Cass. civ. Sez. III n. 28133 del 30.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 28133/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 6197/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

RESPONSABILITA’

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6197/2023 R.G. proposto da: rappresentati difesi dall’avvocato -ricorrenticontro Ministero Della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 358/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2026 dal Consigliere Paola Proto Pisani.

FATTI DI CAUSA

1. I sigg. genitori e fratelli di nel 2004, convennero in giudizio il Ministero della Difesa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, derivanti dalla malattia e dal successivo decesso del loro congiunto, primo caporale maggiore dell’Esercito, che aveva prestato servizio nelle missioni internazionali svoltesi nei Balcani.

Dedussero, a fondamento della domanda, che il militare era stato esposto, senza adeguate misure di protezione e informazione, a sostanze nocive e nanoparticelle di origine bellica che avevano determinato l’insorgenza del linfoma di Hodgkin, diagnosticato nel 1999 e sfociato nel decesso il 4 febbraio 2004.

Il Ministero della Difesa costituitosi in giudizio, contestò i fatti allegati dagli attori ed in particolare la sussistenza del nesso causale e di profili di responsabilità a proprio carico, e chiese, in via subordinata, che fossero detratte dal risarcimento le somme già erogate ai familiari a titolo assistenziale e indennitario.

Con sentenza n. 2324 del 2011 il Tribunale di Cagliari dichiarò il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta iure hereditatis, e accolse la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta iure proprio dai congiunti del militare.

Il Tribunale, ritenuti provati il nesso causale tra l’esposizione agli agenti nocivi e la patologia contratta dal militare e la responsabilità del Ministero della Difesa, liquidò i danni da perdita del rapporto parentale in euro 233.776,31 per ciascun genitore e in euro 58.444,08 per ciascun fratello.

2. Avverso tale decisione il Ministero della Difesa propose appello, censurando l’accertamento della responsabilità, la liquidazione del danno e la cumulabilità del risarcimento con le provvidenze già erogate. I familiari del militare proposero appello incidentale, lamentando il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e del “danno biologico iure proprio”, derivanti dalle spese sostenute, dall’assistenza prestata al congiunto, e dalla donazione del midollo effettuata dalla sorella Con sentenza n. 552 del 2017 la Corte d’appello di Cagliari accolse l’appello del Ministero, escluse la prova del nesso causale tra la malattia e il servizio svolto dal militare nei Balcani, conseguentemente rigettando sia le domande originarie sia l’appello incidentale proposto dai familiari.

3. Avverso la sentenza d’appello i congiunti di proposero ricorso per cassazione.

Con ordinanza n. 14605 del 2020 la Corte di cassazione accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, in ragione della contraddittorietà della motivazione in ordine all’insussistenza del nesso eziologico.

4. Riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., i familiari del militare hanno riproposto le domande già formulate nel giudizio di appello, insistendo per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ulteriori rispetto a quelli loro liquidati in primo grado e correlati al lungo periodo di malattia del congiunto, ai sacrifici sostenuti dall’intero nucleo familiare e alla donazione del midollo osseo effettuata dalla sorella della vittima Il Ministero della Difesa si è costituito reiterando le censure già formulate e ha contestato l’ammissibilità delle nuove allegazioni «sia in relazione alle circostanze addotte sia in relazione alle voci di danno», nonché la nuova richiesta della liquidazione del danno in via equitativa.

Con sentenza n. 358 del 2022 la Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, ha accertato la responsabilità del Ministero della Difesa per la violazione degli obblighi di informazione e protezione del militare, ha confermato il risarcimento dei danni non patrimoniali già riconosciuto dalla sentenza di primo grado in favore dei fratelli della vittima, ed ha, altresì, riconosciuto a quest’ultima l’ulteriore importo di euro 12.311,73 a titolo di danno non patrimoniale conseguente alla particolare sofferenza derivante dalla donazione del midollo osseo effettuata nel tentativo di salvare il fratello.

Con riguardo ai genitori del militare, la Corte ha, invece, ritenuto operante la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e le provvidenze percepite quali superstiti di vittima del dovere, disponendo la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

5. Avverso tale sentenza i familiari di hanno proposto il presente ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero della difesa si è costituito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c., della normativa in materia di vittime del dovere (art. 4 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e legge 3 agosto 2004, n. 206) e degli artt. 2 e 3 Cost.

Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la compensatio lucri cum damno tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e le provvidenze loro riconosciute quali superstiti di una vittima del dovere, deducendo che sarebbe stata operata una compensazione tra poste non omogenee, perché le provvidenze loro erogate avrebbero una funzione diversa rispetto a quella del risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale loro riconosciuti, sarebbero pertanto compensabili.

1.1. Sotto un primo profilo i ricorrenti – dopo aver dato atto che il divieto di cumulo tra il risarcimento del danno e le provvidenze liquidate ai dipendenti pubblici per lesioni patite in ragione delle attività di servizio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte in ragione della natura compensativa della responsabilità civile – propongono una rilettura dell’istituto della compensatio lucri cum damno, alla luce del carattere polifunzionale della responsabilità civile.

Rilevando che all’essenza riparatoria della responsabilità aquiliana si somma la sua funzione di deterrenza e anche quella sanzionatoria, osservano che le finalità preventive e punitive della responsabilità civile potrebbero essere valorizzate al fine di escludere la compensatio, con riguardo a quei danni che non assolvono ad una funzione compensativa. Ritengono che vi siano tipologie di danni non patrimoniali alla persona insuscettibili di apprezzamento economico, che non sono suscettibili di essere compensati e che derivano da condotte antigiuridiche che devono essere prevenute e dissuase, a maggior ragione se poste in essere da apparati dello Stato.

E sostengono, pertanto che, in forza della lettura polifunzionale della responsabilità civile, gli importi corrisposti per il risarcimento di tali tipologie di danni, non assolvendo ad una funzione compensativa, non possano essere soggette all’istituto della compensatio lucri cum damno.

1.2. Sotto un diverso profilo deducono che le indennità erogate in virtù del riconoscimento dello status di vittime del dovere vanno a ristorare quel quid pluris, consistente nel danno subito per l’adempimento di un dovere imposto dallo Stato nell’interesse della collettività, che differenzia tale danno da quello subito da vittime di illeciti aventi causa diversa, quali le vittime di un sinistro stradale o di un infortunio sul lavoro. La compensazione eroderebbe proprio quel quid pluris che la ratio della norma ricollega alla specialità delle elargizioni in esame, e non sarebbe ammissibile perché opererebbe tra poste non omogenee.

1.3. Sotto un terzo profilo, precisato nella memoria depositata, rilevano che il carattere speciale delle più importanti provvidenze loro erogate (elargizione speciale e speciale assegno vitalizio) giustificherebbe la deroga della normativa speciale che prevede le misure in favore delle vittime del dovere rispetto al principio generale della compensatio lucri cum damno.

1.4. Sotto un quarto profilo, anch’esso approfondito nella memoria depositata – invocando la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha precisato il principio espresso dalle Sezioni unite nel 2018, ritenendo operante la compensazione solo per poste, rispettivamente di elargizione e di danno, non semplicemente omogenee (e quindi ascrivibili alle sole due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale) ma “identiche” – censurano la sentenza impugnata per avere applicato l’istituto a poste non identiche, rilevando che anche il Consiglio di Stato (sentenze nn. 513 del 2026, n. 9343 del 2025, n. 8646 del 2025) ha escluso la compensazione tra i risarcimenti e gli importi erogati a titolo di assegno vitalizio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 497 del 1998 e di speciale assegno vitalizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 206 2. Il Ministero della Difesa sostiene che la Corte d’appello abbia correttamente applicato il principio della compensatio lucri cum damno in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di cassazione.

Evidenzia che il giudice di merito non ha proceduto a una mera operazione contabile, ma ha verificato la funzione delle diverse attribuzioni patrimoniali, detraendo soltanto quelle aventi la medesima funzione compensativa del risarcimento riconosciuto ai congiunti del militare.

3. La questione relativa alla applicabilità della compensatio lucri cum damno è stata oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 22/05/2018, nn. 12564 – 1267) che hanno stabilito le condizioni alle quali può ritenersi operante il principio del divieto di cumulo di plurime prestazioni patrimoniali eseguite, anche a diverso titolo, da diversi obbligati a favore del soggetto danneggiato in conseguenza del medesimo illecito, e quindi stabilito i limiti del divieto di cumulo in tali ipotesi, lasciando espressamente fuori dalla questione affrontata, le ipotesi «in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni e al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria».

In queste ultime ipotesi, secondo le Sezioni Unite citate, vale la regola del diffalco, dall’ammontare risarcimento danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa.

Le citate Sezioni Unite hanno, invero, ribadito che la compensatio lucri cum damno «opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni»; nello specifico, poi, hanno confermato che nelle ipotesi, quale quella in questione, in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa.

La compensatio opera, quindi, in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio indennitario che abbia finalità compensativa del medesimo danno derivato dall’illecito, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.

3.1. La Corte, infatti, anche a Sezioni Unite, ha infatti, sempre affermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, «posto che, in caso contrario, la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa medesimo fatto (trasfusione sangue somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento» (Sez. U n. 584 del Analogamente la compensatio lucri cum damno è stata riconosciuta riguardo all’indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, dall’art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007, in ragione della riconosciuta finalità anche risarcitoria danno patrimoniale, richiamando i principi espressi dalle già citate Sezioni Unite del 2018, secondo cui il relativo meccanismo opera se il risarcimento e l’indennizzo sono dovuti dallo stesso soggetto. (Sez. 3 n. 3012 del L’operare della compensatio lucri cum damno, pur in presenza della differente natura dei due diritti (quello all’indennizzo sulla base del principio solidaristico; quello del risarcimento sul presupposto della natura illecita del comportamento), anche in tal caso, è stato giustificato con il fatto che la pur affermata (dalla legge) compatibilità dei due diritti non può risolversi in un’ingiusta locupletazione a favore dell’interessato, che appunto si verificherebbe allorché venisse corrisposta in rapporto allo stesso evento ed in favore dello stesso soggetto una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato. Alla medesima conclusione pervenuta giurisprudenza amministrativa.

Chiamato a stabilire, nell’espressione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, se la somma dovuta dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l’indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario».

Secondo il giudice amministrativo: (a) «l’applicazione delle regole della causalità giuridica impone che venga liquidato soltanto il danno effettivamente subito dal danneggiato»; (b) «il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità contrattuale di una funzione punitiva», giacché l’esistenza «di un solo soggetto responsabile e obbligato comporterebbe per esso l’obbligo di corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato con ingiustificata locupletazione da parte di quest’ultimo»: risultato, questo, non ammissibile, difettando «una espressa previsione legislativa che contempli illecito punitivo dunque autorizzi rimedio sovracompensativo», non essendo nemmeno configurabile «una duplice causa dell’attribuzione patrimoniale»; (c) nella fattispecie in esame l’accertata finalità compensativa di entrambi i titoli delle obbligazioni concorrenti e del conseguente meccanismo risarcitorio, nonché la semplicità del rapporto che evita le possibili complicazioni ricostruttive connesse al funzionamento della surrogazione, impedisce che possa operare il cumulo tra danno e indennità.

3.3. Quanto all’ambito operativo della compensatio nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, le Sezioni unite del 2018, hanno, preliminarmente, evidenziato l’esigenza di evitare sia le conseguenze troppo restrittive della tesi secondo cui la detrazione può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio e il danno siano conseguenze immediata e diretta del fatto illecito e non quando il vantaggio derivi da un titolo diverso e indipendente dall’illecito stesso, sia le conseguenze troppo ampie della tesi che propone di valutare la causalità del vantaggio e del danno secondo gli stessi criteri, che si sono affermati nell’interpretazione dell’articolo 1223 c.c., che condurrebbe a un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscersi al danneggiante.

Quindi le Sezioni unite hanno ritenuto che, ai fini dell’individuazione del criterio di selezione in base al quale ammettere o negare il cumulo, occorra indagare sulla funzione di cui è espressione il beneficio collaterale, per accertare se esso sia compatibile, o meno, con un’imputazione al risarcimento, nel senso che il vantaggio è computabile se casualmente giustificato in funzione della rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito. Non rileva quindi ai fini dell’ammissibilità del diffalco la coincidenza formale dei titoli bensì il collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria. D’altra parte, sempre nell’ottica di una verifica dell’operatività della compensatio “per classi di casi”, le Sezioni unite hanno attribuito valore al fatto che l’ordinamento coordini il beneficio e il danno, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa che consenta di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito: in presenza della previsione di un tale meccanismo, che assicura che il danneggiante rimanga esposto all’azione di recupero ad opera del terzo che abbia erogato il beneficio al danneggiato, potrà aversi detrazione della posta positiva del risarcimento. Con la precisazione che una previsione di tal fatta, che consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilità risarcitoria, è una scelta che spetta al legislatore.

3.4. Secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità la compensatio – pur richiedendo preliminarmente, per la sua operatività la previa comparazione «per classi omogenee o per ragioni giustificatrici» del pregiudizio e del vantaggio scaturenti dall’identico fatto, va, poi, compiuta poste identiche, cioè sottraendo importi rispettivamente riconosciuti ed erogati per singole e distinte voci di danno messe a confronto tra loro (danno biologico permanente da danno biologico permanente, danno da invalidità temporanea da danno da invalidità temporanea, danno patrimoniale da danno patrimoniale): in questo senso Sez. 3 n. 18565 del 08/06/2026, Rv. 679037 – 01).

4. Ciò posto in punto di diritto, si rileva che, nella specie, le elargizioni corrisposte ai genitori della vittima, di cui i ricorrenti contestano l’illegittima compensazione sono:

– quella di 200.000 euro a titolo di speciale elargizione prevista dall’art. 4, comma 1, legge n. 302 del 1990 e 5, comma 5 l. n. 206 del 2004 «per i componenti della famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesione riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui al comma 1» ossia «atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico», e applicabile anche ai familiari superstiti delle vittime del dovere, ai sensi dell’art. 82 legge n. 388 del 2000;

– quella di euro 265.722,25 risultante dalla somma degli assegni mensili vitalizi di euro 258,23 e di euro 1033,00, rispettivamente previsti: dall’art. 2 legge n. 407 del 1998 in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo (originariamente nella misura di 500.000 lire mensili, poi di 258 euro mensili in forza del d.P.R. n. 243 del 2006) ed esteso ai superstiti delle vittime del dovere dall’art. 82 della legge n. 388 del 2000; e dall’art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004 per i superstiti delle vittime del terrorismo ed esteso a quelli delle vittime del dovere dall’art. 2 comma La Corte d’appello, inoltre, ha escluso l’operatività della compensatio lucri cum damno in relazione: alla somma di euro 3.920,17 corrisposta ai genitori della vittima in quanto suoi eredi, e non già iure proprio; alla somma di euro 18.176,33 per interventi assistenziali nell’ultima fase della vita del caporale; ed in relazione a quella di euro 5.082,00 per onoranze funebri e accessori; ed ha invece ritenuto operante l’istituto in relazione alle somme prima elencate, ritenendo che le stesse assolvano alla finalità compensativa per il decesso del congiunto essendo poste a carico nel medesimo soggetto (l’Amministrazione della difesa).

5. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che in caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell’inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato iure proprio ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, l’indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno (Sez. 3 n. 31007 del 30/11/2018, Rv. 651941 – 01) e che, nel caso in cui un militare, a seguito dell’esposizione all’uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, l’indennizzo già erogatogli ai sensi dell’art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 (ratione temporis applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno. (Sez. 6 n. 1002 del 16/01/2019, Rv. 652093 – 01). Il collegio intende dare continuità a tale indirizzo, con le precisazioni che seguono.

5. Innanzitutto si evidenzia che, nel caso di specie, gli indennizzi erogati a favore dei “superstiti” della vittima del dovere, in ragione del decesso del militare, rispetto ai quali è in discussione l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno, sono previsti dalla legge quale diritto ad essi spettante iure proprio (e non iure hereditatis), come è dato evincere dalle disposizioni di legge che hanno previsto i benefici, dapprima per i soli familiari delle vittime del dovere che fossero decedute, e poi estesi alle stesse vittime.

6. In secondo luogo, prima di passare all’esame del motivo di ricorso, appare opportuna una disanima dei passaggi essenziali dell’evoluzione normativa in materia di vittime del dovere, trattandosi di disciplina che è frutto di una stratificazione ormai secolare.

Tale preliminare disanima è indispensabile per valutare la legittimità del diffalco operato dalla Corte d’appello delle provvidenze ricevute dai congiunti della vittima dal risarcimento del danno non patrimoniale, per perdita del rapporto parentale, loro riconosciuto. 6.1 Il primo testo di legge che ha utilizzato il sintagma «vittime del dovere» è stato il R.d.l. n. 261 del 1921 (provvedimento abrogato dalla l.

n. 56 del 2025) con cui era stato istituito un fondo nel bilancio del Ministero dell’interno per «elargizioni alle famiglie dei funzionari di P. S., ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».

6.2. Le cifre allora stanziate per alimentare il fondo furono più volte riviste negli anni a venire, ed il beneficio fu progressivamente esteso in favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, delle ispettrici e assistenti di polizia, dei militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sempre sul presupposto che si trattasse di «caduti» nell’espletamento dei propri doveri.

In particolare, l’art. 1 della legge n. 101 del 1968 elevò le elargizioni previste dall’art. 14 R.D. n. 261 del 1921 a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia alla misura unica di lire 2.000.000. L’art. 3 della legge n. 629 del 1973 elevò poi la misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla l. n. 101 del 1968, a 10.000.000 di lire.

6.3. La legge n. 466 del 1980, intitolata «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» definì espressamente le «vittime del dovere», introducendo il secondo comma dell’art. 3 della legge n. 629 del 1973 che stabilisce che «per vittime del dovere» devono intendersi i soggetti «di cui all’ art. 1 della presente legge» (militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083) «deceduti nelle circostanze ivi indicate» (deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico) «nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso».

Con la stessa legge, la speciale elargizione di cui all’art. 3 della legge n. 629 del 1973 venne elevata a 100 milioni di lire ed estesa anche «alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico di soccorso vittime del dovere» (art. 2). La legge in esame, inoltre, all’art. 6 (come modificato dalla l. n. 720 del 1981), previde l’ordine in cui corrispondere la speciale elargizione, nei casi in cui competa alle famiglie: 1) coniuge e figli se a carico; 2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelli se conviventi a carico, e dispose che nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai nn. 2) 3) e 4) si applicassero le disposizioni sulle successioni legittime.

Lo stesso provvedimento normativo, infine, introdusse la concessione di una «speciale elargizione» di lire 100 milioni in favore delle stesse vittime del dovere indicate dall’art. 3 che avessero riportato «un’invalidità permanente superiore all’80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego» (art. 3).

6.4. La legge n. 302 del 1990 introdusse norme a tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo un’elargizione una tantum sia in favore delle vittime di lesioni conseguenti da atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o di criminalità organizzata di stampo mafioso (art. 1, da determinarsi in proporzione dell’invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, con la possibilità, ai sensi dell’art. 3, di optare, nei casi più gravi, in luogo dell’elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio mensile), sia dei componenti delle famiglie di coloro che avessero perso la vita per effetto di tali lesioni (art. 4).

L’art. 10 della legge n. 302 del 1990 previde espressamente la detrazione dell’importo del risarcimento del danno, eventualmente ottenuto dal beneficiario dell’elargizione, dall’entità di quest’ultima, e la surrogazione dello Stato nel diritto al risarcimento del danno, qualora non ancora conseguito, fino all’ammontare dell’elargizione erogata.

L’art. 13 della medesima legge previde, inoltre, la non cumulabilità dei benefici ivi previsti con provvidenze pubbliche conferibili in ragione delle medesime circostanze.

6.5. La tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata fu successivamente ampliata dalla legge n. 407 del 1998.

L’art. 2 di tale legge introdusse, tra l’altro, in aggiunta alle elargizioni una tantum previste dalla l. n. 302 del 1990, un assegno vitalizio non reversibile (dapprima di 500 mila lire, poi di 258 euro, ed infine elevato a 500 euro) in favore sia delle vittime di lesioni conseguenti ad atti di terrorismo e di criminalità organizzata che abbiano determinato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, sia in favore dei superstiti delle vittime dei medesimi atti, tali dovendo intendersi i soggetti di cui all’art. 6 della legge 466 del 1980 (coniuge e figli a carico, genitori, fratelli conviventi a carico).

Al suddetto assegno vitalizio. esente da irpef, oltre che soggetto a perequazione automatica, venne espressamente attribuita la natura di indennizzo (art. 2, comma 4).

6.6. Così consolidatasi la normativa a tutela delle vittime di terrorismo, la legge n. 388 del 2000 ha esteso i benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 «al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302». Le vittime del dovere contemplate dall’art. 3 della legge 466 del 1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.

A tali vittime del dovere, che abbiano riportato lesioni, è quindi estesa l’elargizione una tantum prevista dall’art. 1, legge n. 302 del 1990, da determinarsi in proporzione dell’invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, senza previsione di una soglia minima della stessa e con la possibilità, ai sensi dell’art. 3, di optare, nei casi più gravi, in luogo dell’elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio mensile. Ai componenti delle famiglie di tali vittime del dovere che perdano la vita per effetto delle lesioni subite nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, è estesa l’elargizione una tantum prevista dall’art. 4. della legge n. 302 del 1990.

Dall’entità di tali elargizioni va detratto – ai sensi dell’art. 10 della legge n. 302 del 1990 – l’importo del risarcimento del danno, eventualmente ottenuto dal beneficiario dell’elargizione, e qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato nel relativo diritto fino all’ammontare dell’elargizione erogata.

In aggiunta a tali elargizioni una tantum è stato esteso sia alle indicate vittime del dovere che abbiano riportato lesioni nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose comportanti una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, sia in favore dei superstiti delle vittime dei medesimi atti (tali dovendo intendersi i soggetti di cui all’art. 6 della legge 466 del 1980, e quindi: coniuge e figli a carico, genitori, fratelli conviventi a carico) l’ assegno vitalizio non reversibile (dapprima di 500 mila lire, poi di 258 euro, ed infine elevato a 500 euro) previsto dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998, che ha natura di indennizzo, come espressamente stabilito dal medesimo art. 2, comma 4, ed è esente da irpef, oltre che soggetto a perequazione automatica.

6.7. Successivamente a tale parziale riallineamento dei benefici spettanti alle vittime del dovere e alle vittime del terrorismo, e ai loro familiari superstiti, è intervenuta la legge n. 206 del 2004 che, oltre ad elevare a 200.000 euro l’elargizione una tantum prevista per le stesse vittime e per i superstiti dagli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, della legge n. 302 del 1990 (art. 5, commi 1 e 5), ha introdotto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata speciale assegno vitalizio, reversibile, di 1.033 euro mensili, in favore di «chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili». (art. 5, comma La medesima legge, all’articolo 6, ha previsto «che le percentuali di invalidità già riconosciute indennizzate in base ai criteri alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale».

6.8. A tutela delle vittime del dovere è allora intervenuta la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) che, all’art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua al fine della «progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 Il successivo comma 563 ha dato una nuova definizione di vittime del dovere, stabilendo che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti contesti impiego internazionale aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».

Il comma 564 ha individuato i soggetti equiparati alle vittime del dovere in «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

Infine il comma 565 ha demandato a un regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina dei termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, «ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti».

6.9. In attuazione del comma 565 della finanziaria per il 2006, è stato emanato il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

Esso disciplina la procedura per la richiesta dell’interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.

L’art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 indica la data di decorrenza dei benefici così estesi decorrere stabilendo ordine corresponsione delle provvidenze fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo le previste lettere: a) in relazione alla I. 20 ottobre 1990, n. 302; b) in relazione alla I. 23 novembre 1998, n. 407: e) in relazione alla I. 3 agosto 2004, n. 206 (in quest’ultimo caso con la previsione, al n. 1, della possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all’art. 6, comma 1). medesimo d.P.R. all’art. prevede, poi: percentualizzazione della invalidità permanente in base alle tabelle per i gradi di invalidità approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni; la percentualizzazione del danno biologico in base alla tabella delle menomazioni approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, e successive modificazioni.

Nessun riferimento vi è ai criteri per il riconoscimento anche del danno morale, così come previsto dall’art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (e di tali lacune, ha poi dato conto il d.P.R. n. 181/2009 che ha fatto espresso riferimento alla necessità di integrare il d.P.R. n. 243/2006).

6.10. Quindi, l’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, e ai loro familiari superstiti, i commi 1 e 5 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, che ha previsto in euro 200.000,00 la misura massima dell’indennità una tantum spettante alle vittime del terrorismo (di cui all’art. 1 legge n. 302 del 1990), da determinarsi in misura percentuale all’invalidità riportata e in euro 200.000,00 l’elargizione ai superstiti delle vittime prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 302 del 1990.

6.11. Infine, a completare il riallineamento dei benefici previsti per le vittime del dovere a quelli assicurati alle vittime del terrorismo, è intervenuta l’art. 2 della legge n. 244 del 2007, che, al comma 105, ha esteso alle vittime del dovere, e ai superstiti delle vittime, il beneficio dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili previsto dall’art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004, oltre ai benefici pensionistici previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

L’art. 2 della legge n. 244 del 2007, con il comma 106, ha, contestualmente modificato il comma 3 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, introducendo un ultimo periodo secondo cui « Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.»

La medesima legge, (art. 2, commi 78 e 79), ha esteso le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990, n. 407 del 1998, n. 407, e n. 206 del 2004, «al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché’ al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché’ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie» autorizzando la relativa spesa.

6.12. Quanto alla determinazione dell’invalidità complessiva utile per la riliquidazione dei benefici spettanti, è stato, quindi, emanato il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, intitolato “Regolamento recante i criteri medicolegali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206” (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all’art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM). Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che i criteri di calcolo delle percentuali di invalidità previsti per le liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere, stabiliti dalla legge n. 206 del 2004, sono applicabili anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della citata legge. (Sez. U n. 6214 del 24/02/2022, Rv. 664036-01).

6.13. Sulla base di tale normativa, in conclusione, alle vittime del dovere e ai militari esposti all’uranio impoverito che abbiano riportato un’invalidità permanente spetta: a) l’elargizione una tantum di una somma fino a 200.000,00 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata che deve tener conto del danno biologico e morale (art. 1 legge n. 302 del 1990; artt. 5 e 6 l. n. 206 del 2004); b) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998 in caso di invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa,; c) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 in caso di invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, previsto dall’art. 5, comma 3, della Ai familiari superstiti delle vittime del dovere e dei militari esposti all’uranio impoverito, che siano deceduti in conseguenza delle lesioni o patologie riportate, spetta: a) l’elargizione una tantum di una somma fino a 200.000,00 euro, di cui all’art. 4 legge n. 302 del 1990: b) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998; c) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004.

I familiari superstiti aventi diritto alle suddette provvidenze di cui alle lett. a), b) e c) sono quelli indicati dall’art. 6 della legge n. 466 del 1980, e cioè, nell’ordine: 1) coniuge e figli se a carico; 2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte Sez. U n. 34713 del 30/12/2025 Rv. 677105 – 01) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 non spetta ai figli maggiorenni non a carico, ai quali è stato riconosciuto con l’art. 2, commi 105 e 106 della legge n. 244 del 2007 soltanto l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998.

7. Passando all’esame della natura delle provvidenze in questione deve in primo luogo ribadirsi la – peraltro indiscussa – natura indennitaria delle stesse.

In primo luogo, tutte le provvidenze sono causalmente collegate all’invalidità o al decesso della vittima cagionati da specifici eventi lesivi verificatisi per effetto della oggettiva pericolosità di un’operazione di servizio.

In secondo luogo, le stesse sono volte a offrire un ristoro alla vittima o ai suoi superstiti per i danni subiti.

Quanto alle elargizione una tantum spettanti alle vittime o ai superstiti, di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 302 del 1990, l’art. 10 della medesima legge prevede che sia erogato indipendentemente dalle condizioni economiche di soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno loro spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi, e che, se il beneficiario abbia ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione, nonché che, se il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato fino all’ammontare dell’elargizione.

Tanto è chiaro indice della natura indennitaria dell’importo erogato ai superstiti.

Quanto agli assegni vitalizi spettanti alle vittime o ai superstiti la loro natura indennitaria è espressamente affermata dalla legge: infatti, con riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 407 del 1998, ciò è espressamente previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, mentre con riferimento all’assegno di cui all’art. 5 della legge n. 206 del 2004, tanto è evincibile dal richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 8. Chiarito che le provvidenze ai superstiti sono loro riconosciute iure proprio, e hanno natura indennitaria, si può procedere all’esame del motivo di ricorso.

8.1. Avuto riguardo alle deduzioni svolte sotto il primo profilo del motivo di ricorso, secondo cui la compensatio non potrebbe operare perché il risarcimento danno patrimoniale avrebbe funzione compensativa, ma deterrente o punitiva, si rileva che – come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16601 del 2017 – nel nostro ordinamento, pur potendosi riconoscere alla responsabilità civile natura polifunzionale (non solo compensativa, ma anche sanzionatoria-deterrente) – con la conseguenza che è possibile riconoscere in Italia una sentenza straniera che prevede danni punitivi – i danni punitivi sono ammissibili solo se espressamente previsti da una norma che descriva la fattispecie da cui conseguono nel rispetto del principio di tipicità, e quantifichi i limiti delle condanne irrogabili.

