Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1585 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’amministrazione debitrice è tenuta a eseguirlo entro il termine assegnato dal giudice. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è preordinata al soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge, i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’ente, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è condizione per l’avvio dell’azione esecutiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e dopo l’inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, con cinque sentenze aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di compenso individuale accessorio o retribuzione professionale docenti, le somme indicate nei titoli, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Le decisioni erano passate in giudicato ed erano state notificate all’amministrazione.
L’ente non aveva dato esecuzione al giudicato. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione ai titoli, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato che la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo giudiziale, passato in giudicato, ha valore ed efficacia piena nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il collegio ha poi precisato la natura del rimedio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, ossia gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Tribunale ha quindi rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza dell’ente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nei titoli, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in misura contenuta in ragione della stereotipia delle controversie, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese