Somministrazione senza titolo abilitativo e chiusura dell’esercizio comunale (TAR Calabria n. 1421 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata in un punto fisso senza il relativo titolo abilitativo integra la fattispecie sanzionata dall’art. 64, comma 9, d.lgs. n. 59/2010. Il possesso di titoli rilasciati per il commercio ambulante, di tipo “A” o “B”, e per le sole postazioni mobili non abilita alla somministrazione nel punto fisso. La chiusura dell’esercizio disposta dal Comune costituisce misura legittima, perché l’assenza del titolo è di per sé ostativa al legittimo affidamento. Le clausole del patto di disciplina che prevedono risoluzione, recesso o decadenza non esauriscono i poteri sanzionatori dell’amministrazione. Resta salva la valutazione comunale sulla compatibilità dei titoli posseduti con la sola vendita di prodotti preconfezionati.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce in concessione, per il periodo 2024/2027, il servizio di ristoro nel punto fisso collocato sotto le tribune dello stadio comunale. Il 30.01.2025 riceve la comunicazione di avvio del procedimento avviato dal Comune per il divieto di somministrazione di alimenti e bevande nel punto di ristoro. La comunicazione richiama un verbale della Polizia Locale che contesta l’esercizio della somministrazione senza la relativa s.c.i.a..
All’esito del contraddittorio il Comune adotta l’ordinanza n. 4 del 3.03.2025, che dispone l’immediata chiusura del pubblico esercizio. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, violazione delle prescrizioni del titolo concessorio e lesione del legittimo affidamento. In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza, valorizzando la continuità del servizio di ristoro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo ruota attorno al preteso possesso dei titoli abilitativi. La ricorrente sostiene di avere una s.c.i.a. di tipo “A” per la somministrazione nel punto fisso, oltre a quella di tipo “B” per i punti mobili. Il Collegio ricostruisce la documentazione e giunge a conclusione opposta. La somministrazione nel punto fisso risulta accertata nel verbale di violazione amministrativa del 30.11.2024.
Il titolo con codice univoco n. 4137 concerne l’attività ambulante di tipo “B” di vendita di prodotti alimentari e non contempla la somministrazione. Il titolo n. 4151 riguarda il commercio ambulante di tipo “A” mediante posteggio fisso, come si evince dal riferimento al motoveicolo attrezzato con celle refrigeranti, ma è limitato alla vendita di prodotti preconfezionati. Il documento di prot. n. 534416 del 22.08.2024 è associato alla s.c.i.a. n. 7815, relativa alle sole postazioni mobili.
Ne consegue l’assenza di un titolo abilitativo alla somministrazione mediante maneggio e preparazione degli alimenti nel punto fisso. È consentita soltanto la vendita di cibi preconfezionati. La censura è quindi infondata.
Il secondo profilo riguarda i presupposti del provvedimento. La ricorrente ritiene non configurabili né la risoluzione o il recesso ex art. 12 del patto di disciplina, né la decadenza ex art. 13. Il Collegio disattende l’assunto: quelle clausole attengono, rispettivamente, alla fase esecutiva del servizio e a sopravvenienze di interesse pubblico. Nella specie trova invece applicazione l’art. 64, comma 9, d.lgs. n. 59/2010, che sanziona l’esercizio commerciale in assenza di titolo abilitativo.
L’assenza del titolo è di per sé ostativa alla configurazione del legittimo affidamento invocato. La domanda di annullamento è respinta, con salvezza della valutazione dell’amministrazione sulla compatibilità dei titoli posseduti con la sola vendita di prodotti preconfezionati nel punto fisso. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.
Nota della Redazione
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