Cass. civ. Sez. III n. 28018 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 28018/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 17288/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
RESPONSABILITA’
PROFESSIONISTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17288/2024 R.G. proposto da: rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrentecontro rappresentato e difeso dall’avvocato -controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2402/2024 depositata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.
FATTI DI CAUSA
1.- Il signor avvocato del Foro di Torre Annunziata, ha instaurato con il signor commercialista, un rapporto di consulenza fiscale continuativa dal marzo 2017 all’aprile 2019. Nel corso di tale rapporto il ha affidato al una serie di incarichi professionali asseritamente inadempiuti sotto tre distinti profili: La c.d. “rottamazione” mancata: ha asseritamente trasmesso via email una serie di ruoli esattoriali chiedendogli di provvedere agli adempimenti per la definizione agevolata (cd. rottamazione) ai sensi del D.L. 119/2018; successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, ha ricevuto la notifica di due cartelle esattoriali per un importo complessivo di circa € 35.000,00 (€ 9.447,62 la prima, € 25.938,00 la seconda), entrambe notificate il 3 settembre 2019 e relative a ruoli che assumeva rientranti nella rottamazione in quanto afferenti a partitari degli anni 2014 e 2015.
Errori nelle dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018: il non ha asseritamente riportato fedelmente i dati trasmessigli relativamente a costi, ricavi e relative compensazioni, esponendolo a sanzioni e interessi per € Omesso controllo della regolarità contributiva: il incaricato anche della consulenza previdenziale, non ha asseritamente effettuato i controlli sulla regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale (verifica DURC), né impugnato gli avvisi di addebito conseguenti. 2.- Con atto di citazione del 4 gennaio 2019 il ha convenuto il avanti al Tribunale di Torre Annunziata, per ivi nei confronti del medesimo sentir pronunziare:
(a) la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale; (b) l’accertamento negativo del credito vantato dal commercialista a titolo di compensi professionali, assumendo che questi fosse stato già integralmente remunerato.
Nella resistenza del con sentenza del 13/12/2022 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile la domanda sulla regolarità contributiva (ritenendola tardiva) e rigettato le domande di accertamento negativo del credito e risarcitoria. 3.- Il gravame interposto dal è stato successivamente rigettato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 31 maggio 2024 4.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il propone ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso il
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (sulla mancata rottamazione).
Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non rottamabili le cartelle de quibus basandosi sulla mera data di esecutività dei ruoli (2019), senza considerare che i tributi sottostanti afferivano agli anni d’imposta 2014 e 2015 ed erano quindi pacificamente rientranti nella definizione agevolata ex D.L. 119/2018.
Lamenta che i giudici di merito hanno omesso di esaminare le e-mail trasmesse al convenuto e gli estratti di ruolo depositati ritualmente ex art. Si duole che la motivazione dell’impugnata sentenza sia al di sotto del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost., presentando un contrasto irriducibile tra affermazioni e allegazioni. 1.1.- Il motivo è inammissibile.
Atteso che trattandosi di doppia conforme è inammissibile ex art. 360, comma 4, c.p.c. la censura di omesso esame, in ordine alla rottamabilità delle cartelle in argomento va osservato che le cartelle esattoriali sono state rese esecutive dopo il 31/12/2017, sicché non rientravano nell’ambito applicativo del D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter) e la corte d’appello ha correttamente applicato il D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter), ove si esclude dall’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017.
Orbene, nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito accertato che:
a) la cartella n. scaturiva da ruolo reso esecutivo b) la cartella n. scaturiva da ruolo reso esecutivo Il parametro rilevante ai fini della rottamazione non è l’anno d’imposta sottostante, bensì la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione; tesi ricorrente confonde fatto generatore dell’obbligazione tributaria con il momento di iscrizione a ruolo ed affidamento in riscossione.
La corte d’appello ha altresì correttamente rilevato che è il concessionario della riscossione a fornire l’elenco dei debiti rottamabili, senza che il professionista possa incidere sulla tipologia di cartelle ammesse. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1218, 1453, 1176 comma 2, 2687 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (sugli obblighi informativi del commercialista).
Si duole che la corte di merito non abbia esaminato l’eccezione relativa alla violazione degli obblighi informativi gravanti sul commercialista ex art. 1176, 2 comma, c.c., come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13007/2016, Cass. n. 14387/2019).
Lamenta non essersi considerato che il professionista ha l’obbligo di prospettare al cliente tutte le soluzioni, sia quelle praticabili che quelle non praticabili, e di informarlo dei limiti della propria competenza e di eseguire personalmente le verifiche necessarie, laddove il non ha provato di aver fornito alcuna informazione né sugli atti ricevuti (cartelle, avvisi di addebito, accertamenti fiscali) né sulla necessità di accessi INPS per il DURC, sicché la corte di merito ha errato nel distribuire l’onere probatorio e vi è omessa pronuncia sul punto. 2.1.- Il motivo è inammissibile.
Se il vizio denunciato è di omessa pronuncia su una domanda, allora non vi è effettiva omessa pronuncia: i giudici di merito hanno pronunziato sulla domanda risarcitoria, rigettandola per difetto di prova, specificamente rilevando che “tutte le contestazioni mosse al commercialista non possono ritenersi provate per il sol fatto, allegato dall’attore, della ricezione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito”.
La corte d’appello ha esaminato e rigettato espressamente tale censura (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata), osservando che «trattandosi, nel caso di specie, di un cliente qualificato, di professione avvocato, non era certamente onere del consulente fiscale tenerlo indenne dalle azioni di recupero dell’amministrazione finanziaria, se fondate su una effettiva insolvenza contributiva».
Se la censura attiene alla violazione dell’art. 1176 c.c., prospettandosi una erronea applicazione di tale norma quanto alla diligenza del professionista, va osservato come sia ben vero che l’obbligo del commercialista di fornire «tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente» e di «prospettare allo stesso, quale che sia l’oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che non sono suscettibili di essere percorse» (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5673/2026; Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 1365/2026), ma nella specie è invero dirimente la questione -accertata in fatto dai giudici di merito- che le cartelle de quibus non erano rottamabili ai sensi del D.L. 119/2018. E che l’odierno ricorrente si è limitato ad allegare un ipotetico danno conseguenza senza invero provare se e in che termini si sia nella specie in concreto verificato a suo discapito come direttamente riconducibile alla condotta del 3.- Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. e dell’art. 274 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (sul mancato appostamento di costi e ricavi Evidenzia una contraddizione logica tra le due decisioni di merito: il Tribunale aveva riconosciuto l’errore del commercialista nelle dichiarazioni, ma non aveva liquidato il danno solo perché esiguo (€ 277,50); la Corte d’Appello ha invece sovvertito tale accertamento ritenendo i fatti non provati, senza esaminare i documenti prodotti. Richiama Cass. ord. n. 22855/2020, per cui il commercialista che per negligenza determina maggiori imposte per il cliente deve risarcire sanzioni e imposte. La motivazione sarebbe illogica e carente su tale decisivo punto. 3.1.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la corte d’appello avrebbe «illogicamente» ritenuto non provati gli errori nelle dichiarazioni dei redditi 2017/2018, mentre il primo giudice li aveva riconosciuti (pur non liquidando il danno per esiguità).
Tuttavia, dalla sentenza d’appello (pagg. 5-7) emerge un accertamento di fatto inequivoco: la cartella di € 9.447,62, che il indicava come prova del danno per gli errori nelle dichiarazioni 2017/2018, «reca, in realtà, la pretesa dell’amministrazione finanziaria scaturente dal controllo effettuato sul modello Unico/Redditi anno 2015», e dunque «nulla ha a che vedere con le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2017 e 2018». Quanto al danno di € 277,50 per l’anno 2018, la corte di merito ha fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento» (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13398/2026). Il ricorrente, nella sostanza, sollecita allora in realtà una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità. Per la censura ex art. 360 n. 5 opera la preclusione da c.d. doppia conforme. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 1176 c.c., 183 c.p.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato su tutta la domanda, omettendo di valutare la responsabilità professionale complessiva di controparte alla luce degli obblighi informativi ex art. 1176, 2 comma, c.c. 4.1.- Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice ometta completamente di decidere su un capo di domanda o su un motivo di gravame, e non anche quando come nella specie la decisione sia stata adottata in contrasto con la pretesa fatta valere, comportando necessariamente il rigetto di quest’ultima, quale rigetto implicito (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 26962/2020; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11490/2026). La corte d’appello ha esaminato analiticamente tutti i motivi di gravame: (i) la domanda sulla mancata rottamazione, rigettata perché le cartelle non erano rottamabili; (ii) la domanda sugli errori nelle dichiarazioni, rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale; (iii) la domanda sulla regolarità contributiva, dichiarata inammissibile perché nuova; (iv) la domanda di accertamento negativo del credito, rigettata per mancata prova del pagamento. Non si è verificata dunque alcuna omissione di pronuncia. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 163 e 183, comma 1, c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. (sulla domanda relativa ai controlli contributivi). Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto la domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta giudizio quindi ammissibilmente introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c., senza costituire mutatio libelli ma mera emendatio. 5.1.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa agli inadempimenti sui controlli di regolarità contributiva del dipendente, sostenendo che essa era stata proposta con la domanda principale e comunque nelle integrazioni consentite dall’art. 183 c.p.c. Tuttavia, dalla sentenza d’appello (pag. 7) risulta che «la contestazione di cui si discute non compare nell’atto introduttivo. Essa risulta formulata solo nella prima memoria ex art. 183 VI c.p.c.». La Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio per cui la modifica della domanda ammessa dall’art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare anche petitum e causa petendi, purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non costituisca un quid novi che comprometta le potenzialità difensive della controparte o l’allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Nel caso di specie, la domanda relativa ai controlli sulla regolarità contributiva del dipendente introduceva un tema d’indagine del tutto nuovo, basato su fatti e omissioni diversi da quelli allegati nell’atto introduttivo, ed era stata formulata dopo che il giudice aveva già concesso un termine per integrare la citazione. La declaratoria di inammissibilità è pertanto conforme ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite. 6.- Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2722 e 2721 c.c., 112 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (sull’accertamento negativo del credito e sulla mancata ammissione della prova testimoniale) Il ricorrente censura il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito del commercialista e la mancata ammissione della prova testimoniale.
