Art. 392.

Art. 392.

Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO III — Del ricorso per cassazione › Sezione III — Del giudizio di rinvio