Cass. civ. Sez. I n. 27925 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27925/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 22378/2022). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Banca – mutuo – usura costi assicurativi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22378/2022 R.G. proposto da:
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 713/2022 depositata il 22/06/2022 e notificata in pari data Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Filippo D’Aquino.
FATTI DI CAUSA
S.r.l. ha proposto azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di S.p.A., con la quale – all’esito di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ. e previa declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo fondiario ipotecario in data 25 ottobre 1999, già estinto nel 2010 – ha chiesto la restituzione dell’importo di € 193.969,68. La società ha dedotto il superamento del tasso soglia, nella misura del 7,35%, essendo stato applicato
TAEG
comprensivo costi finanziamento e assicurativi.
2. Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda, disattendendo le conclusioni del CTU, che aveva individuato un tasso del 7,03%.
3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’incorporante S.p.A. Ha ritenuto il giudice di appello che non può tenersi conto, ai fini della determinazione del tasso soglia, delle modalità di determinazione del tasso soglia disposte dalla Banca d’Italia e dal MEF, dovendosi adottare una interpretazione «onnicomprensiva» tale da ricomprendere tutte le voci economiche di costo, collegate all’erogazione del credito, comprensive dei costi assicurativi.
4. Ha, poi, ritenuto assolto l’onere della prova del mutuatario in base alle conclusioni cui era giunto il CTU in base al piano di ammortamento prodotto dalla banca, relativamente al quale non erano insorte contestazioni.
5. Propone ricorso per cassazione la banca, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria; il mutuatario intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 644 cod. pen., come modificato dalla l. n.108/1996, nonché degli artt. 1, 2 l.
n. 108/1996, degli artt. 1815, 1920 cod. civ., degli artt. 2, 3, 13, 25 Cost., nonché dei decreti ministeriali per la rilevazione del tasso soglia, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto superato il tasso soglia degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo in oggetto ricomprendendovi anche i costi di assicurazione. Si osserva che la ricomprensione nel tasso effettivo globale (TEG) dei costi assicurativi falsa il calcolo del TEGM rilevante ai fini del tasso soglia, avuto riguardo al fatto che il contratto è stato stipulato prima del 2010, per i quali le istruzioni della Banca d’Italia precedenti al 2010 non comprendono tali costi ai fini della rilevazione del tasso globale. I costi assicurativi non costituiscono un corrispettivo del finanziamento, né sono collegati all’erogazione del credito, bensì sono collegati alla sola prestazione indennitaria dovuta dalla compagnia assicurativa ove si verifichi l’evento assicurato. Si tratterebbe, pertanto, di una voce di costo che non assolverebbe la medesima funzione degli altri costi del TEG, al pari della commissione di anticipata estinzione, con violazione del criterio di simmetria tra costi del credito e rilevazione del TAEG.
2. Si censura, inoltre, la sentenza per avere applicato i costi assicurativi per intero, laddove l’estinzione del mutuo – avvenuta in data 1° gennaio 2010 – si sarebbe verificata prima della scadenza del periodo di copertura e, in ogni caso, avrebbe avuto ad oggetto un corrispettivo di gran lunga inferiore al costo assicurato, parametrato al residuo capitale mutuato non estinto.
3. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ. Come già ritenuto da questa Corte (Cass., n. 17358/2026), «La Corte d’appello, infatti, si è conformata al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte per cui ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (v. Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 32538/2023; Cass. n. 21831/2025)».
4. Questa conclusione, condivisa anche in tema di costi assicurativi ai fini della cessione del quinto dello stipendio (Cass., n. 5593/2025; Cass., n. 29501/2023), è fondata sul principio che questi costi sono collegati alla concessione del credito, collegamento (accertato con giudizio in fatto dal giudice di appello) che può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass., n. 31734/2023; Cass., n. 35102/2022; Cass., n. 22458/2018; Cass., n. 8806/2017).
5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto sussistente – con accertamento in fatto qui incensurabile – il collegamento negoziale tra il costo assicurativo e il contratto di mutuo («si tratti comunque di spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, che il debitore ha dovuto sopportare per l’erogazione del mutuo e che evidentemente sono dirette a tutelare in primo luogo gli interessi della banca»). secondo profilo sollevato primo motivo, relativo all’applicazione dei costi assicurativi per intero e non sino all’avvenuta estinzione del mutuo, come anche in proporzione della parte di capitale ancora non oggetto di restituzione, è inammissibile in quanto questione nuova.
7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte del mutuatario, violando la regola di riparto dell’onere probatorio gravante sulla parte che agisce per la ripetizione di indebito. Deduce l’irrilevanza del piano di ammortamento e del relativo principio di non contestazione sul punto, come anche delle conclusioni del CTU. secondo motivo inammissibile, quanto risolve nell’apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice del merito (valutazione della documentazione contrattuale e delle conclusioni del CTU), giudizio incensurabile nel giudizio di legittimità.
9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1815 c.c. – Interessi
- Art. 1920 c.c. – Assicurazione a favore di un terzo
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
- Art. 644 c.p. – Usura