L’introduzione, negli ultimi decenni, di disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento, ha fatto ritenere alle Sezioni Unite che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento. Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che questo connotato sanzionatorio della responsabilità non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dagli artt. 23 e 25, comma 2, Cost. nonché dall’art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali: occorre, pertanto – ai fini dell’ammissibilità dei danni puntivi nel nostro ordinamento, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, che essi siano previsti da una norma che contenga la precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzi limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità).

Il riconoscimento della cittadinanza dei danni punitivi, e della possibile funzione preventiva (o deterrente o dissuasiva) e sanzionatorio-punitiva della responsabilità civile, non ha mutato la preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria l’essenza dell’istituto della responsabilità civile, con la conseguenza che deve escludersi che «questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano materia danno extracontrattuale, anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati».

Deve, pertanto, escludersi che alla responsabilità ex art. 2043 e ex art. c.c. possa riconoscersi funzione punitiva: l’esistenza nell’ordinamento di specifiche ipotesi legislativamente previste di danni punitivi, se consente di riconoscere che il generale istituto della responsabilità civile può, in alcuni casi, svolgere anche una funzione preventiva o punitiva, non per questo incide sull’essenza riparatoria della responsabilità ex artt. 2043 e 2018 c.c.

Né può riconoscersi, come sembra adombrarsi in ricorso, che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia di per sé una funzione punitiva.

La natura non patrimoniale della situazione giuridica soggettiva lesa dall’illecito non implica, di per sé, la negazione della funzione compensativo – riparatoria della responsabilità, e del connesso diritto al risarcimento del danno.

L’ordinamento conosce infatti molti diritti a contenuto patrimoniale, ma con funzione non patrimoniale, volti alla tutela di interessi non patrimoniali della persona.

E se diritti a contenuto patrimoniale possono assolvere alla funzione di realizzare un interesse non patrimoniale della persona, non si vede perché i medesimi diritti non possano assolvere anche alla funzione di riparare la lesione di un analogo interesse, per quanto tale riparazione “per equivalente”, soprattutto nei di lesione degli interessi più importanti della persona, non possa essere in grado di “rimettere in pristino” la sfera giuridica violata della vittima.

Inoltre, e soprattutto, la funzione punitiva del risarcimento dei danni non patrimoniali deve escludersi, non essendo tipizzate le condotte a cui conseguono, né i limiti quantitativi massimi delle relative condanne. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi infondato, sotto il profilo appena esaminato.

8.2. Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, relativo alla natura e alla causale delle provvidenze in esame, la Corte ritiene che esse siano giustificate, un’ottica solidaristica, dall’esigenza riparare conseguenze degli eventi dannosi per i quali sono previste, a prescindere dal fatto se tali eventi dannosi siano o meno frutto di un illecito, come nel caso degli indennizzi previsti per le trasfusioni di sangue infetto, e per le vaccinazioni obbligatorie.

Le provvidenze in esame sono volte a compensare i danni che i loro destinatari, hanno sofferto in conseguenza della morte del proprio congiunto, nella propria sfera giuridica, di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta di provvidenze volte a riconoscere un quid pluris, prospettato dai ricorrenti nell’essersi il danno verificato a causa dell’adempimento del dovere da parte del danneggiato: perché la peculiare causa del danno non incide sull’entità del pregiudizio, ed il ristoro cui sono preordinate le provvidenze in questione è commisurato all’entità del pregiudizio e non alla causa del danno.

Le provvidenze previste in favore delle vittime del dovere che abbiano riportato un’invalidità permanente sono infatti commisurate all’entità di quest’ultima, o attraverso un meccanismo di calcolo dell’elargizione una tantum proporzionale alla percentuale di invalidità, o attraverso la previsione di una soglia minima di invalidità ai fini della spettanza degli assegni vitalizi.

La causa del danno viene in rilievo, non per connotare la funzione delle provvidenze in senso diverso da quella latamente riparatoria, bensì quale ragione della previsione della loro erogazione, anche a prescindere dalla responsabilità dello Stato o di terzi, in un’ottica solidaristica, come dimostra anche il fatto che le stesse provvidenze sono assicurate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di stampo mafioso. Il motivo, sotto tale profilo, è pertanto infondato.

8.3. Quanto al dedotto carattere speciale delle più importanti provvidenze loro erogate (elargizione speciale e speciale assegno vitalizio) – che giustificherebbe la deroga della normativa speciale che prevede le misure in favore delle vittime del dovere rispetto al principio generale della compensatio lucri cum damno – di cui al terzo profilo del primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Quanto all’elargizione una tantum il termine “speciale elargizione” con riferimento a quella una tantum ai superstiti è utilizzato dall’art. 2 della legge n. 466 del 1980 nel riferirsi a quella di cui all’art. 3 della l. n. 629 del 1973, per elevarne l’importo ed estenderne l’applicazione anche alle famiglie dei vigili del fuoco dei militari delle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico di soccorso, vittime del dovere. A sua volta anche l’art. 3 della legge l. n. 629 del 1973, riferendosi a quella prevista in favore dei superstiti dalla legge n. 101 del 1968 – a sua volta riferentesi alle “elargizioni” di cui all’art. 14 del Rdl n. 261 del 1921, n. 261 – utilizzava il termine “speciale elargizione” nell’ambito di una normativa che, all’art. 1, disciplinava la misura della pensione privilegiata ordinaria spettante, alla vedova e agli orfani delle vittime del dovere allora contemplate.

In questo quadro normativo l’aggettivo “speciale” con cui si qualifica l’elargizione una tantum ai superstiti, è volto a consentirne il cumulo con il trattamento pensionistico di reversibilità parimenti riconosciuto, e nulla ha a che vedere, quindi, con a regola della compensatio lucri cum damno, e con la sua operatività nel caso di specie riguardo ad importi da erogarsi non a titolo di pensione di reversibilità, bensì di risarcimento del danno. Quanto all’assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004 si osserva che il termine “speciale” trova giustificazione nella necessità di distinguerlo da quello “ordinario” di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, e di consentirne, quindi, il cumulo, fugando dubbi che la sua introduzione abbia sostituito quello.

Il motivo, anche sotto tale profilo, è pertanto infondato.

8.4. Il motivo è, invece, parzialmente fondato, sotto il quarto profilo, approfondito nella memoria depositata, secondo cui il diffalco sarebbe illegittimo perché operato tra poste non “omogenee” o non “identiche”, dovendosi escludere la compensatio tra i risarcimenti dei danni non patrimoniali ai superstiti e gli importi erogati a titolo di assegno vitalizio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 497 del 1998 e di speciale assegno vitalizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004, così come affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 513 del 2026, n. 9343 8.4.1. Con la sentenza n. 8646 del 2025 il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza seguito a quello promosso da un generale di brigata per ottenere la condanna del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 2087 c.c., al risarcimento del danno biologico e morale, ha affermato l’illegittimità della detrazione, dalla liquidazione del danno biologico, dell’indennizzo erogato dall’amministrazione a titolo di assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407 del 1998, perché tale indennizzo, essendo dovuto in ragione della perdita della capacità lavorativa, è «diretto a ristorare un pregiudizio di tipo patrimoniale, derivante dalla perdita della capacità di lavoro, e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale, nel cui ambito rientra il danno biologico, la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt’altra natura», così come dall’importo liquidato a titolo di danno biologico non va detratto l’indennizzo erogato dall’INPS per gli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. (Sez. 3 n. 6031 del 06/03/2025, Rv. 673868 – 01; Sez. 6 n. 11657 del 11/04/2022, Rv. Tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la successiva sentenza n. 5131 del 2026 che ha affermato la scomputabilità dal danno biologico fatto valere iure hereditatis degli importi erogati al de cuius a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione, ma non di quelli erogati a titolo dei suddetti assegni vitalizi.

8.4.2. Nel caso di specie, dovendosi operare la compensatio tra poste quanto meno omogenee, occorre interrogarsi su quale sia la ragione giustificatrice di tali provvidenze riconosciute iure proprio ai superstiti: occorre stabilire, quindi, se il vantaggio derivante dalle provvidenze in questione, abbia la funzione di rimuovere gli effetti dannosi dell’illecito sul piano patrimoniale o su quello non patrimoniale, avendo la Corte d’appello operato il diffalco dal danno non patrimoniale riconosciuto ai superstiti iure proprio.

Il Collegio ritiene che la distinzione operata dalla giurisprudenza amministrativa tra elargizione una tantum e assegni vitalizi erogati alla vittima del dovere, individuando la funzione di ristoro del danno non patrimoniale soltanto nella prima, sia condivisibile e possa operarsi anche riguardo alle provvidenze riconosciute iure proprio ai superstiti. Quanto all’elargizione una tantum si osserva che la stessa, nell’evoluzione normativa di cui si è dato conto, ha progressivamente assunto la funzione di indennizzo del danno non patrimoniale: tant’è vero che, ove riconosciuta alla stessa vittima del dovere in proporzione dell’invalidità permanente riportata, è stata sostanzialmente sganciata dalla riduzione della capacità di lavoro e ancorata alla percentuale del danno biologico e morale, ed è affiancata dagli assegni vitalizi riconosciuti alla vittima in ragione della perdita della capacità lavorativa.

La funzione dell’elargizione una tantum alla vittima del dovere deve, infatti, essere individuata alla luce dell’evoluzione normativa giurisprudenziale sul danno patrimoniale e non patrimoniale (certamente impensabile nel 1921, allorquando fu prevista l’elargizione una tantum ai superstiti) e dell’evoluzione normativa dei benefici riconosciuti alla vittima, che ha visto: dapprima, con la legge n. 466 del 1980, la sua introduzione, in caso di invalidità superiore all’80% della capacità lavorativa; poi con la legge n. 388 del 2000, il suo riconoscimento in proporzione dell’invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, a prescindere da una soglia minima (art. 1, legge 302 del 1990), e l’affiancamento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 l. n. 407 del 1998, spettante in caso di invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa; successivamente l’ulteriore affiancamento anche dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004 anch’esso spettante in caso di invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa; ed infine il suo riconoscimento in proporzione del danno biologico e morale riportato e non della mera percentuale di incapacità lavorativa (art. 6, legge 206 del 2004, art. 34 d.l. n. 159 del La progressiva introduzione, accanto all’elargizione una tantum, di assegni vitalizi, subordinati alla diminuzione della capacità lavorativa e, quindi, di guadagno, e quindi volti evidentemente ad indennizzare il danno patrimoniale, ha inciso sulla funzione assunta dall’elargizione una tantum, in favore della stessa vittima, tanto da farle assumere lo scopo di ristoro del danno non patrimoniale, come confermato dal mutamento dei criteri di calcolo della percentuale di invalidità, che tengono conto del danno biologico e morale.

La funzione di indennizzo del danno non patrimoniale deve essere riconosciuta anche all’elargizione una tantum riconosciuta ai superstiti allorché la vittima del dovere, in ragione delle situazioni considerate dalla normativa, anziché riportare una invalidità permanente sia deceduta. Tanto in ragione del parallelismo tra le provvidenze riconosciute alla vittima del dovere che abbia riportato un’invalidità permanente e quelle riconosciute ai superstiti in caso di decesso della vittima del dovere. Il parallelismo tra l’elargizione una tantum riconosciuta alla vittima del dovere in ragione dell’invalidità permanente riportata, e ai superstiti in caso di suo decesso, emerge dalla misura di tali elargizioni, proporzionale al danno biologico riportato ove riconosciute alla vittima stessa, e nella misura massima ai suoi superstiti.

D’altra parte, in caso di decesso della vittima, sono riconosciuti ai superstiti gli stessi assegni vitalizi che, ove la vittima anziché morire avesse riportato un’invalidità permanente, sarebbero stati a lei riconosciuti in funzione del ristoro del danno patrimoniale.

Se si vuole evitare un’interpretazione delle leggi in esame che, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul danno patrimoniale e non patrimoniale, eviti duplicazioni del ristoro, mediante indennizzo, della medesima tipologia di danno, si deve ritenere che, assolvendo gli assegni vitalizi alla funzione di ristoro del danno patrimoniale subito dai superstiti della vittima del dovere deceduto in conseguenza dell’adempimento di tale dovere, per una somma pienamente adeguata al sostentamento dignitoso della persona (circa 1850,00 euro mensili), l’elargizione una tantum loro riconosciuta, in aggiunta, a tali assegni vitalizi, nella misura di euro 200.000,00 sia oggi volta ad indennizzare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Diversamente anche agli assegni vitalizi riconosciuti ai superstiti deve attribuirsi la funzione di indennizzo del danno patrimoniale, al pari di quelli riconosciuti alla stessa vittima del dovere.

Tenendo in considerazione il fatto che la legge, nel caso in cui la situazione considerata che dà titolo al beneficio non determini la morte della vittima del dovere o del soggetto ad essa equiparato, ma solo un’invalidità permanente di quest’ultima superiore ad una soglia minima, commisurata alla capacità lavorativa, riconosce alla stessa vittima del dovere, e soltanto a lei, – oltre alla speciale elargizione una tantum – assegni vitalizi di identico importo, si deve ritenere che gli assegni in questione, ove riconosciuti ai superstiti iure proprio, in conseguenza della morte della vittima del dovere, abbiano la funzione di ristorare il danno patrimoniale derivante dalla perdita dei contributi economici che la vittima ove fosse rimasta in vita avrebbe potuto loro apportare.

Sul punto si richiama la considerazione svolta dalle Sezioni Unite della Corte, che hanno chiarito che la scelta legislativa dei beneficiari superstiti delle vittime del dovere, a differenza di quelli delle vittime di terrorismo « è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, I. n. 466 del 1980, come integrato dall’art. 4 , comma 2, I. n. 302 del 1990); i benefici, … vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall’evento» (Sez. U n. 22753 del 25/09/2018, Rv. Tali assegni sono infatti attribuiti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, in via prioritaria al coniuge ai figli a carico (art. 6, I. n. 466 del 1980,), ai conviventi a carico, ai conviventi more uxorio (art. 4, comma 2, I. n. 302 del 1990), cioè a soggetti che godevano del reddito della vittima del dovere.

Il fatto che siano attribuiti, in via subordinata, in mancanza di coniuge, anche ai figli non a carico, ed in mancanza di essi ai genitori e, in mancanza di quest’ultimi, ai fratelli e alle sorelle a carico, e la circostanza che l’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 l. n. 407 del 1998 sia riconosciuto anche al figlio maggiorenne non a carico, ed anche in presenza di coniuge e figli a carico, non smentiscono la natura patrimoniale del danno che gli assegni vitalizi sono volti a ristorare, trattandosi di soggetti che comunque, in ragione del vincolo familiare, avrebbero potuto contare sul sostegno economico della vittima.

8.4.3. Pertanto nel caso di specie, deve ribadirsi che è applicabile la regola del diffalco delle somme erogate a titolo di provvidenze per le vittime del dovere da quelle riconosciute a titolo di risarcimento del danno dovuto dall’Amministrazione statale (nel caso di specie il Ministero della difesa), stante la funzione compensativa del danno assolta tanto dall’obbligazione risarcitoria quanto da quella indennitaria, ed essendovi unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, nonché essendo prevista la surrogazione dell’amministrazione nei confronti del responsabile del danno.

Il riconoscimento del cumulo, nel caso di specie, realizzerebbe, infatti, un’indebita locupletazione per il danneggiato, senza alcun indebito vantaggio per il danneggiante, che si troverebbe a pagare due volte lo stesso danno, e la cui responsabilità non avrebbe altra giustificazione se non di tipo punitivo.

8.4.4. Tanto vale, nel caso di specie, tuttavia, solo avuto riguardo agli importi della speciale elargizione una tantum versata dall’amministrazione agli odierni ricorrenti quali congiunti di una vittima del dovere, poiché volte al ristoro del danno non patrimoniale di cui è stato chiesto e liquidato il risarcimento.

8.5. Dall’importo risarcitorio, invece, non possono essere detratti gli indennizzi erogati dall’amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall’art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della L. 3 agosto 2004, n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro della vittima, o la perdita del contributo economico che il defunto garantiva ai superstiti, e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale, la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt’altra natura.

La compensatio va, infatti, compiuta per poste quanto meno omogenee, sottraendo dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, rispettivamente soltanto le provvidenze erogate quale indennizzo delle medesime voci di danno. Il descritto criterio risulta violato dalla sentenza impugnata, avendo detratto dall’importo spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, provvidenze erogate a ristoro dei danni patrimoniali.

8.6. Nei limiti appena enunciati il primo motivo di ricorso merita, pertanto, accoglimento.

9. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la presenza di una motivazione apparente.

Sostengono che la Corte territoriale abbia contraddittoriamente affermato, da una parte, che il danno sofferto dai familiari per la grave sofferenza nelle fasi di assistenza morale e materiale prestata al congiunto, durante il lungo decorso della malattia, durata quattro anni prima del suo decesso, non costituisse un danno autonomo rispetto a quello da lesione del rapporto parentale e, dall’altra, di non poter procedere a una nuova liquidazione di quest’ultimo, sulla base del più favorevole criterio tabellare a punti, in difetto di una specifica censura sul punto.

Deducono, trascrivendo in ricorso il relativo passo dell’atto, che l’appello incidentale aveva invece investito proprio la mancata considerazione delle sofferenze, dei sacrifici, della fatica patiti dai congiunti durante il lungo calvario terapeutico del militare, che li aveva costretti a trasferirsi a Milano per prestargli assistenza.

E ne deducono che la censura da loro operata con l’appello incidentale, avendo riguardato – come ritenuto dalla stessa Corte territoriale – il mancato riconoscimento di una parte del danno da perdita del rapporto parentale, aveva impedito il passaggio in giudicato sulla quantificazione del pregiudizio, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere a una nuova liquidazione del danno, secondo il metodo di liquidazione tabellare applicato al momento della decisione. Ministero deduce l’appello incidentale riguardava esclusivamente il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e del cosiddetto danno biologico iure proprio, e che nessuna specifica censura era stata proposta avverso la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte territoriale avrebbe, pertanto, correttamente escluso una nuova liquidazione di tale voce di danno, riconoscendo soltanto il distinto pregiudizio sofferto da 9.2. Il motivo è infondato.

9.2.1. Non sussiste in primo luogo la dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, dalla cui lettura si desume chiaramente che il giudice d’appello, dopo aver riconosciuto, a pag. 25 della sentenza, che il giudice di primo grado nella liquidazione del danno agli odierni ricorrenti aveva tenuto conto «della natura della malattia e del periodo tra la sua insorgenza e la morte», e, a pag. 26, che il danno di cui gli attori lamentavano l’omessa liquidazione, ad opera della sentenza di primo grado, non era un danno autonomo da quello da lesione del rapporto parentale, ha affermato che a tale danno non può essere «riconosciuta autonoma rilevanza rispetto alle componenti risarcitorie del danno da perdita del rapporto parentale, salve allegazioni specifiche che consentano, e giustifichino, nell’ambito di una liquidazione giudiziale che deve essere integralmente statisfattiva e al contempo non contenere arbitrari duplicazioni, di tenerne conto per la peculiarità del caso di specie. Ora una tale specificità può riscontrarsi con riguardo alla sorella» in ragione della importante tensione e correlata sofferenza, affrontata in conseguenza della donazione del midollo osseo.

In tal modo la Corte ha, sia pure implicitamente, motivato il rigetto della domanda di riconoscimento della componente del danno non patrimoniale di cui i genitori e il fratello della vittima lamentavano l’omessa liquidazione, in ragione del fatto che il giudice di primo grado, nella liquidazione del danno in loro favore, aveva tenuto conto della lunga durata della malattia, e della mancanza di ulteriori allegazioni specifiche. Quanto alla rinnovata liquidazione del danno, alla stregua del più favorevole criterio tabellare a punti, la Corte territoriale ha ritenuto di non potervi procedere, in difetto di una specifica, tempestiva, censura sul punto, cioè in difetto di una specifica censura del criterio di liquidazione adottato.

9.2.2. La decisione del giudice d’appello, oltre a non incorrere nel vizio denunciato è conforme ai principi espressi da questa Corte, e quindi, infondato, anche ove riqualificato quale violazione dell’art. 1226 c.c. Ed invero, in tema di successione nel tempo delle c.d. tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, e di modifica dei criteri equitativi su cui le stesse si basano, questa Corte ha, da tempo, affermato che quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona stato determinato secondo sistema tabellare, sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del punto-base in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. (cfr. Sez. 3, n.22265 del 13/9/2018, Rv. 650595 – 01; Sez. 3, n. 25485 del Inoltre si è statuito che, ove la sentenza di primo grado abbia liquidato il danno alla persona mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime, deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell’art. 1226 c.c. (Sez. 3 n. 22183 del 01/08/2025, Rv. Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 3 n. 8630 del 07/04/2026, Rv. 677757 – 01, che – nel risolvere la questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., relativa all’applicabilità della Tabella Unica nazionale, approvata col d.P.R. n. 12 del 2005, anche ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2005, – si è anche domandata se, intervenuta nel giudizio di primo grado una liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’, in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza porre in discussione la loro applicabilità come parametro dell’equità, ma censurandola solo nelle sue modalità o solo nella quantificazione, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dalla parte appellante o addirittura disposta d’ufficio dal giudice. A tale questione è stata data risposta negativa, in quanto sul criterio di liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’ sussiste cosa giudicata interna. L’applicazione della T.U.N. è stata, invece, ritenuta invocabile in appello o disposta dal giudice di appello se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella ‘pretoria’ scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c.

In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo.

Nella specie, il giudice del rinvio, riguardo ai genitori e al fratello della vittima non ha proceduto a una nuova liquidazione, avendo rigettato il loro appello incidentale sul quantum, ritenendolo infondato, non ravvisando specifiche allegazioni che consentissero di delineare aspetti del danno non patrimoniale non ricompresi in quello liquidato ad opera della sentenza di primo grado, e ritenendo tardivamente proposta la richiesta contenuta nell’atto di riassunzione di “rideterminazione” del danno. Pertanto, non essendo la fattispecie in esame riconducibile, con riguardo alla domanda dei genitori e del fratello della vittima, ad alcuna delle ipotesi in cui il giudice d’appello può e deve procedere ad una nuova liquidazione secondo i criteri equitativi più aggiornati, la decisione della Corte territoriale di non poter procedere ad una nuova liquidazione del danno subito dai genitori e dal fratello della vittima si dimostra corretta.

10. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto a connesso alla sofferenza patita in ragione della donazione del midollo e del successivo decesso del fratello.

Censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente utilizzato quale parametro equitativo le tabelle milanesi relative all’invalidità temporanea, perché il pregiudizio patito dalla ricorrente non consisteva in un danno biologico, ma in una sofferenza morale peculiare, priva di fondamento medico legale, con la conseguenza che il criterio adottato non sarebbe né congruo né ragionevole.

Deducono che tale danno avrebbe dovuto essere liquidato mediante un criterio di personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato in base alle tabelle vigenti al momento della decisione, e non attraverso il richiamo a parametri propri del danno biologico temporaneo.

10.1. Il controricorrente eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del motivo e ne contesta, comunque, la fondatezza, perché la Corte territoriale avrebbe utilizzato le tabelle milanesi sull’invalidità temporanea quale mero parametro equitativo di riferimento, reputandolo congruo rispetto a un pregiudizio eccezionale e temporalmente circoscritto, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale.

10.2. Il motivo è ammissibile e fondato.

Sotto il profilo dell’ammissibilità si rileva che il ricorso non si limita – a differenza di quanto dedotto dal Ministero ricorrente – a criticare la sentenza impugnata mediante una mera contrapposizione del parametro di liquidazione che si lamenta essere stato violato, illustrando le specifiche censure al parametro utilizzato, e deducendo che una liquidazione del danno non patrimoniale attraverso le tabelle a punti sarebbe loro più favorevole.

Il motivo è anche fondato perché la sentenza impugnata non ha fatto una corretta applicazione, in sede di liquidazione, dei principi elaborati da questa Corte in tema di unitarietà del danno non patrimoniale. Gli attori, indipendentemente dal nomen iuris che gli hanno attribuito, hanno infatti fatto valere il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito in conseguenza della malattia prima e della morte poi del proprio congiunto.

Trattasi di un danno unitario – da apprezzarsi nelle sue componenti di sofferenza interiore e di alterazione delle abitudini di vita e delle dinamiche relazionali – e progressivo, chiedendosi il ristoro delle conseguenze negative, sul piano non patrimoniale, derivanti, prima, dalla compromissione del rapporto parentale dovuta alla malattia, e, poi, dalla definitiva perdita di tale rapporto dovuta al successivo decesso. L’unitarietà in questione è riconosciuta anche la Corte d’appello, laddove pagina 26 afferma «venendo al danno prospettato in sede di censura trattasi al di là dell’espressione utilizzata (danno biologico) di un danno più propriamente morale transitorio, siccome consistente secondo allegazioni, degli appellanti incidentali in un patimento interiore, nel dolore sofferto dai genitori e dai fratelli davanti all’insorgenza e all’inesorabile evoluzione della malattia che ha portato alla morte del proprio congiunto. Si ritiene che a tale danno non possa essere riconosciuta autonoma rilevanza rispetto alle componenti risarcitorie del danno da perdita nel rapporto parentale, salve le allegazioni specifiche che consentano, e giustifichino, nell’ambito di una liquidazione giudiziale che deve essere integralmente soddisfattiva al contempo non contenere arbitrarie e duplicazioni, di tenerne conto per la peculiarità del caso di specie» specificità puoi riscontrata, dalla Corte territoriale, con riguardo alla posizione della sorella.

Pertanto, indipendentemente dalla catalogazione o nomenclatura data dagli appellanti incidentali alla voce di danno non patrimoniale di cui lamentavano l’omesso ristoro ad opera della sentenza di primo grado, è evidente, alla luce della corretta qualificazione giuridica operata anche dalla Corte territoriale – coerente con la configurazione del danno non patrimoniale quale categoria unitaria – che, con l’appello incidentale, si censurava la non integrale liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale; tant’è vero che la stessa Corte territoriale, ha ritenuto di doverne integrare il ristoro nei confronti della sorella della vittima, ritenendo che le allegazioni relative alle specifiche conseguenze a lei derivate dalla malattia del fratello facessero emergere, nei suoi soli confronti, un’incompleta liquidazione del suddetto danno. Tuttavia, la Corte territoriale, anziché procedere, come avrebbe dovuto, applicando i criteri equitativi più aggiornati, a una nuova liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale subito dalla sorella della vittima, – che tenesse conto delle specificità riconosciute in fase di gravame, e non tenute in considerazione nella liquidazione del danno dalla sentenza di primo grado – ha proceduto a liquidare autonomamente tali specifiche conseguenze, come se integrassero un danno autonomo da quello liquidato in prime cure, addirittura applicando a un danno esplicitamente riconosciuto come non biologico, i criteri di liquidazione equitativa previsti per l’invalidità temporanea, considerando un’invalidità temporanea al 50%, per i giorni intercorsi dalla donazione del midollo alla morte del congiunto.

La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è la seguente: «Una tale specificità può riscontrarsi con riguardo alla sorella …la quale ha affrontato l’imponente tensione, e correlata sofferenza, derivante dalla donazione del midollo nel vano tentativo di salvare la vita al fratello. Si è trattato di un patimento ulteriore e prolungato, che non può essere trascurato in sede risarcitoria, consistente in una sofferenza interiore transeunte alla cui liquidazione deve necessariamente procedersi in via equitativa con l’ausilio di un parametro di riferimento congruo e ragionevole, purché sia rispettato il criterio di proporzione con riguardo alla particolare tipologia di danno. A tal fine può farsi ricorso ai valori delle tabelle di Milano relativi alla liquidazione del danno per l’invalidità temporanea. Pur se riferito ad una tipologia di danno differente, tale parametro è congruo e adeguato al caso in esame riguardante un pregiudizio temporaneo, che nel coinvolgere seppure sul piano non strettamente biologico la persona di ne ha condizionato indubbiamente, per la peculiarità del coinvolgimento personale, la vita quotidiana nell’arco temporale compreso fra donazione del midollo al fratello fino alla morte di questi».

La Corte d’appello non spiega adeguatamente perché – dopo avere espressamente negato essersi in presenza di un danno da lesione della salute – ha ritenuto di adottare questo singolare criterio, anziché procedere ad una nuova liquidazione omnicomprensiva del danno parentale secondo i criteri equitativi largamente in uso presso tribunali. Il solo dato che il danno riconosciuto dalla sentenza impugnata abbia in comune con l’invalidità temporanea il carattere della temporaneità e dell’impedimento dello svolgimento della normale vita quotidiana, non è sufficiente a rendere congruo il criterio adottato.

Il danno da liquidare si differenzia, infatti, notevolmente da quello da invalidità temporanea al 50%, – integrato dalla sofferenza interiore e dalla limitazione dello svolgimento della propria vita relazionale e delle normali attività quotidiane – non è ad esso equiparabile sia sotto il profilo della gravità della sofferenza interiore – connotata anche dall’angoscia della probabile morte del congiunto, derivante dalla sua lunga gravissima patologia tumorale, a probabile esito infausto, e dalla frustrazione di un’aspettativa di guarigione connessa al trapianto – sia sotto profilo della qualità della compromissione della propria vita relazionale, connessa alla necessità di prestare assistenza ad un malato terminale, nel caso di specie seguendolo in altra città, e connotata dalla compromissione della relazione parentale durante la malattia di quest’ultimo.

Anche il terzo motivo, merita, pertanto, accoglimento.

11. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, in relazione al primo e al terzo motivo.

Il secondo motivo è rigettato.

Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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