Cass. civ. Sez. III n. 28102 del 29.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 28102/2026, depositata il 29/10/2026 (R.G. 11463/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto Responsabilità civile Responsabilità sanitaria.
Danno da perdita anticipata della vita – Natura – Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti – Presumibile durata della residua sopravvivenza – Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno.
Cron.
Paolo SPAZIANI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11463/2024 R.G., proposto da rappresentati e difesi dagli Avvocati , in virtù di procure in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrentinei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Pescara, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. , in virtù di procura da considerarsi apposta in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenteper la cassazione della sentenza n. 1662/2023 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, pubblicata il 23 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.
FATTI DI CAUSA
1. I signori -rispettivamente coniuge e figli del signor sottoposto il 9 marzo 2018 ad intervento chirurgico di “emicolectomia sinistra” presso l’ospedale civile di e deceduto successivo a causa di una “polmonite ab ingestis” imputabile alla cattiva gestione della fase post operatoria da parte dei sanitari- convennero l’AUSL di Pescara avanti al Tribunale di Pescara, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, a causa del decesso del congiunto.
Con sentenza del 19 settembre 2022 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, liquidò agli attori -tra le altre voci di danno e per quanto ancora rileva in questa sede- quella spettante iure proprio a titolo di perdita del rapporto parentale, nella misura di euro e di euro 18.000,00 ciascuno per i Tale quantificazione fu ritenuta congrua, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza, emersa all’esito della CTU, che il defunto dell’età di 76 anni, al di là dell’errore medico che ne aveva cagionato la morte anticipata, era tuttavia affetto da diverse e significative patologie, in ragione delle quali la sua aspettativa di vita non sarebbe stata superiore ad un anno o ad un anno e mezzo.
2. La statuizione fu appellata dagli originari attori, i quali si dolsero del carattere irragionevolmente esiguo della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto, per un verso, operata, sulla base dell’indimostrato presupposto delle ridotte speranze di vita a lungo termine attribuite al loro familiare dalla CTU (anziché sulla base dell’aspettativa di vita statistica, desunta dalle Tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT), per altro verso, indebitamente svincolata da ogni parametro tabellare. attori impugnarono, inoltre, sempre ragione dell’asseritamente incongrua liquidazione, la statuizione sulle spese di lite, poste a carico della AUSL convenuta, per non essere stati correttamente applicati i parametri ministeriali nel calcolo del compenso dovuto al difensore, per non essere stato calcolato l’aumento previsto in caso di assistenza di più soggetti e per essere stata indebitamente pretermessa la fase di mediazione. Con sentenza 23 novembre 2023, n.1662, la Corte d’Appello dell’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione, oltre a riformare in senso favorevole agli attori la statuizione sulle spese, ha liquidato, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, alla (moglie convivente della vittima) la somma complessiva di euro 107.093,61 (di cui euro 76.001,92 per la componente morale ed euro 31.091,69 per la componente dinamico-relazionale) e ai (figli non conviventi della vittima) la somma complessiva di euro 79.456,55 ciascuno (di cui euro 56.388,52 per la componente morale ed euro 23.068,03 per la componente dinamico-relazionale), da devalutare al giorno del decesso e da accrescere degli interessi sulla somma rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché dei soli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
La liquidazione è stata operata, con riguardo al danno morale, nella misura di un quarto dell’importo spettante in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma nel 2019 e, con riguardo al danno dinamicorelazionale, previa divisione per 11 e successiva moltiplicazione per 1,5, della somma pari agli ulteriori tre quarti dell’importo spettante in base alle medesime tabelle, al fine di tenere conto, in applicazione del criterio della “proporzionalità”, della ridotta aspettativa di vita della vittima (stimata dalla CTU in un tempo pari, al massimo, ad un anno e mezzo) rispetto alla media risultante dalle Tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, pari a 11 anni.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la propongono ora icorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, Lamentano la «riduttiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per erronea applicazione della tabella di Roma».
Articolano due distinte, ancorché connesse, censure. 1.a. Censurano la sentenza impugnata per avere la corte di merito erroneamente utilizzato i parametri tabellari di cui alle tabelle di Roma del 2019 anziché quelli contenuti nelle tabelle del 2023, già pubblicate al momento della decisione e dunque applicabili nella specie, in alternativa a quelli contenuti nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022. 1.b. Censurano la sentenza d’appello altresì per avere la corte di merito liquidato ammontare non congruo per la componente dinamicorelazionale del danno da perdita del rapporto parentale, tenendo erroneamente conto dell’aspettativa di vita reale anziché di quella statistica.
1.1. La prima censura è fondata, la seconda è infondata. 1.1.a. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in tema di risarcimento dei danni per equivalente la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua criteri praticati momento della liquidazione (Cass.28/2/2017, n. 5013; Cass. 30/3/2025, n. 8352; Cass. 3/4/2025, n.8839); ne discende, per un verso, che, se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri “vigenti” al momento della decisione (Cass.11/5/2012, n. 7272); per altro verso che ove il giudice di prime cure abbia liquidato il danno mediante il ricorso ad un preciso criterio tabellare, il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime tabelle è tenuto ad applicare la sopravvenuta relativa versione aggiornata senza necessità di istanza di parte al riguardo, tale obbligo derivando dalla manifestata intenzione di utilizzare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell’art. 1226 cod. Orbene, nel riformare la liquidazione del danno parentale operata dal giudice di primo grado in quanto svincolata da ogni parametro tabellare la corte d’appello ha dato atto che nella specie la parte interessata ha invocato l’applicazione delle tabelle di Roma. Sebbene tale richiesta avesse necessariamente come punto di riferimento i parametri tabellari del 2019 (dal momento che le tabelle capitoline del 2023 sono state pubblicate il 10 novembre 2023, dunque solo pochi giorni prima della decisione impugnata, assunta nella camera di consiglio del 22 novembre successivo), la corte d’appello era invero tenuta ad applicare i parametri aggiornati “in vigore” al momento della decisione, in virtù del principio in base al quale, una volta che il danneggiato ha assolto l’onere di instare per l’applicazione del criterio tabellare, spetta al giudice del merito liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto (Cass. 23/6/2022, n. 1.1.b. Infondata è la seconda censura.
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero per la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo (Cass. 16/9/2025, n. 25271; Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione là dove ha liquidato la componente del danno da perdita del rapporto parentale relativa al danno morale in un quarto dell’importo spettante secondo il criterio tabellare, mentre ha operato una riduzione, in applicazione del criterio di “proporzionalità”, con riferimento alla componente relativa al danno dinamico-relazionale, al fine di tenere correttamente conto della aspettativa di vita effettiva della vittima (pari, secondo le valutazioni medico-legali processualmente acquisite, ad un anno e mezzo), anziché di quella statistica.
Quest’ultima è stata poi individuata in 11 anni per una persona come nella specie all’epoca settantaseienne, sulla base alle Tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT per l’anno 2018.
Non censurabile appare, dunque, la riduzione operata dividendo l’importo base per 11 e moltiplicando il risultato per 1,5. Invero, per il principio del danno effettivo, se da un lato è possibile discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, quale “danno da minore tempo vissuto”, dall’altro lato, questo pregiudizio, con specifico riguardo alla componente dinamico-relazionale, va circoscritto al valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo in cui si sarebbe potuto effettivamente svolgere la relazione parentale.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 4, commi 1, 1-bis e 2 D.M. Viene censurata la statuizione sulle spese, resa dalla corte d’appello in riforma dell’omologa pronuncia di primo grado, sull’assunto che le spese del procedimento di mediazione e quelle dei due gradi di merito sarebbero state liquidate in spregio ai minimi tabellari, senza applicare, oltretutto, l’aumento dovuto per il caso in cui l’avvocato assista più soggetti ed omettendo del tutto la liquidazione della fase di trattazione/istruttoria in appello. secondo motivo rimane assorbito effetto dell’accoglimento, nei limiti sopra precisati, del primo motivo.
3. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti della sola prima censura articolata nel 1° motivo, assorbito il 2° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il 1° motivo di ricorso, nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa, in esso riportati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione
Nota della Redazione
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