Cass. civ. Sez. V n. 26608 del 11.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 26608/2026, depositata il 11/10/2026 (R.G. 20855/2017). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

dott. Danilo Chieca Cron. dott. Sabrina Serrelli dott. Luigi La Battaglia ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, persona Direttore, legale rappresentante tempore, rappresentata difesa, lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso [omissis], alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente – contro – intimata – avverso la sentenza n. 1777, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 19.4.2016, e pubblicata l’8.7.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa Oggetto: Irpef 2000/03 – Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Per moglie e figli – Incluso canone di locazione – Regime fiscale – *Principio di diritto.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad gli avvisi di accertamento n. aventi ad oggetto l’imposizione, ai fini Irpef, degli assegni di mantenimento percepiti, per sé e per i figli, in conseguenza della separazione personale dei coniugi, trattandosi di redditi mai dichiarati, con riferimento agli anni dal 2000 al 2003.

2. La contribuente impugnava con separati ricorsi tutti gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, contestando innanzitutto che le somme ricevute risultavano non imponibili perché aventi natura alimentare, e comunque dall’importo annuo dell’assegno di mantenimento doveva essere sottratto quanto ricevuto per il canone di locazione di un immobile, con la conseguenza che il suo reddito risultava in tutti gli anni inferiore all’importo minimo perché insorga l’obbligo di dichiarazione. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le censure proposte dalla contribuente, annullava tutti gli avvisi di accertamento.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, contestando che, ai fini fiscali, le somme ricevute dalla contribuente, anche per il canone di locazione, costituivano materia imponibile, ed in conseguenza il suo reddito eccedeva senz’altro l’importo per cui è previsto l’esonero dall’obbligo di dichiarazione. La CTR rigettava l’impugnazione.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, L’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di ricorso. La contribuente ha ricevuto notifica del ricorso con missiva spedita l’8.9.2017, e notifica perfezionatasi con il ritiro del plico da parte di in data 13.9.2017, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 (ora art. 50) del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir, per non avere la CTR rilevato che gli assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge legalmente separato costituiscono reddito imponibile parificato al reddito per lavoro dipendente, nel caso di specie eccedente i limiti di legge entro cui vi è esonero dall’obbligo di dichiarazione.

2. Pacifico che negli anni in esame la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, il giudice dell’appello ha ricordato che “nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Lucera in data 30/07/1999 … come evidenziato dalla stessa Agenzia nell’atto di appello, relativamente all’ammontare dell’assegno si legge testualmente: ‘Tale somma [£. 2.750.000 mensili, n.d.r.] è comprensiva dell’eventuale canone e di ogni altro accessorio che la Sig.ra dovrà sopportare per la locazione della casa di abitazione. Null’altro il Sig. dovrà corrispondere alla Quindi il giudice del gravame ha rilevato che “nel caso in esame la precisazione usata dal Tribunale sta a significare che il vero assegno di mantenimento debba essere considerato quello al netto del canone di locazione. Tale interpretazione letterale appare ampiamente confortata dalla locuzione ‘Null’altro il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra’” 3. Sembra opportuno premettere che ratione temporis, l’obbligo di presentare la dichiarazione era fissato al conseguimento annuale di redditi nella misura di Euro 6.197,48. Le somme complessivamente percepite dalla contribuente erano pari all’ammontare annuo dell’assegno di mantenimento, pari ad Euro 17.043,07, importo da dividersi per due in considerazione del fatto che dell’assegno beneficiavano anche i figli minori. Pertanto il reddito imponibile sarebbe risultato pari ad Euro 8.521,53, e tanto avrebbe comportato l’obbligo di dichiarazione. La sola componente dell’assegno relativa al contributo per il canone di locazione [£ 1.100,00 mensili] risultava pari ad Euro 6.817,23 annui. Pertanto, se la stessa doveva essere considerata una componente imponibile, il reddito complessivo superava il limite di legge e tanto comportava l’obbligo di dichiarazione, altrimenti no.

3.1. Tanto premesso, l’art. 47 (ora 50) del Tuir, nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva: “1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lett. c) del comma 1 dell’art. 41”. L’art. 10, comma 1, del Tuir, nella parte d’interesse, dettava: “c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Ancora, l’art. 3 del Dpr n. 42 del 1988 prevede:

“1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b) e 10 comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione”.

3.2. Nel caso di specie l’importo dell’assegno di mantenimento per la moglie separata ed i figli è stato fissato dal Tribunale di Lucera nell’importo di Euro 17.043,12 annui in forma onnicomprensiva, come emerge limpidamente dalla previsione che la somma determinata “è comprensiva dell’eventuale canone e di ogni altro accessorio che la Sig.ra dovrà sopportare per la locazione della casa di abitazione”, nonché dalla conclusione secondo cui “Null’altro il Sig. dovrà corrispondere alla L’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto della riduzione al 50% del reddito imponibile in conseguenza del fatto che dell’assegno di mantenimento beneficiavano pure i figli minori, anche in relazione a quanto riconosciuto per il canone di locazione (Cass. sez. V, 24.5.2013, n. 13029), ed il suo operato non merita censure. Pertanto il reddito imponibile complessivo annuo della contribuente, in conseguenza del versamento dell’assegno di mantenimento per sé e per i figli, pari ad Euro 8.521,53, eccedeva la soglia minima che imponeva l’obbligo di dichiarazione.

3.3. Pare pertanto opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “In tema di imposte dirette a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 47 (ora 50) comma 1, lett. i) del dPR n. 917 del 1986, e dell’art. 3, comma 1, del dPR n. 42 del 1988, nelle formule applicabili “ratione temporis”, qualora l’autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta è comprensiva dell’eventuale canone da corrispondere per locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell’ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto ad imposizione nel limite di legge, fermo restando che quando dell’immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone di locazione deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria”.

4. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., deve cassare la decisione impugnata e rigettare l’originario ricorso della contribuente.

5. Le spese di lite dell’intero giudizio, tenuto conto della parziale novità delle questioni affrontate e della natura della controversia, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da e compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 24.9.2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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