Cass. civ. Sez. III n. 26812 del 14.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 26812/2026, depositata il 14/10/2026 (R.G. 10639/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
RESPONSABILITA’
CIRCOLAZIONE
STRADALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10639/2023 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrentecontro S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato -controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 155/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 2/10/2026 dal Consigliere Laura Giraldi,
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 20.2.2023 la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello interposto da avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria e con la quale era stata respinta la domanda dalla stessa proposta per ottenere il risarcimento del danno subito in un sinistro stradale occorso in data 29.9.2007. L’appellante aveva ivi dedotto che nell’occasione, viaggiando in qualità di trasportata su una vettura che era stata investita da altro veicolo, ella, che si trovava in stato di gravidanza, aveva subito conseguenze particolarmente traumatiche dalle quali era derivato l’aborto spontaneo del feto.
Lamentava che il tribunale, esperite successive c.t.u. mediche, aveva escluso che tra l’urto e l’aborto sussistesse nesso causale così rigettando la domanda di risarcimento proposta.
La società assicuratrice s.p.a., garante del veicolo investitore, aveva chiesto la conferma della decisione del giudice di prime cure.
La corte territoriale, ritenuto che alla luce del materiale probatorio in atti e, in particolare, della perizia ripetuta nel corso del giudizio di primo grado, risultava che la presentava, all’atto del sinistro, una patologia che era stata essa sola la causa della morte del feto, aveva nuovamente rigettato la domanda.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la «Violazione ed erronea applicazione artt. 2 e 24, 111 Cost., art 6 13, 17 CEDU, 132 n. 4 c.p.c. e art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.3: motivazione omessa o apparente in relazione all’esclusione del nesso causale nonché per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti; nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (errore di percezione) e n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo della controversia, decisivo per il giudizio, e relativo al nesso causale)».
Assume che, a fronte del materiale probatorio in atti tra cui anche ben tre consulenze mediche (due a firma di specialisti in ginecologia, tra cui quella del primo c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado), il tribunale e poi la corte territoriale hanno ritenuto fondanti le valutazioni rese dal secondo c.t.u. nominato in primo grado allorché la causa era stata rimessa sul ruolo nonostante questi non avesse competenze tecniche specifiche in ginecologia e senza che i giudici di merito abbiano dato congruo riscontro alle osservazioni svolte dal consulente di parte e dal precedente c.t.u. in merito alle cause del decesso del feto con particolare riferimento al trauma addominale subito dalla nel sinistro così come alla riscontrata normalità del decorso gestazionale precedente al sinistro. 2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 111 Cost. art 6 CEDU, art. 132 n. 4 c.p.c. art. 134 c.p.c. e art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 61 e 62 c.p.c. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione omessa o apparente in relazione all’esclusione del nesso causale nonché per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti; nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (errore di percezione) e n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo della controversia, decisivo per il giudizio, e relativo al nesso causale)». Lamenta che la corte territoriale non ha valutato correttamente l’asserito ritardo della crescita così come la perdita di liquido amniotico non esponendo un adeguato ragionamento che tenesse in considerazione i dati come esposti nelle consulenze tecniche espletate e nei documenti in atti. 3.Con il terzo motivo la rileva la «Violazione e falsa applicazione artt. 24, 111 Cost. art. 6 CEDU, artt. 132 n. 4 c.p.c. e art. 134 c.p.c. , artt. 194 e 196 c.p.c. artt. 421 e 437 c.p.c. con in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,: motivazione omessa o apparente in relazione all’esclusione del nesso causale nonché per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti; nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (errore di percezione) e n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo della controversia, decisivo per il giudizio, e relativo al nesso causale)».
Assume che il Tribunale come la corte territoriale, applicando il rito del lavoro secondo il quale il giudizio si è svolto, avrebbero dovuto provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti in contestazione dovendo dunque, eventualmente dar luogo ad un’altra indagine tecnica d’ufficio.
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto involgono sostanzialmente le medesime questioni.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha formulato tutti i motivi mediante aggregazione promiscua di doglianze eterogenee (segnatamente errores in iudicando, errores in procedendo e censure motivazionali ai sensi dei nn. 3,4, e 5 dell’invocato art.360 c.p.c.) e ciò contrasta con il principio di tassatività di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c. poiché simile tecnica espositiva, accompagnata un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale consentirne quantomeno renderne difficoltosa) l’individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. Anche con riguardo alle dedotte singole violazioni, la ricorrente non argomenta in alcun modo in merito ai profili della motivazione in contrasto con i pur richiamati artt. 2,24,111 Cost., artt. 6,13,17 CEDU, 115 e 116 in relazione all’art.360 c.p.c. comma 1 n.3.
