Case funerarie in zona agricola: il divieto comunale deve riguardare ambiti circoscritti (Cons. Stato n. 315 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, la realizzazione di case funerarie costituisce la regola e la sua limitazione l’eccezione. Il Comune può individuare, con deliberazione consiliare o regolamento di polizia mortuaria, soltanto ambiti circoscritti del territorio ovvero singoli immobili nei quali escludere o limitare l’attività, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico. È pertanto illegittimo il provvedimento che escluda la realizzazione della casa funeraria nell’intera zona agricola, non costituendo questa un ambito circoscritto, né potendo il divieto fondarsi sulla mera collocazione zonale. La deliberazione consiliare che opera tale esclusione non è atto generale autonomamente impugnabile, ma va censurata unitamente all’atto applicativo che concretizza il pregiudizio.
Il Fatto
L’impresa titolare di onoranze funebri presentava nel 2023 allo SUAP competente una SCIA per il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso di un immobile di proprietà, da convertire in casa funeraria. Il Responsabile dell’Area Tecnica esprimeva parere negativo, richiamando la deliberazione consiliare che, in attuazione dell’art. 37, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 41 del 2012, aveva individuato nella zona agricola e nell’area di rispetto ambientale gli ambiti nei quali escludere le case funerarie. Il diniego veniva confermato e quindi formalizzato con provvedimento del febbraio 2024.
L’istante impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara, deducendo l’illegittimità derivata del diniego per i vizi della deliberazione consiliare. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che la locuzione “ambiti del territorio” fosse assimilabile alle zone territoriali omogenee e che il maggior carico urbanistico compromettesse la destinazione agricola. Proponeva appello l’impresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità riproposte dal Comune. Quella relativa alla tardiva impugnazione della deliberazione consiliare è infondata: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato in Cons. Stato, Sez. III, n. 5018 del 2024, gli atti amministrativi generali e regolamentari non sono autonomamente impugnabili e il termine decorre dall’adozione dell’atto applicativo, che rende attuale l’interesse a ricorrere. Parimenti infondata è l’eccezione riferita alle N.T.A.: le prescrizioni di dettaglio destinate a regolare la futura attività edilizia sono suscettibili di ripetuta applicazione e si impugnano insieme all’atto che le applica, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 5298 del 2019.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Dalla disciplina regionale — l’art. 6, comma 6, l’art. 37, commi 1, 3 e 4, della l.r. n. 41 del 2012 — emerge che, oltre alle zone A e B in cui l’attività è preclusa, nelle residue zone la realizzazione non può essere esclusa in modo assoluto. La limitazione deve riguardare ambiti circoscritti o singoli immobili, in base a una specifica motivazione fondata sui motivi tassativamente elencati, che il Comune deve rendere noti negli atti regolatori e nei provvedimenti applicativi.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti che hanno escluso la casa funeraria nell’intera zona agricola: l’esclusione non può fondarsi sulla mera collocazione zonale, poiché la zona agricola non integra un ambito circoscritto.
Fondato è anche il secondo motivo. Il primo giudice ha confuso la conformità urbanistica con la compatibilità dell’intervento rispetto alla destinazione impressa dal piano. Rileva che nell’immobile si svolge da anni, con autorizzazione comunale, l’attività di onoranze funebri. L’art. 37 delle N.T.A. non riserva la zona agricola alla sola attività agricola, essendo ammessa, ai sensi dell’art. 70 della l.r. n. 18 del 1983, anche una utilizzazione edificatoria residenziale che conservi la destinazione del suolo. L’attività, pur non conforme, è dunque compatibile, e resta indimostrato il pregiudizio alla destinazione agricola, circostanza di cui il diniego non dà conto.
L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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