Lamenta che i giudici di merito non hanno valutato la specificità dei capitoli di prova non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in relazione agli altri atti di causa (Cass. n. 28407/2018, n. 1742/2022, S.U. Si duole non essersi considerato che la domanda di accertamento negativo del credito non subisce le limitazioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., mirando ad accertare la reale portata del rapporto negoziale.
Lamenta essersi erroneamente non ammesse le prove richieste. 6.1.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in ordine ai pagamenti dei compensi professionali e la violazione dei limiti di ammissibilità della prova ex artt. 2721-2726 c.c. La corte d’appello ha tuttavia ritenuto inammissibile la prova orale «poiché generica e priva di specifico riferimento temporale», richiamando correttamente il principio per cui, ai sensi dell’art. 2726 c.c., «le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito», e la deroga al divieto di prova testimoniale per somme eccedenti il limite dell’art. 2721 c.c. è subordinata «a una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta» (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5187/2025; Cass. civ., Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato nella missiva del 15/10/2019 di essere in possesso delle quietanze di pagamento, ma non le ha mai prodotte in giudizio.
Tale condotta è logicamente incompatibile con la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sostituzione della documentazione scritta disponibile.
A fronte di tale carenza documentale -e considerato l’impegno di corrispondere € 800,00 annui per la consulenza fiscale- la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. 7.- Con il settimo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 111 Cost., 112, 113 c.p.c., 1223 c.c., 183 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. (sulla liquidazione delle spese e sull’omessa pronuncia sui motivi di appello) Sotto un primo profilo, censura la liquidazione delle spese di lite: il giudizio rientrava nello scaglione fino a € 26.000, per il quale i parametri minimi prevedono € 1.700 e quelli medi € 3.397; la condanna a € 4.237,00 (oltre accessori) si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi e minimi senza che la Corte abbia fornito adeguata motivazione, in violazione degli artt. 24 L. 794/1942 e dei principi di legittimità (Cass. n. 30286/2017, n. 6269/2019, n. 20183/2018, n. 8824/2017).
Sotto un secondo profilo, si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni sollevate con l’atto di appello, analizzando solo una parte dei motivi di gravame e violando il principio per cui il giudice non è vincolato alle espressioni letterali ma deve indagare il contenuto sostanziale della domanda (Cass. 23669/2014, S.U. n. 27/2000). In particolare, sul motivo relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e sulla domanda di accertamento negativo del credito. 7.1.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente sostiene che l’importo di € 4.996,00 ecceda i valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, e tuttavia non specifica analiticamente quale fase non sarebbe stata svolta e in che misura l’importo supererebbe i parametri tabellari.
Senza sottacersi che in tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, «l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella»; la motivazione è doverosa solo quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34705/2024; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2081/2024; Cass. civ., Sez. III, ord. n. La corte d’appello ha espressamente motivato la liquidazione «con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite (indeterminabile-complessità bassa), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate» (pag. 9). Gli importi liquidati — € 4.237,00 in primo grado (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) ed € 4.996,00 in appello — risultano coerenti con i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione fino a € 26.000,00, tenuto conto del numero di fasi effettivamente svolte.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/7/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2 c.c. – Maggiore età. Capacità di agire
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 2721 c.c. – Ammissibilità: limiti di valore
- Art. 2722 c.c. – Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
- Art. 2726 c.c. – Prova del pagamento e della remissione
- Art. 2730 c.c. – Nozione
- Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso