Ordinanza contingibile e urgente illegittima se il gestore ha già attivato ogni (TAR Sicilia n. 1513 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per far cessare lo sversamento di reflui sul suolo è illegittima quando il gestore del servizio idrico integrato ha già posto in essere tutte le azioni a lui esigibili. L’Amministrazione non può imporre al gestore un intervento che questi non sia in grado di realizzare in assenza delle autorizzazioni amministrative di competenza di altri soggetti. Il provvedimento sindacale presuppone un’inerzia del destinatario, non la sua diligente attivazione. Ove il gestore abbia tempestivamente progettato e trasmesso gli interventi necessari, la successiva ordinanza è viziata per difetto di presupposti. È illegittima anche la nota comunale che qualifica il gestore come responsabile della potenziale contaminazione senza fondamento istruttorio.
Il Fatto
Un consistente evento franoso provoca la rottura di un ampio tratto della condotta fognaria in territorio comunale. Nel marzo 2019 l’ARPA segnala uno sversamento di acqua reflua; il gestore del servizio idrico integrato accerta la disconnessione della condotta e chiede la convocazione di un tavolo tecnico con ARPA, Autorità d’Ambito e forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro il gestore segnala tre punti di scarico preesistenti e la rottura del collettore, propone il rifacimento integrale dei collettori e si dichiara disponibile a intervenire a proprio carico, con riversamento dei costi in tariffa.
Avviate le procedure autorizzatorie, nel novembre 2021 il gestore trasmette il progetto esecutivo all’ATI per gli adempimenti di competenza e la copertura finanziaria. Nel maggio 2022 il Sindaco emette un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che ordina la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti liquidi con le procedure dell’art. 239 d.lgs. n. 152/2006, con avvertenza di esecuzione in danno e denuncia ex art. 650 cod. pen. Il gestore impugna l’ordinanza e le note ARPA, proponendo anche motivi aggiunti avverso gli atti successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso introduttivo. La causa dello sversamento è ricondotta a un evento franoso che ha provocato la rottura di un ampio tratto di condotta fognaria, non imputabile al gestore. La ricostruzione è suffragata dalla documentazione in atti e dalle comunicazioni intercorse con ARPA e ATI.
Il percorso argomentativo si concentra sull’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che consente al Sindaco di disporre le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. La norma presuppone l’inerzia del soggetto obbligato. Nel caso concreto il gestore aveva tempestivamente rappresentato la situazione, richiesto il tavolo tecnico, proposto l’unica soluzione tecnica adeguata — il rifacimento integrale dei collettori — e trasmesso il progetto esecutivo all’ATI.
Il Collegio sottolinea che il gestore non poteva realizzare l’intervento in assenza delle autorizzazioni amministrative, intervenute solo il 21 giugno 2022, dopo l’adozione dell’ordinanza. L’unica soluzione risolutiva dello sversamento era il rifacimento della rete, già proposto e progettato prima del provvedimento sindacale. L’ordinanza interviene quindi su un soggetto che aveva già compiuto tutte le azioni esigibili.
La censura è accolta e le altre sono assorbite. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio annulla la nota comunale dell’11 agosto 2022, con cui l’Amministrazione sollecitava l’avvio dei lavori indicando il gestore e l’ATI come responsabili della potenziale contaminazione. Le restanti note ARPA sono dichiarate inammissibili per difetto di natura provvedimentale. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.