Cass. civ. Sez. I n. 28123 del 30.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 28123/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 820/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
SEPARAZIONE
DIVORZIO
6 CC ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 820/2026 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato -ricorrentecontro rappresentato e difeso dall’avvocato -controricorrentenonché contro quale curatrice speciale -controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3047/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ricorso depositato il 24 novembre 2022 adiva il Tribunale di Milano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28 marzo 1996 in confermare l’affido super-esclusivo di al padre, con collocamento presso di lui e assegnazione della casa familiare allo stesso; disporre che l’eventuale frequentazione madre-figlia avesse luogo secondo le modalità statuite nella sentenza di separazione n. carico del l’obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 7.500,00; di confermare il mantenimento integrale della figlia minore in capo al padre.
Con sentenza n. 464/2025 R.S. del 18 dicembre 2024, pubblicata il 20 gennaio 2025 il Tribunale di Milano affidava in via super-esclusiva la figlia al padre con collocamento prevalente della minore presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica disponendo che la madre incontrasse la figlia ogni tre settimane, allo stato sempre alla presenza dell’educatrice dott.ssa poneva a carico di l’obbligo di provvedere interamente al mantenimento ordinario di nonché alle spese straordinarie relative alla stessa, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano; l’obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma di Avverso tale decisione proponeva appello chiedendone la riforma sia sotto il profilo del regime di affido sia sotto il profilo del quantum dell’assegno divorzile.
La Corte di appello con sentenza nr 3047/2025 pubbl. il 12/11/2025 rigettava il gravame.
Quanto al regime di affidamento super esclusivo della minore al padre la Corte di appello riteneva di confermare la decisione del Tribunale osservando che il disposto regime non si era basato né su una erronea valutazione dei presupposti di fatto relativi allo stato di salute della né su un’erronea valutazione dello stato di conflittualità tra gli ex coniugi.
Sotto altro profilo sottolineava che nella ricostruzione dell’atto di appello era stata del tutto trascurata la volontà espressa a più riprese da la quale aveva più volte manifestato la sua volontà di non voler ampliare gli incontri con la madre e di non volere che la medesima potesse interferire sulle scelte relative al suo percorso di crescita. Relativamente alla misura dell’assegno divorzile la Corte di appello condivideva il ragionamento seguito dal Tribunale di prime cure laddove aveva ritenuto di dover determinare l’ammontare dell’assegno in misura diversa rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione dei coniugi, che l’aveva previsto in euro 12.000,00 mensili, alla luce della diversità ontologica tra l’uno e l’altro emolumento e di privilegiare la sua funzione prevalentemente assistenziale ragione della mancata dimostrazione da parte della richiedente della specifica prova del sacrificio delle proprie potenzialità professionali per far fronte alle esigenze familiari. In merito alla quantificazione considerava corretta la ricostruzione operata dal Tribunale relativamente al patrimonio del mantenendo solo la propria occupazione in s.p.a., aveva percepito un reddito annuo di euro 643.292,00, pari ad euro 31.148,00 mensili al netto Irpef) e di quello della richiedente, titolare di una quota dell’immobile sito a in comproprietà con il due polizze assicurative da 39.800,00 euro e 40.000,00 euro, di risparmi giacenti su proprio conto corrente pari a 39.000,00 euro circa, aumentati di circa 6.000,00 euro rispetto al saldo di euro 6.000,00. Osservava che l’importo di € 8500,00 riconosciuta dal primo Giudice permetteva alla di mantenere un dignitoso tenore di vita senza obbligarla a comprimere le proprie spese, ivi comprese quelle sanitarie, che comunque sarebbero abbattibili qualora questa si rivolgesse per il suo percorso di cura al Servizio Sanitario Nazionale e non a professionisti privati, dovendosi, inoltre rammentare che la non era onerata di corrispondere alcunché per il mantenimento della figlia, totalmente a carico del padre, sicché quanto ricevuto andrà unicamente a suo favore. La stessa, peraltro, godeva anche di un discreto patrimonio mobiliare e immobiliare che le potrà consentire di avere ulteriori rendite per mantenere un agiato stile vita.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso il quale con la memoria illustrativa ha rappresentato che la figlia nelle more del presente giudizio è divenuta maggiorenne nonché ha resistito con controricorso la curatrice speciale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter e 337-quater c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – l’erronea valutazione dei presupposti per l’affidamento superesclusivo e violazione del principio di bigenitorialità. Si lamenta che il Giudice di appello avrebbe fondato il suo convincimento su una presunta “conflittualità genitoriale” rilevata nel corso del giudizio di separazione (anno 2022) non più esistente e su di una asserita volontà della minore che in realtà non sarebbe stata raccolta sul punto malgrado l’ascolto del minore sia un adempimento fondamentale.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l’ omesso/errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla valutazione delle condizioni di salute della ricorrente – motivazione apparente e contradittoria (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere la Corte d’Appello, da un lato riconosciuto espressamente che le condizioni psicofisiche della sig.ra e che la stessa aveva raggiunto “un adeguato compenso psicopatologico” e dall’altro avrebbe confermato una misura estrema, la cui giustificazione originaria (una crisi di salute avvenuta nel lontano 2022, unico episodio nel corso della di lei vita) era pacificamente venuta meno, con motivazione illogica ed intrinsecamente contradittoria.
Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe mancato di considerare un omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti rappresentato dal pieno e documentato recupero delle capacità genitoriali della sig.ra Recupero completo che aveva comportato la cessazione della condizione patologica acuta della sig.ra posto a base del regime di affido super-esclusivo e che ove considerato nella sua decisività, avrebbe dovuto condurre a una riconsiderazione integrale del regime di affidamento, non potendo una misura eccezionale sopravvivere al venir meno dei suoi presupposti eccezionali.
Si lamenta altresì che la Corte distrettuale avrebbe omesso quindi di esaminare la documentazione medica aggiornata e le relazioni che attestavano non solo la stabilizzazione clinica, ma anche la piena consapevolezza e capacità gestionale della sig.ra la quale, come dedotto in appello, aveva affrontato da sola anche una malattia oncologica.
Con un terzo motivo si denuncia la mancata audizione della minore e la violazione dell’art. 336 bis c.c. per avere la Corte di appello omesso di esaminare il “fatto” della richiesta di un nuovo ascolto della minore, liquidandola come superflua, in contrasto con il dovere del giudice di disporne l’audizione diretta salvo motivata impossibilità, che qui non è stata adeguatamente esplicitata e per aver negato una nuova CTU, rinunciando ad ascoltare direttamente la minore.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello ridotto la misura dell’assegno divorzile rispetto a quella stabilita in sede di separazione, ponendosi in palese contrasto con la funzione perequativa che avrebbe dovuto trovare massima espressione proprio in un caso caratterizzato da una lunga durata del vincolo e da un evidente nesso causale tra il sacrificio di un coniuge e l’arricchimento dell’altro Si rimprovera alla Corte di appello di aver operato su una base fattuale parziale e contestata, giungendo a una quantificazione dell’assegno che rispecchia l’effettivo divario economico compensa adeguatamente il contributo della moglie.
Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione per i primi tre motivi, concernenti le statuizioni relative all’affidamento della figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio (v. Cass. 27235/2020: ” Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l’affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione”; Cass. 10719/2013; Cass.5383/2006; Cass.10719/2013; Cass.27235/2020; 2024 nr 32750). L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass. 15623/2005). Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità. La censura si rivela infondata nella parte in cui prospetta una giuridica equiparazione tra assegno divorzile ed assegno di separazione, la cui diversità è stata reiteratamente evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il giudice di merito ha ritenuto corretta la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo di assegno divorzile rispetto a quello previsto in sede di separazione rimarcando la diversità ontologica esistente fra i due emolumenti.
L’assegno di separazione postula, infatti, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, Ha poi considerato che si dovesse riconoscere una valenza prevalente alla componente assistenziale tenuto conto che la ormai quasi cinquantottenne, aveva scarse prospettive di inserimento nel mondo del lavoro, sia a causa dell’assenza di esperienze professionali pregresse, sia per le sue fragilità psichiche.
Ha invece ritenuto alla luce delle risultanze istruttorie che non fosse stata fornita la specifica prova del sacrificio delle proprie potenzialità professionali per far fronte alle esigenze familiari.