E anche ciò costituisce ragione d’inammissibilità poiché tale modalità di predisposizione del ricorso rimette al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili all’interno di ogni motivo e di ricostruire il percorso logico argomentativo che dovrebbe sostenere la denunciata violazione delle norme solo indicate nella intestazione.
Peraltro, parte ricorrente ha utilizzato anche la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia la riproduzione grafica di atti processuali, la quale contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Cass. n. 18363/2015, Cass. n. 8035/2020). Nella specie dunque completamente mancata specifica argomentazione dei motivi.
Pur volendo individuare una maggiore specificità in relazione all’assunta violazione del disposto di cui agli artt.132 n.4, 115 e 116 c.p.c. si rileva che il vizio di motivazione previsto di cui alla prima norma, anche in riferimento all’art. 111 Cost., sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020, Cass. n. 25866/2010), circostanze nella specie non ricorrenti attesa l’ampia argomentazione, in quattro facciate, dei motivi a sostegno della decisione del giudice del gravame.
Analogamente il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risulta inammissibile perché non rispetta i criteri di deduzione della violazione di tali norme a suo tempo indicati da Cass. n. 11892/2016 (ribaditi una prima volta, sebbene in motivazione espressa ma non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598/2016, e, quindi, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020). In particolare, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
– norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è ravvisabile invece solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. Il che nella specie non si afferma accaduto.
Nella specie, in verità, parte ricorrente lamenta esclusivamente, ed inammissibilmente, non la violazione di singole disposizioni di legge, ma l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, e specificatamente delle consulenze tecniche d’ufficio svolte nel procedimento nonché delle deduzioni del proprio consulente di parte per come operato dal giudice del merito al fine di ottenere una nuova ricostruzione fattuale della triste vicenda.
Quanto poi all’asserito errore di percezione rilevante ai fini del disposto di cui all’art.360 n.4 c.p.c., in relazione a tutti i motivi esposti esso ancora si risolve, in sostanza, nella doglianza di un’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in atti alla luce dell’omesso o incompleto esame da parte del c.t.u dott. di elementi ritenuti decisivi ad orientare diversamente le conclusioni esposte dallo stesso nell’elaborato peritale.
Si osserva tuttavia, in primis, che l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta, non già in base a una motivazione viziata, bensì in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti. L’attività di selezione di un dato informativo tra tutti i dati informativi astrattamente desumibili da un elemento o da un mezzo di prova, in quanto espressione del prudente apprezzamento del giudice di merito, è infatti attività riconducibile in via esclusiva al sindacato del solo giudice con la conseguenza che non è denunciabile come vizio della decisione di merito. In sede di legittimità, la parte interessata invece può denunciare l’inesistenza di una informazione probatoria, che, proprio perché inesistente, illegittimamente è stata posta a fondamento della decisione di merito. L’errore di percezione della prova tuttavia ‘esclude in radice, sul piano processuale, la stessa “esistenza” di un giudizio (tanto è vero che deve essere rilevato, qualora non abbia costituito “punto controverso”, dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza: cfr. art. 398 primo comma c.p.c.), mentre l’errore di valutazione della prova dà luogo ad un giudizio errato, che deve essere denunciato al giudice dell’impugnazione (sempre che la relativa disciplina lo consenta).’ (Cass. Nella specie, invece, ciò che si lamenta è proprio che il giudice di merito, pur nel contrasto tra relazioni tecniche di parte ed esiti delle varie consulenze d’ufficio disposte dal giudice di primo grado per avere elementi sufficientemente completi per decidere, ha fondato il suo convincimento sulle risultanze di una tra le c.t.u, quella del dott. le cui valutazioni e relative conclusioni non sono condivise da parte ricorrente. Non può dunque dirsi che la decisione si è formata su un’informazione probatoria inesistente, poiché, al contrario la corte territoriale ha motivato il proprio convincimento in forza della maggior attendibilità della suddetta consulenza e contrastando, e chiaramente argomentando, le risultanze delle osservazioni svolte dalla parte ricorrente che si erano fondate sulle conclusioni e valutazioni di altro consulente d’ufficio ritenute più attendibili dall’appellante.
Gli esiti delle consulenze tecniche d’ufficio hanno costituito proprio il punto controverso sul quale le parti hanno discusso ed il giudice ha svolto il proprio apprezzamento.
In secundis, neppure può dirsi che il denunciato omesso esame da parte del c.t.u. dott. del certificato di Pronto Soccorso possa determinare la nullità degli apprezzamenti svolti dal giudice del merito, atteso che la corte territoriale ha preso atto dell’effettiva esistenza tra i documenti agli atti del predetto certificato, che il precedente c.t.u. dott. aveva infatti esaminato e, detta corte, apprezzandone il contenuto, non ha evidentemente ritenuto lo stesso determinante al fine di orientare diversamente le valutazioni svolte in merito alla sussistenza del nesso causale ed al fine di escludere l’attendibilità del giudizio del dott. Il giudice del gravame ha infatti ampiamente motivato in merito all’inidoneità della consulenza svolta dal c.t.u. dott. supportare la decisione finale, tenendo in particolare considerazione che l’affermata rottura delle membrane alte, dallo stesso indicata, non era adeguatamente giustificata in termini medico-scientifici e che, al contrario, assumeva efficacia dirimente la valutazione del peso e delle dimensioni del feto all’atto dell’accertato aborto come riferita dal successivo c.t.u. dott. E tali valutazioni, ampiamente argomentate secondo un percorso immune da evidenti vizi logici, non sono in questa sede passibili di ulteriore sindacato.
Anche sotto il profilo del vizio di cui all’art.360 comma primo, n.5 c.p.c., la doglianza è inammissibile, non solo in considerazione del disposto di cui all’art.360 comma terzo c.p.c., ma altresì poiché, per quanto sopra esposto, la corte territoriale ha tenuto in considerazione il certificato di Pronto Soccorso pur non ritenendolo determinante nel complessivo esame delle risultanze istruttorie e dovendo rilevarsi che la c.t.u. è comunque un atto processuale, che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti ovvero, in determinati casi assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti; essa costituisce dunque solo l’elemento istruttorio (il “dato”, secondo la citata Cass., S.U., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre (non già i meri apprezzamenti e le valutazioni tecniche, ma) il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare specificamente (Cass.n.18328/2019).
Tuttavia, nella specie, si ripete, il dato (certificato del Pronto Soccorso ed il relativo stato della paziente) non è stato omesso, ma è stato ritenuto non rilevante.
D’altra parte, nell’iter logico argomentativo espresso dalla sentenza impugnata non si ravvisa alcuna anomalia motivazionale tramutantesi in violazione di legge (artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.) attinente all’esistenza della motivazione in sé, che faccia ritenere che la stessa non rispetti il ‘minimo costituzionale’ che ne consente un sindacato di legittimità (Cass., S.U., n. 8053/2014 e la conforme giurisprudenza successiva).
Ciò anche in considerazione del fatto che, per orientamento consolidato di questa Corte, il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Infatti, l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 8584/2022, Cass. n. 4352/2019). In questa prospettiva si è anche precisato che, ove il giudice di merito abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico che, a propria volta, nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili. In tal caso, non può configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 8584/2022 Si osserva peraltro che parte ricorrente, nel criticare gli esiti della c.t.u. e le argomentazioni del giudice di merito, omette completamente di riportare le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte al fine di consentire a questa Corte di poterne esaminare l’esatto contenuto (e quindi l’inerenza alle contestazioni quivi svolte) e, inoltre, omette altresì di allegare agli atti, la stessa consulenza del dott. al fine di verificare se questi abbia tenuto in considerazione o meno le controdeduzioni dei periti di parte, le precedenti conclusioni del c.t.u. dott. o i rilievi degli stessi legali per quanto in atti alla data della redazione del suo elaborato.
L’onere di specifica motivazione da parte del giudice di merito che faccia propria la consulenza tecnica d’ufficio sussiste infatti allorché le critiche svolte alla stessa risultino specifiche ed argomentate. 4.Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione ed erronea applicazione degli artt. 46 e 58 L.69 del 18.06.2009 in relazione all’art. 195 cpc e 134 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: motivazione omessa in relazione all’eccepita violazione procedurale nonché per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti».
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti esso risulta privo di specificità poiché, come già esposto con riferimento al precedente motivo, parte ricorrente omette di indicare quali fossero le osservazioni del proprio consulente svolte in giudizio e ritenute tardive. 5.Il quinto motivo denuncia la «violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.». Si assume che a fronte di una situazione di estrema ed evidente contraddittorietà degli esiti peritali e di una CTU finale che non aveva considerato e analizzato atti e documenti probatori decisivi, nonostante abbia, in linea di principio, riconosciuto la correttezza delle analisi e dei criteri metodologici del CTU ed infine nonostante abbia ritenuto fondate le doglianze dell’appellante in ordine alla mancata considerazione dei suddetti documenti e alla incompletezza delle indagini del CTU il giudice del gravame non ha ritenuto di compensare le spese di lite anche del secondo grado.
Il motivo è anch’esso inammissibile.
Ed infatti nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale insindacabile valutazione totale parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito tenuto a motivare (Cass.
Cass.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.800,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2026 nella Camera di Consiglio della Terza
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico
- Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
- Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente
- Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione
- Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda
- Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice
- Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione