Terzo danneggiato non ha azione diretta contro assicuratore r.c. responsabile (Arbitro Assicurativo, Collegio di Milano n. 773 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel campo dell’assicurazione della responsabilità civile, fuori dai casi in cui la legge prevede l’azione diretta, il terzo danneggiato non è titolare di alcun diritto verso l’assicuratore del responsabile civile. L’obbligazione dell’assicuratore consiste nel tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 1917, comma 1, cod. civ., con la conseguenza che il diritto all’indennizzo sorge in capo al solo assicurato. Il danneggiato, estraneo al rapporto assicurativo, deve rivolgere le proprie pretese verso colui che gli ha cagionato il danno. Ne deriva che il ricorso proposto dal danneggiato all’Arbitro Assicurativo, in assenza di legittimazione attiva e di qualificazione come “clientela”, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, per il tramite di procuratore, riferisce di avere subito un infortunio al piede durante attività di carico e scarico merci presso un container adibito a magazzino, a causa del cedimento improvviso del pavimento. Il proprietario del container era contraente e assicurato di una polizza di responsabilità civile stipulata con l’impresa resistente per i rischi connessi all’attività commerciale. Dopo la richiesta di risarcimento trasmessa all’impresa, quest’ultima svolgeva attività istruttoria e peritale per circa un anno; quindi comunicava il rigetto del sinistro adducendo la non operatività della polizza, senza indicare clausole contrattuali applicabili.
Il ricorrente deduceva profili di contraddittorietà e di mala gestio, nonché il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alle cause di esclusione della copertura, chiedendo il risarcimento del danno biologico, degli interessi legali e delle spese di arbitrato. L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del danneggiato; nel merito, sosteneva che il sinistro si era verificato in un luogo diverso dall’ubicazione indicata in polizza e rispetto a un bene estraneo all’attività contemplata, con conseguente estraneità del rischio assicurato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva. Osserva che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra l’impresa e il proprio assicurato e che l’obbligazione dell’assicuratore è quella di tenere indenne l’assicurato, ex art. 1917, comma 1, cod. civ.
Da tale struttura discende che il diritto all’indennizzo sorge esclusivamente in capo all’assicurato, nel momento in cui il suo patrimonio viene depauperato da una richiesta risarcitoria fondata del terzo. Il terzo danneggiato, invece, non vanta alcun diritto né azione diretta verso l’assicuratore, dovendo rivolgere le proprie pretese verso il responsabile del danno.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso” (Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 25.02.2021). E ancora: la facoltà e l’obbligo di pagamento diretto al terzo, previsti dal comma 2 dell’art. 1917, non mutano i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre l’assicuratore e l’assicurato (Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 05.12.2011).
Su questa base il Collegio esclude che il ricorrente rientri nella nozione di “clientela” ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215. Non essendo il ricorso presentato da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 8, comma 4, secondo alinea, del medesimo decreto, lo stesso è inammissibile, come previsto dall’art. 9, lett. d) del decreto. Le censure sulla gestione del sinistro restano assorbite.
Nota della Redazione
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