prospettandosi la rinnovazione ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. trattandosi di inesistenza e non di nullità della notificazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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