Cass. pen. Sez. IV n. 37312 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 37312/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 13899/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 17/07/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di Avv. del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Raffaele GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con l’ordinanza del 17 luglio 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiesta, presentata da di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari dal 16 dicembre 2022 al 23 maggio 2024, per complessivi 523 giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 1008/2018. era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito del procedimento n.
R.G.N.R. in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110 e 629, 644 e 416-bis.1 cod. pen. e 132 d.lgs. n. 385/1993, contestati ai capi 2), 3), 4), 5) e 8) della imputazione.
Il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva, poi, assolto reati di cui ai capi 2), 3) 5) e 8) per non aver commesso il fatto, mentre aveva ritenuto integrato il reato di estorsione aggravata ascritto al capo 4), commesso ai danni di La Corte di Appello di Messina aveva, infine, assolto anche dal reato di cui al capo 4) della imputazione per non aver commesso il fatto.
3. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, come sopra anticipato, ha rigettato la domanda osservando: che, secondo l’ipotesi accusatoria basata sulle dichiarazioni rese da e su alcune lettere inviategli dal fratello all’epoca detenuto per appartenenza all’associazione mafiosa c.d. era stato accusato di aver costretto tramite minacce di ritorsioni anche implicite derivanti dalla posizione del fratello a consegnare somme di denaro a fronte di un debito accumulato per la perdita di scommesse online operate su piattaforme di gioco illegali riferibili ad lievitato a fronte di interessi usurari, con l’aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso ed al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa che, in particolare, era emerso che aveva corrisposto, inizialmente, i pagamenti all’odierno istante che il G.i.p. del Tribunale di Messina non aveva ritenuto sufficientemente provata la penale responsabilità di in ordine ai capi 2) e 3) dell’imputazione relativi ai reati di estorsione aggravata e di usura ai danni di atteso che in nessuno dei colloqui intercettati durante la detenzione in carcere di era stato presente il fratello al quale non veniva fatto riferimento, neppure implicitamente, quale soggetto in qualche modo interessato o coinvolto nella riscossione delle somme da parte di considerato che quest’ultimo aveva riferito di essersi interfacciato con fino al 2016, quando era stato scarcerato brevemente, per poi intrattenere rapporti solo con dal quale riceveva telefonate minacciose; che, quanto al reato di usura ai danni di contestato al capo 5), il G.i.p. aveva ritenuto che non vi fosse prova che fosse consapevole della natura usuraria del rapporto istauratosi tra e il fratello, che il G.i.p aveva, invece, ritenuto integrato il reato di estorsione aggravata, di cui al capo 4), sempre ai danni di alla luce delle missive che il fratello detenuto aveva indirizzato a che il G.i.p. aveva assolto l’odierno istante dal reato di cui al capo 8), non risultando che lo stesso fosse mai intervenuto nella fase dell’erogazione dei prestiti, ma solo in un momento successivo; che, in sede di appello, era stato assolto anche dal reato di cui al capo 4) della rubrica, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto plausibile che le missive del fratello avessero rilevanza neutra o familiare “dirette cioè a curare affari e a riscuotere crediti apparentemente leciti del fratello detenuto”, mentre era rimasta, invece, indimostrata la conoscenza dell’origine estorsiva o usuraria degli stessi crediti così realizzati, nonché considerato che non poteva escludersi che il avesse onorato l’obbligazione naturale nascente dalle scommesse illegali senza alcuna coartazione e che era pacifico che non vi fosse mai stato alcun contatto diretto o indiretto tra (pagg. 2 – 4 della ordinanza impugnata).
