Operazioni soggettivamente inesistenti, le dichiarazioni del legale rappresentante integrano confessione e la prova della consapevolezza non richiede certezze (Cass. civ. Sez. 5 n. 6129 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario e IVA, le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società non sono qualificabili come testimonianza, ma integrano una confessione stragiudiziale, atteso il rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata. La prova della soggettiva inesistenza delle fatture può essere tratta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza che l’Ufficio debba fornire prove “certe”. Le dichiarazioni confessorie del rappresentante, in quanto sfavorevoli alla società, godono di intrinseca attendibilità e sono idonee a fondare la presunzione di conoscenza, da parte del contribuente, dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo evasivo. L’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti comporta l’indetraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972, senza che possa invocarsi il legittimo affidamento in presenza di una situazione di mala fede acclarata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso per aver utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La verifica aveva evidenziato che la fornitrice, priva di mezzi, personale e non iscritta al registro delle imprese, operava in realtà tramite altra società, riconducibile alla stessa famiglia, che eseguiva tutte le lavorazioni e provvedeva alla consegna della merce.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, fondando la prova della soggettiva inesistenza delle fatture sul processo verbale di constatazione, contenente le dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente. Da queste emergeva la conoscenza dell’interposizione nella fornitura. La società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro dei propri precedenti, confermando che l’inesistenza di passività può essere desunta dall’Ufficio anche solo in via indiziaria e che la prova della consapevolezza del destinatario richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla fittizietà del fornitore, ma idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento in una frode fiscale.
Con specifico riferimento alle dichiarazioni del legale rappresentante, la Corte ha ribadito che esse non sono equiparabili alla testimonianza, ma integrano una confessione stragiudiziale, non essendo reciso il rapporto organico con la società neppure in caso di dolo o abuso di potere dell’amministratore. Tali dichiarazioni, in quanto sfavorevoli al dichiarante, godono di particolare attendibilità e possono fondare le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento, anche sulla conoscenza dell’inesistenza soggettiva delle fatture.
Quanto al vizio di omesso esame, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile: il fatto storico era stato esaminato dalla CTR e la ricorrente si limitava a contrapporre una diversa valutazione degli stessi elementi indiziari, non consentita alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Sull’eccepita indetraibilità dell’IVA, la Corte ha confermato che essa deriva direttamente dall’art. 21, settimo comma, del decreto IVA, in ragione della rilevanza penale della condotta. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ravvisando una statuizione implicita di rigetto della questione sanzioni nella pronuncia di accoglimento dell’appello dell’Ufficio.
Infine, in ordine al legittimo affidamento, la Corte ha osservato che la consapevolezza della partecipazione ad una frode IVA risultava acclarata e che, in presenza di una disposizione da sempre univocamente interpretata, non poteva configurarsi un errore incolpevole. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.