Indennizzo per abbattimento del gregge e poteri del consulente tecnico (Cass. civ. Sez. I n. 26723 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente, nei limiti delle indagini commessegli, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. I fatti secondari, privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali, possono pertanto essere acquisiti dal consulente anche mediante documentazione prodotta oltre i termini di preclusione. Il giudice che aderisce integralmente alle risultanze peritali non può discostarsene nella quantificazione senza indicare le ragioni del dissenso.

Il Fatto

La titolare di un allevamento ovino conveniva in giudizio la ASL e la Regione chiedendo la corresponsione delle indennità previste dalla legge n. 218/1988 per i capi abbattuti a seguito di un focolaio di scrapie, oltre al risarcimento del danno per le asserite illegittimità commesse dalle amministrazioni.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che l’indennizzo spettasse non per tutti i capi abbattuti, bensì solo per quelli infetti e previamente genotipizzati, con esclusione delle carcasse. Respinta anche la domanda risarcitoria, in quanto fondata sui medesimi elementi fattuali già esclusi. Propone ricorso per cassazione l’allevatrice.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ricostruisce la disciplina unionale: il Regolamento n. 999/2001, come modificato dai Regolamenti nn. 260/2003 e 1915/2003, prevede all’art. 13, comma 4, l’indennizzo per gli animali uccisi in conformità alle misure di eradicazione, e l’allegato VII ammette l’abbattimento selettivo con esclusione degli animali geneticamente resistenti. Su questa base, la genotipizzazione costituisce il presupposto dell’indennizzo.

Quanto alla dedotta distinzione tra regolamenti auto esecutivi e non, la Corte la ritiene estranea alla materia: i regolamenti hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, come affermato dalla Corte di giustizia UE, 17 maggio 1972, C-93/71, Leonesio, e dalla Corte di giustizia UE, 11 gennaio 2001, C-403/98, Monte Arcosu, salvo che il regolamento stesso richieda misure di esecuzione. La normativa nazionale richiamata — art. 2, comma 4, legge n. 218/1988, D.M. n. 298/1989, D.M. 8/4/1999, note ministeriali 5/12/2006 e 17/5/2007 — conferma che l’indennità riguarda gli animali infetti.

Sul piano processuale, la Corte ritiene irrilevante stabilire se il numero dei capi genotipizzati sia fatto costitutivo o impeditivo: si tratta comunque di fatto secondario, la cui acquisizione da parte del CTU è ammessa anche oltre le preclusioni. Richiama Sezioni Unite n. 3086 del 1/2/2022 e le pronunce sulle nullità relative ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nonché la distinzione tra consulente deducente e consulente percipiente (Cass. n. 3717/2019, Cass. n. 6155/2009).

Il terzo motivo è fondato: la Corte d’appello, pur aderendo alle risultanze peritali, ha liquidato una somma inferiore senza esplicitare le ragioni del dissenso, in contrasto con il principio più volte affermato (Cass. n. 36638/2021, Cass. n. 200/2021, Cass. n. 19468/2019, Cass. n. 17757/2014).

Fondato anche il quarto motivo: la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria con formula apodittica, senza rispondere alle doglianze specifiche, diverse da quelle sull’indennizzo, così incorrendo in motivazione apparente ex art. 111, comma 6, Cost. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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