La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che emergessero profili di colpa grave in capo all’odierno ricorrente, tali da escludere il suo diritto alla chiesta indennità, osservando che era emerso che, sia pure per un periodo limitato, avesse assolto il compito di riscuotere somme di denaro da nell’interesse del fratello condannato per reati di mafia e ristretto in carcere, e ritenendo che, data la caratura criminale del familiare che aveva a lui affidato tale compito, la natura particolarmente delicata dell’incombente stesso e l’assenza di qualsiasi delega formale, nonché di allegata documentazione che costituisse il titolo del presunto debito del avrebbe quantomeno dovuto avere un più che serio e naturale sospetto circa la legalità di tale operazione e chiedere chiarimenti al fratello, ovvero desistere puramente e semplicemente da tale compito. La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che la condotta tenuta da per la sua ambiguità, aveva fondato il sospetto di un coinvolgimento dell’istante nelle attività criminali del fratello e, di conseguenza, aveva determinato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ha, in particolare, osservato che «[…] in un contesto di massimo rilievo della apicale figura criminale del fratello, “incaricante” il prevenuto di riscuotere dei crediti così, sulla fiducia e senza indicazione della natura e genesi di tali suoi rapporti creditori con il rappresenti atteggiamento e condotta connotati da grave colpa, ai sensi dell’art. 314 c.p., il curare assiduamente gli affari del fratello senza usufruire di rendicontazioni e documentazioni rammostranti la eventuale liceità delle richieste di pagamento rivolte a soggetti terzi in suo nome e per suo conto […]» (pagg. 4 e 5 della ordinanza impugnata).
4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 314 cod. pen. nonché contestualmente vizio di motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. Si duole il difensore della interpretazione dell’art. 314 cod. pen. fornita dalla Corte di appello, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in capo a sganciata dalle risultanze dei giudizi di merito che avevano portato all’assoluzione del ricorrente e dalle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione.
Rileva che era stato giudicato con le forme del rito abbreviato e, quindi, allo stato degli atti, che erano i medesimi a disposizione dell’organo requirente che aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare e del G.I.P. che l’aveva concessa.
Sostiene, con riguardo alla cd. “questione che il Tribunale di Messina aveva accertato che non vi era alcun elemento che consentisse di sostenere che alla riscossione del debito, lievitato con l’applicazione di interessi usurari e preteso con modalità chiaramente mafiose ed intimidatorie, avesse in qualche modo contribuito (cfr. pag. 32 della sentenza). Sostiene, per quanto riguarda la cd. “vicenda che la Corte di appello di Messina aveva accertato che si registrava una sostanziale assenza di dal contesto del sodalizio mafioso barcellonese e che per la questione sulle modalità relazionali con il debitore nemmeno si poneva perché era pacifico che nessun contatto vi era mai stato col (cfr. pag. 6-7 della sentenza).
5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, «Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 – 01).» (Sez. 4, n. 28441 del Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).
3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l’applicazione della custodia cautelare confronti dell’istante fosse stata sinergicamente determinata da condotte macroscopicamente imprudenti tenute dallo stesso, accertate dal giudicato penale assolutorio.
La Corte di appello ha, infatti, osservato che era emerso che, sia pure per un periodo limitato, aveva assolto il compito di riscuotere somme di denaro da nell’interesse del fratello condannato per reati di mafia e ristretto in carcere. Ha, quindi, ritenuto che, data la caratura criminale del fratello che aveva a lui affidato tale compito, boss della associazione di tipo mafioso nota come clan “ la natura particolarmente delicata dell’incombente stesso e l’assenza di qualsiasi delega formale, nonché di allegata documentazione che costituisse il titolo del presunto debito del avrebbe quantomeno dovuto avere un più che serio e naturale sospetto circa la legalità di tale operazione e chiedere chiarimenti al fratello, ovvero desistere puramente e semplicemente da tale compito. Ha, pertanto, ritenuto che la condotta tenuta da la sua ambiguità, aveva fondato il sospetto di un coinvolgimento dell’istante nelle attività criminali del fratello e, di conseguenza, aveva determinato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ha, in particolare, osservato che, « […] in un contesto di massimo rilievo della apicale figura criminale del fratello, “incaricante” il prevenuto di riscuotere dei crediti così, sulla fiducia e senza indicazione della natura e genesi di tali suoi rapporti creditori con il fosse condotta connotata da colpa grave, ai sensi dell’art. 314 cod. pen., il fatto di curare assiduamente gli affari del fratello senza neppure una documentazione che dimostrasse la eventuale liceità delle richieste di pagamento rivolte a soggetti terzi in suo nome e per suo conto.
Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello – che argomenta dalla cd. “vicenda e non dalla cd. “vicenda – con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
Il motivo, peraltro, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. Nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come “contigua” a quella criminale (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (in termini, Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01. Nello stesso senso, vds. Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025 non mass. Sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264-01; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713-01). P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente.
Così deciso il 02/07/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso