Cass. pen. Sez. IV n. 37310 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 37310/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 15762/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 31/03/2026 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/1/2025, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta da per la dedotta ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari dal 9/7/2010 al 10/4/2014, nell’ambito di un procedimento nel quale era stato indagato e imputato per il delitto di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso ovvero di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso denominata clan Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia assolutoria emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 2/12/2019, divenuta irrevocabile il 20/6/2020, per non avere commesso il fatto.
Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale quanto alla nozione di colpa grave e al ritenuto nesso causale tra la condotta ostativa e la misura restrittiva adottata; vizio di motivazione sub specie di travisamento del contenuto della sentenza assolutoria.
Dopo avere richiamato nei suoi tratti salienti il contenuto della ordinanza di rigetto, la difesa assume come le argomentazioni svolte dalla Corte di merito non siano in alcun modo condivisibili.
In base a consolidato orientamento di legittimità, nei reati associativi, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una vicinanza al sodalizio, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, suscettibili di fare sospettare il suo coinvolgimento nelle attività illecite. I principi ermeneutici stabiliti in materia dalla Corte di Cassazione impongono che: giudice della riparazione individui condotte macroscopicamente imprudenti o negligenti, ben oltre la “vicinanza ambientale”; argomenti specificamente sulla riconducibilità delle condotte al richiedente e sulla incidenza causale sull’adozione della misura; si astenga dal sovvertire, pur nell’autonomia del suo giudizio, il significato di fatti o circostanze valutate in senso favorevole al prosciolto dal giudice della cognizione.
L’ordinanza impugnata avrebbe contraddetto tali parametri: la Corte di merito qualifica come gravemente colpose condotte ritenute neutre nella pronuncia assolutoria e nel provvedimento di rigetto di applicazione della misura di prevenzione a carico di Invero, il giudice della riparazione considera determinante il contenuto di talune intercettazioni telefoniche, in particolare quelle intrattenute da con i coniugi alle quali attribuisce un significato di contiguità esplicitamente escluso in sede di cognizione. Pur avendo ammesso che le conversazioni intercettate non avevano fornito alcun elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori termini necessari ai fini della configurabilità della fattispecie di cui alla originaria imputazione, il giudice della riparazione ha ritenuto che rappresentassero una prova dei rapporti che hanno influenzato la decisione del giudice della cautela. La Corte d’appello di Napoli, che aveva emesso la sentenza assolutoria, aveva preso posizione sulle conversazioni di cui si tratta, neutralizzandone la portata. Al riguardo, infatti, aveva ritenuto che la maggior parte delle conversazioni confluite atti documentassero soltanto leciti rapporti commerciali, relativi all’acquisto di telefoni cellulari, tra il ricorrente ed alcuni esponenti del clan quanto al tenore confidenziale delle conversazioni intrattenute con la coppia i giudici della cognizione hanno ritenuto che dette conversazioni potessero, al più, legittimare la formulazione di mere ipotesi, inidonee a trasformarsi in elementi di prova a carico dell’allora imputato.
Con riferimento alla conversazione nella quale il ricorrente aveva palesato timori per l’intervento delle Forze dell’ordine in elicottero, i giudici della cognizione avevano ritenuto che detta conversazione potesse essere interpretata come un mero interessamento alle sorti di o, al più, come “una mera intenzione di prestare una qualche forma di aiuto resa inutile dal fatto che la come da lei stessa affermato al nella conversazione incriminata, era già a conoscenza della presenza dell’elicottero”. Con riferimento alla conversazione tra nella quale il primo doveva consegnare “documenti” a il giudice della cognizione aveva ritenuto che l’equivocità del dato relativo all’oggetto da consegnare non permettesse di “ascrivere con certezza la vicenda nell’ambito di un aiuto illecito fornito dal Di analogo tenore era il giudizio espresso dal Tribunale della prevenzione, che, nel provvedimento adottato, escludendo profili di pericolosità sociale a carico del ricorrente, ha ribadito, facendole proprie le argomentazioni della Corte d’appello.
Il giudice della riparazione, lamenta il ricorrente, è incorso in un travisamento del contenuto della sentenza assolutoria: sostenendo che l’assoluzione si fonda su una mera “insufficiente reiteratività” di comportamenti sintomatici di contiguità con appartenenti al clan, attribuisce ai fatti oggetto di disamina un significato diverso da quello riconosciuto nella sentenza liberatoria. II) Vizio di motivazione; motivazione apparente, per avere la Corte di appello omesso qualsivoglia confronto con le motivazioni della sentenza assolutoria e del provvedimento di rigetto dell’applicazione della misura di prevenzione.
Come è noto, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è dotato di autonomia rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a risultati differenti nei due ambiti. Detta autonomia, tuttavia, non è illimitata: invero, il giudice della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale. Ne discende che la Corte d’appello deve confrontarsi con il contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento, non potendo ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione o ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate. Il principio, espresso nella materia che occupa con riferimento ai rapporti tra giudizio di riparazione e sentenza assolutoria, è estensibile ai rapporti tra giudizio di riparazione e provvedimenti definitivi emessi nell’ambito del giudizio di prevenzione, che abbiano escluso la pericolosità sociale del proposto e la sua contiguità con ambienti criminali.
Nel caso che occupa, l’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare e gli esiti degli atti investigativi a supporto, senza alcun confronto con i passaggi motivazionali più rilevanti della sentenza assolutoria e senza alcun riferimento alle conformi argomentazioni del Tribunale di Napoli, che ha deciso sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell’odierno ricorrente, ritenendo gli elementi probatori già valutati dal giudice dell’assoluzione come inidonei a sostenere il giudizio di pericolosità del proposto.
I difetti motivazionali rinvenibili nella ordinanza impugnata sarebbero consistiti: 1. Nella omessa motivazione in rapporto al contenuto della sentenza assolutoria, con cui i giudici della riparazione non si sono confrontati; 2. Nella omessa considerazione del contenuto della sentenza del Tribunale della prevenzione; 3. Nell’avere attribuito un diverso significato agli elementi probatori valutati in senso favorevole al richiedente dal giudice della cognizione e dal giudice della prevenzione; 4. Nell’autonoma reinterpretazione del materiale probatorio (intercettazioni, frequentazioni, comportamenti), in contrasto con le considerazioni espresse in altre sedi giurisdizionali.
Più nel dettaglio, il giudice della cognizione ha espressamente escluso che avessero rilevanza le condotte contestate, osservando: che le conversazioni documentano leciti rapporti commerciali; che le intercettazioni non avvalorano le dichiarazione dei collaboratori, oltremodo stringate e generiche; che manca la prova di un contributo offerto all’organizzazione; che non è mai stato accertato il possesso da parte di esponenti del clan di schede telefoniche intestate ad altre persone, attivate presso l’esercizio commerciale di che il messaggio inviato da in data 7/12/2006, in cui la prima chiedeva “2 sicure e senza numero dietro, come già sai”, tacciato di “probabile inutilizzabilità” nella sentenza assolutoria, in quanto “non regolarmente riversato in atti”, è stato comunque ritenuto inconferente ai fini della dimostrazione della ipotesi di reato elevata a carico del ricorrente, anche sotto il profilo di un eventuale favoreggiamento personale.
Il giudice della riparazione, oltre ad avere fondato il proprio convincimento su circostanze escluse in sede di cognizione, come nel caso del messaggio da ultimo richiamato del 7/12/2006, ha erroneamente ritenuto che la pronuncia assolutoria fosse fondata sull’”assenza di una sufficiente reiteratività” delle condotte indicative del contributo prestato all’associazione. Così argomentando, ha alterato il significato della pronuncia assolutoria, in cui si è affermato testualmente che manca la prova di un contributo associativo.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura di Stato, in difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria scritta, ha sostenuto la condivisibilità delle argomentazioni indicate nella ordinanza impugnata.
La difesa del richiedente ha depositato un’articolata memoria difensiva, nella quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha insistito nel richiedere l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
2. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la condotta serbata dal ricorrente fosse suscettibile di rivelare una colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione, essendo in essa riconoscibili comportamenti altamente imprudenti.
Occorre rammentare che, sebbene il giudice della riparazione non possa ritenere l’esistenza di fatti esclusi in sede di cognizione, ben può rivalutare – non ai fini dell’accertamento della penale responsabilità, ma ai fini dell’accertamento del diritto alla riparazione – ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia, prendendo in considerazione qualunque comportamento, anche penalmente irrilevante, accertato e non escluso dai giudici del merito. Si è invero più volte ribadito, in sede di legittimità, come i due procedimenti – quello della cognizione e quello della riparazione – siano del tutto autonomi, rispondendo a esigenze e finalità diverse [Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638: ”Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione”; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, La Anche rispetto procedimento prevenzione giudizio volto all’accertamento delle condizioni per la riparazione della ingiusta detenzione è del tutto autonomo.
I due istituti, infatti, rispondono ad esigenze diverse: il primo è volto a tutelare la collettività da soggetti nei quali sia stata riconosciuta una pericolosità sociale in ragione dello stile di vita, dei precedenti penali o di polizia annoverati; il secondo riconosce un ristoro per la detenzione ingiustamente patita. L’ingiustizia della detenzione, nozione dalla quale occorre prendere le mosse per comprendere la ratio dell’istituto, è esclusa allorquando si accerti che i comportamenti serbati dal richiedente – anche penalmente irrilevanti – abbiano ingenerato nell’Autorità il ragionevole, seppur erroneo, convincimento che il richiedente fosse coinvolto nell’attività illecita che gli veniva imputata, dando luogo ad una giustificata ragione d’intervento in difesa della collettività, rappresentata dall’adozione del provvedimento restrittivo.
Il giudizio di cognizione e quello della prevenzione, dunque, hanno finalità diverse da quelle proprie del giudizio di riparazione e gli accertamenti che si compiono nei rispettivi ambiti sono connotati da regole valutative diverse: il giudice della cognizione accerta la penale responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; il giudice della prevenzione accerta la pericolosità sociale del proposto; il giudice della riparazione accerta se il richiedente abbia dato causa o concorso a dare causa all’errore dell’Autorità, creando la falsa apparenza dell’illecito contestato. Il materiale probatorio sui quali le tre figure operano può coincidere, ma può anche accadere che il patrimonio conoscitivo del giudice della riparazione sia più ampio, essendo quest’ultimo chiamato a valutare ex ante – ossia considerando le circostanze esistenti all’atto dell’adozione della misura – tutti i comportamenti serbati dal richiedente che abbiano un rilievo nell’ambito della peculiare valutazione da compiersi, anche penalmente insignificanti.
L’autonomia del giudice della riparazione, come evidenziato nello stesso ricorso, incontra dei limiti: il giudice della riparazione, infatti, pur potendo rivalutare il materiale probatorio acquisto agli atti del processo e considerato dal giudice della cognizione, non può ritenere esistenti circostanze escluse nella sentenza assolutoria ovvero non provate circostanze ritenute esistenti dal giudice della cognizione (ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.
3. I comportamenti gravemente colposi suscettibili di dare luogo al diniego dell’indennizzo possono essere di natura processuale ed extraprocessuale; nella prima categoria rientrano quei comportamenti adottati nell’ambito procedimento che abbiano indotto in errore l’Autorità (come, ad esempio, l’autoincolpazione), nella seconda categoria rientrano comportamenti gravemente imprudenti, come, ad esempio, le frequentazioni ambigue. profilo riguardante ambigue frequentazioni, consolidato orientamento di questa Corte in materia, è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. In proposito si è sostenuto che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue – ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità – quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così, ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610; conformi: Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498).
La giurisprudenza di legittimità si è occupata, nel tempo, di una vasta casistica in materia. Nell’ambito delle incolpazioni riguardanti i delitti associativi, sostenuto come possano legittimamente fondare diniego riconoscimento dell’indennizzo i comportamenti indicativi di contiguità al sodalizio, che si palesino attraverso manifestazioni di sostegno e vicinanza nei confronti dei sodali [Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302:«In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell’avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso)»].
4. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente abbia intrattenuto, per un periodo di tempo significativo, rapporti con soggetti che sapeva essere vicini al clan camorristico denominato tratta non solo della coppia di coniugi ma anche di altri soggetti, quali definiti nella ordinanza “certamente adepti” del sodalizio di riferimento (cfr. pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
La dimostrazione dell’intensità di tali rapporti, con argomentare logico, viene desunta dal dato incontestato della esistenza di conversazioni intercettate e di messaggi scambiati con la coppia di coniugi, nei quali esprimeva sentimenti di stima e devozione nei confronti di circostanza che già dimostra, ex se, l’esistenza di vincoli di familiarità. Quanto al contenuto delle conversazioni, particolare rilievo viene attribuito nella ordinanza impugnata alla conversazione nella quale il ricorrente, colloquiando con mostra preoccupazione per il controllo di polizia che si stava svolgendo, mediante sorvolo con elicottero, nella zona in cui insisteva l’appartamento utilizzato da per incontri con gli altri sodali La esistenza di questa conversazione non è stata esclusa dal giudice della cognizione, che, tuttavia, ha ritenuto che fosse non significativa ai fini della dimostrazione dell’accusa elevata a carico del ricorrente.
Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è di ostacolo alla valorizzazione dell’elemento nel diverso ambito del giudizio di riparazione: invero, sulla base dei principi illustrati in precedenza, il giudice della riparazione ben può rivalutare e riconsiderare elementi e circostanze tratte dal materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, purché questi non li abbia esclusi. Quindi, sebbene giudice dell’assoluzione abbia ritenuto l’interessamento mostrato da nella suddetta conversazione non potesse essere interpretato come un contributo prestato all’associazione, tale da costituire prova del suo inserimento nella compagine associativa, il giudice della riparazione si è legittimamente avvalso del contenuto di detta conversazione per evidenziare la ricorrenza di un comportamento gravemente imprudente in capo al ricorrente nel contesto nel quale il dialogo si inserisce. Discende da tale considerazione la infondatezza dei rilievi mossi dalla difesa riguardanti l’asserito “stravolgimento” del significato della sentenza liberatoria operato nella ordinanza impugnata: in relazione alla conversazione citata, lo stesso giudice dell’assoluzione, nel passaggio motivazionale riportato nel ricorso (pag. 43 della sentenza della Corta d’appello di Napoli), ammette che le parole di possano essere interpretate come un “interessamento alle sorti di o, al più come una mera intenzione di prestare una qualche forma di aiuto resa inutile dal fatto che […] era già a conoscenza della presenza Lo stesso dicasi della natura confidenziale e ambigua dei rapporti intrattenuti da con la coppia di coniugi: la Corte d’appello di Napoli, a pag. 43 della sentenza di assoluzione, trattando della conversazione n. 16/8/2006, riguardante l’incarico affidato da di consegnare “documenti” ad un “cugino”, pur escludendo che in tale fatto possa ravvisarsi un aiuto illecito prestato al rilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità, ammette che possa rappresentare una prova di “rapporti confidenziali” tra i due.