In questa prospettiva ha infatti precisato che non era stato dimostrato l’abbandonato da parte della degli studi a seguito e a causa delle nozze (emergendo, dagli atti di prime cure, la circostanza che all’epoca del matrimonio questa avesse ventotto anni e fosse da tempo iscritta a un corso universitario in economia, senza tuttavia aver conseguito il diploma di laurea), e neppure era emerso che la avesse svolto attività di natura professionale anteriormente alle nozze o avesse ricevuto offerte lavorative nel corso del matrimonio non potute accettare a causa dello stesso.
Ha poi evidenziato che non era neppure stato provato da parte della richiedente un qualche contributo eziologico rilevante all’accrescersi del patrimonio dell’ex marito così come affermato dal Tribunale il quale aveva tuttavia osservato, con un ragionamento di natura presuntiva condiviso dalla Corte distrettuale, che la condivisione di un progetto di vita coniugale, durato oltre un ventennio, potesse far presumere che la moglie avesse deciso di dedicarsi esclusivamente alla famiglia, con conseguente impossibilità di cercare serie possibilità di crescita professionale e ciò anche nell’interesse del il quale aveva potuto per tali motivi dedicarsi alla propria importante carriera lavorativa.
Con riguardo alla quantificazione la Corte di appello ha messo a confronto le due posizioni economiche e tenuto conto delle esigenze abitative e sanitarie della richiedente ed ha quindi ritenuto che l’importo di € 8500,00 mensili la determinazione di un assegno divorzile pari alla somma di euro 8.500,00 mensili pienamente rispondente alla sua funzione di tutela del coniuge debole, essendo coerente uscite risultanti dall’inventario redatto in sede di amministrazione di sostegno della dal quale risultava, peraltro, che le spese per canoni di locazione e oneri condominiali erano pari a 23.400,00 euro annui (pari quindi a 1.950,00 euro mensili e non già ai 3.000,00 allegati dalla ed euro 15.000,00 per spese sanitarie ivi comprese quelle dello psichiatra privato, e non già 1.200,00 euro al mese per il solo psichiatra, come esposto in atto di appello), mentre la somma dovuta a titolo di imposte doveva necessariamente essere rivista al ribasso, stante la minore entità dell’assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento. La valutazione espressa dalla Corte tiene anche conto del fatto che l’odierna ricorrente oltre a godere di un discreto patrimonio mobiliare e immobiliare che le potrà permettere di avere ulteriori rendite per mantenere un agiato stile vita non è onerata del mantenimento della figlia che è totalmente a carico del padre.
A fronte di tale impianto argomentativo che ha esaminato i fatti di rilevanza e ha spiegato le ragioni del proprio convincimento, la critica che la ricorrente sviluppa attraverso il mezzo qui in esame si rivela generica limitandosi a dare rilievo alla durata del matrimonio ed ad un preteso contributo fornito dalla ex moglie alla formazione del patrimonio familiare senza precisare in che cosa si sarebbe concretizzato tale contributo e senza chiarire se ed in che termini avesse esposto in sede di merito quale fosse la connessione tra i maggiori redditi dell’ex coniuge, maturati successivamente alla sentenza di separazione, con la pregressa vita familiare ed il contributo della ex moglie.
Analoga genericità va rilevata con riguardo alla censura mossa circa la valutazione patrimoniale espressa dalla Corte di appello che si ritiene sia stata fondata su dati incompleti o sottostimati senza tuttavia spiegarne le ragioni.
Nessuna critica viene poi sollevata in merito alla quantificazione della somma ritenuta dalla Corte considerata adeguata a coprire tutte le esigenze della richiedente tenuto conto che sulla stessa non gravano oneri di mantenimento della figlia e della disponibilità di un discreto patrimonio immobiliare e mobiliare che può essere messo a frutto.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente e del curatore speciale delle spese di legittimità liquidate rispettivamente in € 3500,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed € 3000,00 in favore dell’erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta rispetto al curatore speciale dei minori, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. gli altri titoli identificativi delle parti e degli altri soggetti citati a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 29 settembre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 336-bis c.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 337-quater c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
- Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso