Cass. pen. Sez. I n. 37630/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I penale, ordinanza n. 37630/2026 (R.G. 17959/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Sento n. sez. ha pronunciato la seguente

5 ENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo.

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 05.02.2026, revocava la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali applicata a sul presupposto che, dal contenuto della nota dei Carabinieri di del 13.01.2026, emergeva che il predetto, in data 30.12.2025, nel corso di una discussione con la compagna, aveva aggredito quest’ultima percuotendola e causandole lesioni personali.

Il Tribunale rilevava che dopo aver colpito la p.o., nel corso della successiva telefonata con la centrale operativa dei Carabinieri, pur ammettendo i fatti, sminuiva la gravità degli eventi, descrivendoli come una banale discussione familiare.

Il Tribunale, inoltre, rilevata la tardività della produzione documentale della difesa, relativa ad una prospettiva lavorativa e alla sussistenza di un domicilio alternativo.

Avverso al provvedimento propone ricorso per Cassazione la difesa di rilevando in primis la violazione dell’art. 47, comma 11, ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. peno 2.1. La difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto revocare con effetto ex tunc la misura, in quanto non è stata correttamente valutata la effettiva gravità della condotta posta in essere da il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente sull’episodio avvenuto in data 30 dicembre 2025, sebbene la misura fosse in applicazione dell’8 agosto 2025 e, fino a quel momento, come emerge dalle relazioni dell’Uepe di aveva tenuto un comportamento ineccepibile, aveva svolto un’attività lavorativa e, nell’ultimo periodo, era in attesa di ottenere una nuova occupazione.

Lamenta, quindi, che la decisione del Tribunale non è in linea con i principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena, anche in considerazione della carenza di motivazione sulle ragioni per le quali la misura è stata revocata con effetto ex tunc.

2.2. Aggiunge che il provvedimento non ha preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dalla difesa, con la quale era stata rappresentata la possibilità della esecuzione in una abitazione diversa da quella occupata con la compagna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

II ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. L’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che «l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01: «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova»), ed il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479- 01: «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata»).

Tanto premesso, l’ordinanza impugnata correttamente valutato l’esistenza dei presupposti della revoca della misura in atto alla luce della gravità del fatto commesso da il quale ha violentemente aggredito la compagna, causandole lesioni personali. A tal proposito va sottolineato che non assume rilevanza la circostanza che tale fatto non sia ancora accertato con sentenza irrevocabile, considerato che la revoca della misura alternativa può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fatto nel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misura alternativa.

Ebbene, nel caso in esame, incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall’inizio dell’esecuzione della misura, ritenendo sostanzialmente assente la motivazione sul punto.

Con riferimento alla revoca ex tunc si è chiarito che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento, tenendo conto della duplice funzione della misura, da un lato, rieducativa perché finalizzata al reinserimento sociale del condannato, dall’altro, retributiva, in ragione delle limitazioni che, comunque, determina alla libertà personale. Tanto premesso va detto che la censura non è condivisibile, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura in atto con effetto ex tunc, sul presupposto che la gravità della condotta, posta in essere nel corso dell’esecuzione del beneficio in ambiente domestico, non consentisse di ritenere validamente espiato, ai fini del calcolo della pena residua, il periodo trascorso in misura alternativa fino al momento della sospensione del beneficio. La motivazione sul punto risulta del tutto adeguata e logica, considerata anche la brevità del periodo di sottoposizione alla misura, che ha avuto inizio solo pochi mesi prima rispetto alla commissione della violazione sopra descritta.

4. Infondato, infine, deve considerarsi il motivo attinente alla omessa valutazione della istanza di applicazione della diversa misura alternativa della detenzione domiciliare.

La richiesta di detenzione domiciliare nell’interesse di avvenuta attraverso la produzione di una memoria (con allegati documenti) che il Tribunale ha ritenuto tardiva, aggiungendo anche che il contenuto della produzione documentale non era stata verificata tramite adeguata istruttoria. Va detto che condivisibilmente Sez. l, n. 11569 del 06/11/2018, Mellassi, Rv. 274995-01, ha affermato che «In tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l’udienza previsto da/l’a rt. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l’art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., atteso che l’inosservanza di detto termine configura un ‘ipotesi di nullità ex art. 178, comma l, lett. c), cod. proc. peno per violazione del diritto al contraddittorio». Alla luce di quanto sin qui detto, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processual i.

Va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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