Da tutto quanto precede, non è sostenibile, come prospettato dalla difesa nel primo motivo di ricorso, che sia intervenuto un “travisamento” del contenuto della sentenza assolutoria da parte dei giudici della riparazione. I passaggi motivazionali presenti nella sentenza liberatoria attestano l’interessamento di per le sorti di in occasione dei controlli di polizia; l’esistenza di rapporti confidenziali con la coppia di coniugi; l’attitudine a manifestazioni di stima nei riguardi di l’impiego di un linguaggio ambiguo. Ciò autorizza i giudici della riparazione – nell’ambito del diverso piano valutativo proprio dell’istituto che occupa – ad avvalersi di tali elementi per fondare il proprio convincimento circa la ricorrenza di comportamenti gravemente imprudenti.
5. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
La difesa lamenta come l’ordinanza non si sia confrontata con il contenuto della sentenza assolutoria.
In particolare, sottolinea, l’accusa riguardante la vendita di schede telefoniche fittizie ad appartenenti al clan non ha trovato alcuna conferma nella sentenza assolutoria; in essa, infatti, si è ritenuto che vi fossero rapporti commerciali leciti tra esponenti del clan e I rilievi, sulla base di quanto si è detto sinora, sono infondati: le frequentazioni con esponenti del clan e l’accertata familiarità con la coppia di coniugi hanno trovato puntuale conferma nella sentenza assolutoria. Pertanto, non è sostenibile che il giudice della riparazione abbia fondato il proprio convincimento su circostanze negate dal giudice della cognizione.
La vendita di schede fittizie ad esponenti dell’associazione mafiosa è un tema che non viene in rilievo nell’ambito del giudizio che occupa: nella motivazione della ordinanza impugnata, si ribadisce, hanno carattere di centralità le frequentazioni ambigue intrattenute da con esponenti dell’associazione mafiosa.
Approfondendo l’analisi delle conversazioni intercettate, la difesa lamenta ulteriormente che il messaggio nel quale chiede a “2 sicure e senza numero dietro, come già sai”, in cui il giudice della riparazione ha intravisto un riferimento alla dazione di schede telefoniche fittizie, non potesse essere utilizzato nel presente ambito.
Il giudice della sentenza assolutoria, precisa il ricorrente, si era espresso in termini dubitativi circa l’utilizzabilità di questa prova, concludendo, in ogni caso, per la sua irrilevanza nell’ambito del giudizio di cognizione (al riguardo, la difesa riporta il passaggio motivazionale della sentenza assolutoria nel quale si legge che il messaggio in questione era stato solo citato nella memoria del P.M., senza essere regolarmente riversato in atti).
Ebbene, escludendo considerazione, nell’ambito giudizio riparazione, del risultato di prova ritenuto inutilizzabile dal giudice della cognizione, il restante materiale esaminato nella ordinanza, è sufficientemente utile per sostenere il convincimento dei giudici della riparazione quanto alla ricorrenza di comportamenti gravemente imprudenti.
6. Infine, la Corte di merito non ha trascurato di considerare il necessario legame causale tra le condotte descritte e l’evento detenzione, avendo, nella parte finale dell’ordinanza, concluso per la loro idoneità – secondo un giudizio di ragionevolezza – ad influire sull’adozione della misura.
A fronte della puntuale esposizione dei comportamenti gravemente imprudenti serbati dal ricorrente – frutto di un’analisi appropriata di aspetti conducenti ai fini del giudizio da esperirsi nel presente ambito – e dell’affermazione della loro capacità di incidere sull’adozione del provvedimento cautelare, la doglianza riguardante la causalità si palesa del tutto generica. Il tema è rimasto privo di sviluppo in relazione alla fattispecie che occupa, essendo stato appena evocato a pag. 14 del ricorso, attraverso il richiamo ai principi generali che informano la materia.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese in favore del resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, alla luce delle pertinenti conclusioni rassegnate in atti dall’Avvocatura dello Stato, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così è deciso, 10/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.