Cass. civ. Sez. III n. 26271 del 05.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 26271/2026, depositata il 05/10/2026 (R.G. 16138/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Disconoscimento scrittura privata Ad. 30 settembre 2026 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16138/2023 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrentecontro rappresentato e difeso dagli avvocati , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 25/2023 udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
FATTI DI CAUSA
1. La controversia trae origine da un’ipotesi di responsabilità risarcitoria per danni cagionati da animali: in particolare, il 5 giugno 2016, presso il di via subiva lesioni personali a seguito dell’aggressione da parte di cani. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze, conveniva in giudizio (erroneamente indicato negli atti come “ chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2052 c.c. A fondamento della pretesa, l’attore produceva una scrittura privata/ dichiarazione redatta nell’imminenza dei fatti, attribuita al convenuto. rimaneva contumace in primo grado.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3862/2019, accoglieva la domanda, condannando il convenuto al risarcimento dei danni ed alle spese di lite e di CTU.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello articolando quattro motivi: vizio di notificazione e nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per l’errata indicazione del cognome anziché assenza prova dell’inadempimento/fatto illecito disconoscimento valore probatorio e della sottoscrizione della scrittura privata prodotta dall’attore, priva di altri riscontri istruttori (quali interrogatorio formale o testimoni); vizi nella liquidazione del quantum debeatur e dei postumi invalidanti. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c..
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 25/2023, accoglieva parzialmente l’impugnazione, provvedendo a nuova liquidazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Ha resistito con controricorso Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore del resistente ha depositato memoria e nota spese. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale: a) ha rigettato il primo motivo d’appello, in quanto ha escluso la nullità della citazione, ritenendo che la notifica avesse comunque raggiunto il suo scopo e che non vi fossero dubbi sull’identità del convenuto; b) ha accolto il secondo motivo d’appello, in quanto ritenuto che l’appellante avesse disconosciuto la scrittura privata prodotta dall’attore: poiché il non aveva formulato istanza di verificazione né richiesto altre prove (testi o interrogatorio formale), l’unica fonte di prova era venuta meno, determinando la mancata dimostrazione del nesso causale e dell’imputabilità dell’evento; annullato condanna risarcimento e condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del secondo grado), ponendo le spese di CTU a carico esclusivo dell’attore soccombente. articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: «violazione falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 e 2735 c.c. in relazione al motivo di cui al comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione all’idoneità della formula utilizzata a svolgere effetti di disconoscimento ai sensi dell’art. In sintesi, parte ricorrente lamenta che la corte territoriale ha arbitrariamente ravvisato un disconoscimento della scrittura ex art. 214 c.p.c. laddove il nel giudizio di appello, si era limitato a contestarne l’efficacia confessoria. Sostiene che il giudice di merito ha introdotto d’ufficio un’eccezione mai formulata dalla parte, senza fornire alcuna reale motivazione sull’idoneità della formula usata a produrre gli effetti del disconoscimento.
3. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuta a negare formale ed espressamente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Al riguardo sono stati affermati in sede di legittimità i seguenti principi:
a) il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, con la conseguenza che non è idonea a tal fine una contestazione generica, implicita o frammista a difese di merito dirette a confutare l’efficacia probatoria del documento o la ricostruzione del fatto storico (Cass. n. 17313/2021 e n. 12448/2012);
b) il disconoscimento deve contenere un riferimento chiaro ed espresso al determinato profilo del documento che si intende contestare (sottoscrizione, olografia o conformità all’originale ex art. 2719 c.c.), con la conseguenza che una dizione sintetica o frammentaria non consente di individuare l’oggetto della negazione e non può assurgere a disconoscimento formale (Cass. n. 18042/2014 e c) la valutazione dell’idoneità della formula usata costituisca un apprezzamento di fatto, ma la qualificazione giuridica come “disconoscimento formale” ex art. 214 c.p.c. di un’argomentazione difensiva equivoca o di stile integra un vero e proprio errore di sussunzione e di applicazione delle norme sull’onere della prova (artt. 214 c.p.c. e 2697 c.c.), sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. n. 29342/2008 e n. Occorre qui ribadire che il disconoscimento, pur non richiedendo l’impiego di formule sacramentali, deve indefettibilmente rivestire i caratteri della formale specificità, determinatezza ed inequivocità, in modo da manifestare in modo chiaro e diretto la volontà di impugnare l’autenticità del documento nella sua autografia o nella sottoscrizione Resta per contro del tutto inidonea a produrre gli effetti dell’art. 214 c.p.c. una contestazione generica, implicita o surrettizia, ovvero una dizione ambigua e frammista a difese di merito dirette a confutare il valore probatorio dell’atto o la ricostruzione del fatto storico. Nel caso di specie, la corte di merito è incorsa in un evidente errore di sussunzione e qualificazione giuridica della difesa svolta dall’appellante Dall’esame dell’atto d’appello emerge che l’inciso – con cui l’appellante deduceva che la dichiarazione «non è assolutamente riferibile al Sig. ma a prescindere da questo rilievo una dichiarazione confessoria stragiudiziale non è assolutamente sufficiente, in generale, per dimostrare la fondatezza della domanda»
– costituiva una mera proposizione incidentale, sprovvista di specifica indicazione circa l’oggetto della peculiare impugnazione in cui si risolve il disconoscimento (se riferita all’autografia del testo, alla sottoscrizione o alla conformità dell’eventuale copia ex art. 2719 c.c.) ed indissolubilmente unita alla subordinata avversativa («ma prescindere…»).
Tale argomentazione era, con ogni evidenza, intesa unicamente a confutare il valore di prova legale della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ed il rispetto del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Elevare al rango di “disconoscimento formale ed inequivoco” ex art. 214 c.p.c. un’espressione sintetica e poco più che di stile inserita nel contesto di una censura sul merito probatorio dell’atto significa violare le norme che disciplinano l’efficacia delle scritture private e l’onere della prova.
Il giudice di merito non può riqualificare d’ufficio una mera difesa sulla portata della confessione in un disconoscimento formale dell’autografia, finendo per sanzionare illegittimamente la parte attrice per la mancata proposizione di un sub-procedimento di verificazione (art. 216 c.p.c.) di fatto mai resosi necessario.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto:
«Il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, non essendo idonea a tal fine una contestazione generica o sintetica frammista a difese di merito volte unicamente a negare l’efficacia probatoria o confessoria del documento ex art. 2735 c.c.; incorre pertanto in violazione di legge e difetto di sussunzione il giudice di merito che attribuisca il valore di disconoscimento formale a una dizione equivoca e non circostanziata, ritenendo privo di efficacia il documento per la mancata proposizione dell’istanza di verificazione ex Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta generalità e degli eventuali altri dati identificativi dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003. La Corte:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata;
– rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dando applicazione ai suindicati disattesi principi;
– dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dell’odierno ricorrente.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2026, nella camera di
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione
- Art. 214 c.p.c. – Disconoscimento della scrittura privata
- Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata
- Art. 216 c.p.c. – Istanza di verificazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso