Catasto incendi, improcedibilità per mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto (TAR Sicilia n. 1514 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di una nuova deliberazione che aggiorna il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e vi reinserisce le medesime particelle, non impugnata dal proprietario, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la precedente delibera giuntale. L’eventuale annullamento di quest’ultima non arreca alcun vantaggio al ricorrente, essendo la nuova determinazione dotata di autonoma efficacia. Il ricorso per motivi aggiunti che impugni la deliberazione consiliare di aggiornamento è irricevibile per tardività ove notificato oltre il termine decorrente dalla scadenza della pubblicazione dell’atto. All’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 va ricondotta la disciplina del censimento delle aree percorse dal fuoco.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno in agro del Comune di Mascalucia, apprende nel gennaio 2022 dell’inserimento delle proprie particelle nel catasto degli incendi boschivi e impugna la delibera della Giunta Municipale che aveva disposto il censimento e la catastazione dei soprassuoli per gli anni 2019 e 2020.
Deduce l’inadeguatezza dell’istruttoria, le caratteristiche del fondo — area sabbiosa priva di vegetazione — e la potenziale edificabilità del terreno. Il Comune eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse, per non avere il ricorrente impugnato la successiva delibera consiliare di aggiornamento del catasto, e contesta l’efficacia probatoria della perizia di parte. Il ricorrente propone quindi motivi aggiunti avverso la delibera consiliare e la nota dirigenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo. La deliberazione consiliare del 29 dicembre 2021 ha approvato l’elenco riepilogativo delle particelle da iscrivere al catasto per gli anni 2019-2020, tra cui quelle di proprietà del ricorrente, senza che risultino presentate osservazioni. La nuova deliberazione interviene con una nuova attività istruttoria e si sostituisce alla precedente determinazione giuntale.
Poiché tale atto non è stato impugnato, ogni pronuncia sugli atti anteriori è priva di utilità. Il Collegio ne trae la conseguenza che l’eventuale annullamento degli atti gravati non arrecherebbe alcun vantaggio alla parte ricorrente, con declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale rileva la tardività del gravame. Il mezzo è stato notificato il 2 dicembre 2023, mentre il termine di legge decorreva dalla scadenza della pubblicazione della delibera consiliare, avvenuta il 18 febbraio 2022. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto irricevibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune come da dispositivo.
Nota della Redazione
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