Cass. civ. Sez. III n. 27020 del 16.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27020/2026, depositata il 16/10/2026 (R.G. 23183/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto Dott.ssa Chiara Graziosi Presidente Dott.ssa Francesca Fiecconi Consigliere Dott.

Roberto Simone Consigliere-rel.

Dott.ssa Laura Giraldi Consigliere Dott.ssa Antonella Pellecchia Consigliere ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23183/2024 R.G. proposto da rappresentata e difesa dall’avv. domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato ricorrente – contro AMCO – Asset Management Company s.p.a., già Società per la Gestione di Attività s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall’avv. ex lege come da indirizzo pec indicato controricorrente – nonché contro Transazione intimati – per la cassazione della sentenza n. 3449/2024 della CORTE d’APPELLO di Napoli pubblicata il 7.8.2024; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.9.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone: convenne dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere lo scioglimento della comunione relativa all’immobile sito in , di cui era titolare per la quota indivisa del 50%, acquistata in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli del 14.7.2005. L’attore chiese, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene detenuto esclusivamente dalla comproprietaria. si costituì esponendo di essere comproprietaria del 50% dell’immobile per aver acquistato la quota, con atto del 31.10.2006, da il quale l’aveva a sua volta comperata da con atto del 3.5.2005; non si oppose alla divisione, ma chiese l’attribuzione della quota dell’attore previo pagamento del conguaglio. Inoltre, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. (in avanti, S.G.A.) assumendo che quest’ultima, dopo avere stipulato un accordo transattivo per la definizione del debito a carico di aveva comunque dato impulso alla procedura esecutiva, la quale si era conclusa con la vendita e con l’assegnazione della quota al con pregiudizio della Si costituì s.p.a., quale mandataria di S.G.A., eccependo il difetto di legittimazione attiva di il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’infondatezza della domanda risarcitoria sul presupposto che l’accordo transattivo non era mai divenuto effettivamente operativo per il ritardo della nel pagamento della prima rata.

Il giudizio fu esteso a s.p.a., titolare di ipoteca iscritta contro sulla quota di proprietà della stessa. restarono contumaci.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza parziale del 18.7.2014, rigettò la domanda proposta dalla nei confronti di s.p.a. nella riferita qualità e dichiarò la non comoda divisibilità dell’immobile. Il Tribunale compensò le spese di lite tra la s.p.a., rimettendo le spese al definitivo tra le altre parti e disponendo per la prosecuzione del giudizio. Riconosciuta la legittimazione attiva della e quella di S.G.A., ne escluse la responsabilità per la mancata attuazione delle intese transattive, dato che il pagamento parziale era stato eseguito oltre la scadenza concordata.

Dopo la pubblicazione di tale sentenza, la formulò riserva di gravame ex art. 340 c.p.c. alla prima udienza successiva del 19.3.2015. Il giudizio proseguì e il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva, pubblicata il 12.6.2015, rigettò l’istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. formulata dalla e ordinò la vendita secondo le modalità dell’art. 569, terzo comma, c.p.c., rimettendo la causa in istruttoria, riservate le spese al definitivo. Con sentenza definitiva del 23.7.2018, il Tribunale dispose poi l’assegnazione del ricavato della vendita, condannò la al pagamento a favore del di euro 85.500 e regolò le spese nei rapporti con s.p.a. e con il propose appello avverso la sentenza del 18.7.2014, e la Corte di Appello di Napoli, nella contumacia di con sentenza pubblicata il 7.8.2024, ne dichiarò l’inammissibilità, compensando le spese del grado. Affermò che la sentenza del 18.7.2014, pur qualificata come non definitiva, nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria della nei confronti di S.G.A. aveva integralmente definito il rapporto processuale tra dette parti, aveva regolato le spese tra le medesime, aveva disposto l’estromissione della società dal prosieguo del giudizio e non presentava alcun rapporto di dipendenza con la successiva sentenza definitiva emessa nel segmento divisorio. Aggiunse che la riserva formulata era dunque inefficace e che l’appello, proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, doveva essere dichiarato tardivo. Ha presentato ricorso la sulla base di un unico motivo. Si è difesa con controricorso AMCO – Asset Management Company s.p.a., già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. intimati, non si sono difesi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO CHE:

Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 325, 340, 278 e 279 Viene censurata la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per l’inefficacia della riserva di impugnazione e, conseguentemente, per la tardività dell’impugnazione della sentenza del 18.7.2014, benché tale sentenza fosse stata espressamente qualificata come «non definitiva». Si sostiene che la corte territoriale ha attribuito prevalenza ai dati sostanziali della decisione anche successivi – la definizione del rapporto con S.G.A., la compensazione delle spese tra tali parti, l’estromissione della società, l’indipendenza delle domande azionate, la mancata partecipazione alle fasi successive del giudizio – rispetto al dato formale, immediatamente percepibile e reiterato, della qualificazione della sentenza come «non definitiva», tale da ingenerare un affidamento processuale meritevole di tutela, anche qualora detta qualificazione fosse stata erronea, poiché il regime impugnatorio deve essere individuato in base alla qualificazione impressa dal giudice al provvedimento, a presidio della certezza dei rimedi e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

A sostegno dell’impugnazione si invoca il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., 10242/2021, per cui l’ambiguità derivante dal contrasto irriducibile tra indici formali impone, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, di ritenere ammissibile l’appello proposto mediante riserva. La Corte di appello, pur declamato il favor per la prevalenza del criterio formale e la tutela dell’affidamento, se ne sarebbe discostata immotivatamente, valorizzando criterio sostanzialistico che le Sezioni Unite hanno definito erroneo quando fondato anche su elementi esterni o successivi alla sentenza, quali la mancata partecipazione al prosieguo del giudizio.

2. Il Collegio rileva che il ricorso prospetta una questione di rilievo nomofilattico, che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. La controversia impone, in particolare, di stabilire quale rilievo debba attribuirsi, ai fini del regime dell’impugnazione, all’espressa qualificazione come non definitiva di una sentenza che, nel definire integralmente la domanda proposta nei confronti di una delle parti chiamate in causa, regola le spese del relativo rapporto processuale e dispone la prosecuzione del giudizio tra le altre parti, il che però senza adottare un formale provvedimento di separazione delle domande.

La Corte d’appello ha attribuito prevalenza agli indici della definitività della statuizione, ritenendo inefficace riserva appello tardiva l’impugnazione differita, nonostante l’opposta qualificazione espressamente adottata dal giudice di primo grado.

Occorre, pertanto, verificare se l’erronea qualificazione della pronuncia da parte del giudice possa comunque giustificare la tutela dell’affidamento della parte che abbia proposto riserva d’impugnazione, rendendo ammissibile l’appello differito, benché la decisione abbia definito una delle cause autonome cumulate nel medesimo processo.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza in data

Nota della Redazione

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