Cass. Sez. Un. n. 26229 del 05.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, provvedimento n. 26229/2026, depositata il 05/10/2026 (R.G. 16058/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n.r.g. 16058/26 proposto da: domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati – ricorrente – contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

– intimato – e nei confronti di -) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione; avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 2 luglio 2026 n. 285; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Oggetto: disciplinare avvocati – decisione del CNF in sede di appello sull’istanza ricusazione ricorribilità per cassazione – esclusione.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede di legittimità, in ossequio al novellato art. 121, ultimo periodo, c.p.c..

2. L’odierno ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare dal competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, ricusò i componenti del collegio giudicante ed il consigliere istruttore.

A fondamento dell’istanza dedusse che tutti i ricusati non apparivano imparziali, per avere – nella medesima seduta in cui approvarono il capo d’incolpazione a suo carico – archiviato l’esposto da lui presentato contro altro avvocato appartenente al medesimo Ordine 3. Il Consiglio di Disciplina reputò inammissibile per tardività l’istanza di ricusazione, decise la causa nel merito e irrogò all’incolpato la sanzione della sospensione per un anno.

Tale statuizione fu impugnata e il ricorrente riferisce che l’impugnazione è tuttora pendente dinanzi al CNF.

4. Parallelamente al giudizio disciplinare, seguì il suo iter l’istanza di ricusazione: essa fu assegnata ad altra Sezione del competente Consiglio di disciplina, il quale con decisione 24.7.2024 n. 18 la rigettò. Il collegio ritenne l’istanza tardiva, inammissibile quanto al contenuto e comunque infondata.

4. La decisione fu impugnata dal ricusante.

Con sentenza 2.7.2026 n. 285 il CNF ha rigettato l’impugnazione. Il CNF condivise sia il giudizio di tardività, sia quello di inammissibilità, sia quello di infondatezza già espressi dal collegio di primo grado.

5. La sentenza del CNF è stata impugnata per cassazione dal professionista con ricorso fondato su tredici motivi; subordinatamente al rigetto di essi il ricorrente ha formulato un’istanza di pregiudiziale comunitaria e tre diverse Came a di cons glio del 22 settembre 2026 istanze intese a sollecitare il promovimento di altrettante questioni di illegittimità costituzionale.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati intimato non ha svolto difese.

6. Il ricorso fu originariamente fissato per la camera di consiglio del 20.10.2026. In seguito il Primo Presidente, su istanza del ricorrente, con provvedimento del 21 luglio 2026 ha fissato l’odierna adunanza camerale per la discussione sia dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, sia il merito dell’impugnazione. Col medesimo provvedimento è stata disposta l’abbreviazione dei termini.

7. La Procura Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento privo del carattere della definitività.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi dodici motivi di ricorso investono i capi della decisione impugnata con i quali è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata l’istanza di ricusazione del Consiglio Distrettuale di disciplina proposta dall’odierno ricorrente.

E’ superfluo dar conto del contenuto di essi, in quanto il ricorso – come esattamente rilevato dalla Procura Generale – è inammissibile, per essere stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile per cassazione.

2. Questa Corte ha infatti già stabilito, pronunciando a Sezioni Unite, che “anche dopo la previsione di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento CNF n. 2 del 2014, che consente l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell’ordinanza che decide sulla ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina, quale ulteriore strumento di garanzia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento reso sull’istanza di ricusazione, difettando quest’ultimo del requisito della definitività, atteso che l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività da lui spiegata, e quindi in motivo di gravame della sentenza da lui (o col suo concorso) emessa” (Cass. Sez. U., 14/12/2022, n. 36671; è conforme Cass. Sez. 6, 05/02/2018, n. 2690).

3. Il ricorrente, alle pp. 1-11 della memoria depositata ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. ha contrastato tale principio, essenzialmente sostenendo che il principio affermato da queste Sezioni Unite nel 2022, sopra ricordato, potrebbe trovare applicazione quando avverso il provvedimento che decide sull’istanza di ricusazione sia proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., ma non quanto esso sia impugnato – come nel presente caso – ai sensi dell’art. 37, secondo comma, della l. 247/12. La tesi è priva di fondamento: il carattere di definitività o meno d’un qualsiasi provvedimento giurisdizionale dipende infatti dalla sua natura, e non dal mezzo prescelto dal soccombente per impugnarlo.

4. L’inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull’istanza cautelare e le prospettate questioni di pregiudizialità comunitaria e costituzionale.

5. Col tredicesimo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia, ultrapetizione e difetto di motivazione sull’istanza di integrale oscuramento, anonimizzazione e minimizzazione dei dati personali. Sostiene che il CNF avrebbe inserito nel solo dispositivo della propria decisione una clausola di oscuramento, parziale, senza motivare sul mancato accoglimento delle ulteriori misure richieste dall’impugnante, né compiere il necessario bilanciamento tra pubblicità della decisione e tutela della riservatezza.

5.1. Il motivo – anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa l’impugnabilità della statuizione di cui si discorre – è manifestamente infondato. In primo luogo è infondato perché il CNF accolse l’istanza di oscuramento l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”: una disposizione di così ampia latitudine, da comprendere qualsiasi indicazione lato sensu personale.

In secondo luogo è infondato perché l’organo giudicante cui sia rivolta l’istanza di oscuramento, ove la ritenga fondata, non ha altro onere che Came a di cons glio del 22 settembre 2026 disporre in conformità dell’art. 52 d. lgs. 196/03, quel che il CNF puntualmente ha fatto. La sentenza impugnata ha dunque correttamente attenga all’ordine del giudice, e diffonda dati rientranti nel novero di quelli sensibili, questa eventualità non può certo tradursi in un vizio della sentenza, trattandosi di attività posteriore alla pronuncia e comunque di natura amministrativa.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio del Consiglio dell’Ordine.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

7. Per la natura della causa petendi va disposta – come richiesto dal delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. P.q.m.

(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; (-) dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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