Cass. civ. Sez. V n. 26643 del 12.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 26643/2026, depositata il 12/10/2026 (R.G. 36997/2019). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto:
IMPOSTA
SUCCESSIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36997/2019 R.G. proposto da: in persona di nella loro qualità di rappresentanti della società s.r.l., quale trustee, rappresentati e difesi dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenteavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Udita la relazione svolta dal Consigliere Annachiara Massafra, nella camera di consiglio del 14/01/2026 e, a seguito di riconvocazione, del
FATTI DI CAUSA
1. Con atto del notaio Patrizia Cauchi Baralis fu istituito il 21 giugno (padre), (figli), in attuazione degli accordi di divorzio, il nel quale furono conferiti da ciascuno partecipazioni, immobili e denaro contante.
Per ciascuno dei tre conferimenti (ciascuno riferibile ai singoli conferenti) risultarono beneficiari del Trust, a vario titolo, soggetti determinati. (ex coniuge) fu individuata quale beneficiaria del conferimento di (ex coniuge), mentre i discendenti futuri furono individuati quali beneficiari dei germani 2. L’Agenzia delle Entrate notificò l’avviso di liquidazione recante la liquidazione dell’imposta di donazione e successione, oltre interessi, relativo all’atto di costituzione innanzi indicato, al alla società s.r.l. (trustee), a (settlors), tutti quali obbligati in solido.
Secondo la prospettazione dell’Agenzia, solo gli atti di disposizione di potevano godere dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987, mentre gli altri dovevano essere soggetti all’aliquota proporzionale.
L’avviso venne impugnato e l’impugnazione disattesa sia in primo sia in secondo grado.
3. Per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. del Piemonte osservò, richiamando il contenuto degli accordi stessi, che l’atto posto in essere solo in parte trovava diretta giustificazione negli accordi di divorzio, mentre i conferimenti effettuati dai germani in favore dei futuri discendenti, nella sostanza, trovavano mera occasione, non erano causalmente riferibili agli accordi presi in sede di divorzio, tanto più che il destinatario non era l’ex coniuge, ma i futuri discendenti. Sicché, essendo l’art. 19 norma di stretta interpretazione, non potevano estendersi i benefici anche agli ulteriori atti dispositivi.
In merito alla sottoposizione dell’atto all’imposta sulle donazioni, si ritenne che ne sussistessero i presupposti, rientrando l’atto, quale atto di apposizione di un vincolo di destinazione, tra quelli di cui all’art. 2, comma Avverso la predetta decisione ricorre il in persona del trustee, con due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente. È stata depositata memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva che il trust, previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 73, comma 1, TUIR (come modificato dall’art. 1, comma 74, della l. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi – dotato altresì di legittimazione processuale – è solo il “trustee” Nella specie, correttamente, il ricorso è stato presentato dalla società srl, in persona dei legali rappresentanti, quale trustee del Ne consegue il rigetto dell’eccezione proposta.
2. Possono ora trattarsi i singoli motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987 ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il giudice di merito avrebbe errato nell’escludere dall’esenzione anche i conferimenti posti in essere dai germani essendo stati effettuati in funzione degli accordi di divorzio, aventi carattere di negoziazione globale, con la finalità, cui il conferimento partecipava, di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi.
Il trust infatti era stato costituito, in considerazione del punto 7 dell’accordo divorzile “al fine di realizzare e garantire una maggiore tutela della sig.ra e di “rassicurare” la moglie e la mamma che gran parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare “trovi sin d’ora nell’ambito dei loro discendenti diretti, anche dalla seconda generazione in Il giudice di merito avrebbe errato quindi nel non riconoscere il carattere “assolutamente generale” dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio “senza alcuna distinzione tra gli atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti dei terzi”.
2.2. La censura è infondata.
La definizione giuridica degli atti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è applicabile l’esenzione di cui all’art. 19 è stata modulata da, questa Corte nell’ultimo ventennio, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale.
Secondo una risalente interpretazione (Cass. n. 15231/2001), si distingueva tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione; ricomprendendo nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrevano i presupposti. Nel secondo, invece, erano annoverati accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. L’indirizzo sopra esposto, ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento matrimonio alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge (tra le altre, Cass. n. 7493/2002) o anche in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. n. 860/2014); avendo modo di chiarire che “l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione” (così, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002). Ciò statuendo sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge n. 74/1987 operata dalla Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154, “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.
Con sentenza n. 2111/2016 (seguita, tra le altre, da Cass. n. 5156/2016; Cass. n. 13340/2016), questa Sezione ha inaugurato un nuovo indirizzo, sottoponendo a critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c.; in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
La Corte ha motivato detta conclusione sul rilievo che il d.l. n. quale convertito dalla legge riducendo l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati dall’area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, ha, nel quadro d’interventi definiti di “degiurisdizionalizzazione”, di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina giurisprudenza escludere nell’ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale.
In questa prospettiva, questa Corte ha ritenuto che debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. In tale contesto, detti negozi sono stati inclusi negli “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi la finalità elusiva degli atti medesimi. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (ex multis Cass. n. 8104/2017; conf. Cass., n. In questa prospettiva, l’agevolazione di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta, dunque, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella legge n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass. n. 2111/2016; Cass. n. 7966/2019, con riferimento all’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale o anche di divorzio e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, il quale pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela).
Nel caso che ne occupa, il giudice di merito si è conformato ai suesposti principi, avendo correttamente ritenuto che potesse riconoscersi l’esenzione solo al conferimento effettuato da e non anche a quelli posti in essere dai germani per questi ultimi trattandosi di conferimenti autonomi che avevano ad oggetto beni propri dei conferenti, ancorché inseriti nel medesimo contesto negoziale; così che, nel pur lato concetto di negoziazione globale, non venivano in considerazione atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, in relazione Il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare l’imposta sulle donazioni sull’errato presupposto che il beneficiario fosse unico ed individuato e che il negozio non prevedesse il ritorno dei beni al settlor. Errata sarebbe la conclusione secondo cui nel trust così costituito vi sarebbe un immediato trasferimento di ricchezza.
La decisione si porrebbe, quindi, in contrasto con quanto statuito da questa Corte (Cass. n. 19167/2019), secondo cui, in ogni tipologia di trust, l’imposta proporzionale non andrà anticipata all’atto istitutivo né all’atto di dotazione, ma solo a quello della sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale del bene al beneficiario. La censura è fondata.
Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016).
L’imposta, di conseguenza, è dovuta, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. ( Cass., n. 19167/2019 cit.). Deve, quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: — la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del d.l.
n. 262/06, conv. in legge n. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; — per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; — nel trust di cui alla legge n. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Posto che l’imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018).
Deve, quindi, ribadirsi il principio in forza del quale l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (Cass., n. 29507/2020).
Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché l’atto istitutivo non ha determinato, nella specie, un’attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari.
3. In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo; per l’effetto, la decisione deve essere cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento, nei limiti e nei termini di cui innanzi, del ricorso originario.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragione dell’esito del giudizio e del sopravvenire, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso originario; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso all’esito della camera di consiglio del 14/01/2026 e, in sede di
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.