Il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, non con l’accettazione della cancelleria (Cass. civ. Sez. 2 n. 5744 del 13.03.2026)
In tema di processo civile telematico, il deposito dell’atto introduttivo si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC), e non con la successiva accettazione della cancelleria. Il rifiuto opposto da quest’ultima configura una mera irregolarità sanabile, che non determina la decadenza della parte.