Cass. pen. Sez. VI n. 37734/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37734/2026 (R.G. 19431/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

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REPUBBLICA ITALIANA

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Cl dtsposto d’ufficio Q a richiesta di parte tmpoeto daflalegge ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:

SENTENZA

avverso la sentenza del 23/12/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio in ordine all’istanza dell’imputato di avvio al programma di giustizia riparativa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato per il delitto di maltrattamenti in danno della compagna convivente, valutate le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando un unico motivo di annullamento per vizio di responsabilizzazione di quest’ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022). Dunque, il giudizio prognostico circa l’utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l’accesso ai programmi di giustizia riparativa «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l’autore del reato, considerato che l’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l’incontro possa avvenire tra l’autore e la vittima cd. “aspecifica”, ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla “fattibilità” del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, d.lgs. 150 del 2022). Il concetto di “pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa” coincide, invece, con l’esposizione di coloro che siano ammessi a parteciparvi a un rischio effettivo per la propria incolumità o con la fondata previsione di una compromissione della genuinità della prova».

2. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa risulta fondato essenzialmente sulla gravità dei fatti contestati e sulla ritenuta pericolosità sociale dell’imputato, senza che siano state adeguatamente esplicitate le ragioni per le quali il percorso riparativo sarebbe privo di concreta utilità. Parimenti, il riferimento alla sussistenza di un «pericolo concreto per gli interessati» appare formulato in termini assertivi, in assenza dell’indicazione di specifici elementi fattuali idonei a sostenerlo.

Tale conclusione si pone, inoltre, in evidente tensione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato anche sull’avvio di un percorso di recupero da parte dell’imputato e sulla riappacificazione con la persona offesa, desunta dalla remissione di querela successiva alla nascita della figlia. Tali circostanze, valorizzate ad altri fini, avrebbero imposto una valutazione puntuale anche in relazione alla istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa.

Quest’ultima, infatti, mira a favorire il superamento della frattura relazionale determinata dal reato, attraverso il riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore dell’offesa e la promozione di un’assunzione consapevole di responsabilità da parte di quest’ultimo. In tale prospettiva, l’esistenza di un percorso di recupero già intrapreso e il miglioramento dei rapporti tra le parti costituiscono elementi potenzialmente significativi ai fini della valutazione dell’opportunità di avviare il programma. A ciò si aggiunge la remissione della querela, circostanza che contribuisce a delineare un quadro relazionale meritevole di approfondimento. Alla luce di tali elementi, l’affermazione dell’inutilità del percorso riparativo, contenuta nella sentenza impugnata, non risulta sorretta da un’adeguata giustificazione, risolvendosi in una conclusione sostanzialmente apodittica. Analogamente, la Corte territoriale non ha chiarito quali circostanze concrete, considerate anche le intervenute modifiche nella relazione tra l’imputato e la persona offesa, consentirebbero di ravvisare un rischio effettivo per quest’ultima derivante dall’eventuale partecipazione al programma.

È, dunque, fondata la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego di accesso al programma di giustizia riparativa. P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ammissione a programma di giustizia riparativa e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 15/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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