Revoca delle misure di accoglienza e rimborso dei costi secondo proporzionalità (TAR Toscana n. 323 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, accertato il superamento della soglia dell’assegno sociale, revoca le misure di accoglienza e ingiunge il rimborso dei relativi costi ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, d.lgs. n. 142/2015, deve motivare in modo puntuale sulla complessiva condizione economico-reddituale dell’interessato, sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza e sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita. Il principio di proporzionalità, ricavato dall’art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE, impone di non parametrare il rimborso ai soli costi contabilmente sostenuti, ma di verificarne la sostenibilità rispetto al reddito accertato. È illegittima l’ingiunzione di pagamento di una somma pari a circa il doppio del reddito annuo del richiedente, ove difetti l’istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi. La mera possibilità di rateizzazione non sana il vizio, che attiene all’ammontare complessivo della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2017 e destinatario di protezione umanitaria riconosciuta per via giudiziale dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 09.11.2022, impugnava il provvedimento della Prefettura di Firenze del 28.02.2023. Con esso l’amministrazione aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza e l’ingiunzione di pagamento di euro 22.336,60, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 20 febbraio 2023, calcolati al costo lordo pro capite della convenzione.

Il ricorrente contestava la quantificazione del reddito, l’errore nel conteggio dei giorni, l’assenza di valutazione della stabilità economica e la sproporzione della somma. Con ricorso per motivi aggiunti impugnava l’atto del 22.05.2023, con cui la stessa amministrazione aveva annullato in autotutela la sola ingiunzione, rideterminandola in euro 11.897,60 per 416 giorni. La domanda cautelare era accolta limitatamente all’ingiunzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette che, essendo intervenuto il riconoscimento giudiziale della protezione umanitaria, la misura di accoglienza sarebbe comunque cessata ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015. Le censure avverso la revoca in sé sono pertanto respinte, avendo essa effetto ex nunc sulla cessazione del godimento delle misure.

La controversia si concentra sull’ingiunzione di pagamento. I due provvedimenti si saldano in un’unica volontà provvedimentale, che dispone il rimborso per il periodo indicato e lo quantifica in euro 11.897,60. Quanto alla contestazione sul reddito, la censura non coglie nel segno: l’importo della CU 2022, pari a euro 12.357,36, supera comunque l’assegno sociale per il 2021, fissato in euro 5.983,64.

Il ragionamento dell’amministrazione è lineare, ma difetta nel punto in cui non accerta la stabilità dell’indipendenza economica del ricorrente. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana n. 1077 del 20 novembre 2023 e n. 1076 del 20 novembre 2023): l’obbligo di restituzione sorge dal venir meno dei presupposti reddituali, ma è necessario che emerga l’evidenza della condizione economica complessiva ed attualizzata.

L’art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE subordina il rimborso totale al possesso di mezzi di per sé sufficienti ad assicurare le condizioni di accoglienza e l’assistenza sanitaria. Nel caso concreto l’amministrazione ha fatto riferimento ai meri costi contabilmente sostenuti, senza valutazione di proporzionalità rispetto alla situazione economico-reddituale. Il provvedimento è quindi illegittimo nella parte in cui ingiunge il rimborso di una somma pari a circa il doppio del reddito annuo accertato.

La possibilità di rateizzare non vale a escludere il vizio, che attiene all’ammontare complessivo della pretesa. L’amministrazione, nell’applicare i parametri normativi, deve assicurare che il sistema non generi disincentivi all’integrazione socio-economica dei migranti, evitando di rendere preferibile la permanenza nei centri rispetto alla ricerca di occupazione. Ricorso principale e motivi aggiunti sono quindi parzialmente accolti, con annullamento delle ingiunzioni per la somma di euro 11.897,60 e compensazione delle spese di lite per parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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