Equa riparazione per irragionevole durata del giudizio “Pinto su Pinto” ammissibile ma soggetta a verifica delle condizioni personali (Cass. civ. Sez. 2 n. 5688 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, è un ordinario processo di cognizione soggetto all’esigenza di definizione in tempi ragionevoli. La presunzione iuris tantum di sofferenza della parte opera anche nel giudizio avente ad oggetto l’irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione (cd. “Pinto su Pinto”), configurandosi due pregiudizi distinti e non un’inammissibile praesumptio de praesumptio. L’irrisorietà della pretesa, rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89 del 2001, deve essere valutata alla stregua di un elemento obiettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e di un elemento soggettivo, relativo alle condizioni della parte. La soglia di € 500 non costituisce un riferimento fisso ma un’indicazione tendenziale, che non esime il giudice dall’apprezzamento della concreta fattispecie.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto che aveva accolto la domanda di indennizzo per irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione proposta da alcuni dipendenti dello stesso Ministero. Nell’opposizione il Ministero lamentava l’inesistenza di un pregiudizio indennizzabile, il mancato esperimento dei rimedi preventivi e l’eccessività della somma riconosciuta, superiore a quella già liquidata nel giudizio presupposto (€ 240 contro € 180). La Corte di Appello di Firenze aveva rigettato l’opposizione, ritenendo ammissibile la domanda cd. “Pinto su Pinto” alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 e reputando corretta la quantificazione dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ritiene infondata la censura con cui il Ministero contestava l’ammissibilità dell’indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio di equa riparazione. Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ribadisce che il giudizio di equa riparazione, essendo un ordinario processo di cognizione, è esso stesso soggetto all’esigenza di durata ragionevole. Il mancato riconoscimento di tale tutela sarebbe ingiustificato, poiché la lesione del diritto fondamentale nel giudizio presupposto genera di per sé una condizione di sofferenza che non viene meno nel giudizio volto ad accertarla.

La Corte esclude inoltre la configurabilità di una praesumptio de praesumptio non consentita dall’art. 2727 c.c. Vengono in considerazione due distinti pregiudizi, analoghi quanto alla natura ma diversi nei presupposti: l’uno fondato sull’irragionevole durata del processo presupposto, l’altro sulla durata parimenti irragionevole del giudizio di equa riparazione. Non sussiste alcun collegamento automatico tra i due, atteso che il diniego del primo non implica l’insussistenza del secondo, così come il riconoscimento del primo non comporta necessariamente la sussistenza del secondo.

Il secondo motivo di ricorso è invece ritenuto fondato. La Corte di Appello aveva escluso la natura bagattellare del giudizio presupposto, richiamando come parametro la misura massima della componente integrativa del cd. reddito di cittadinanza. Tale criterio è giudicato incongruo per apprezzare le condizioni economiche di soggetti dipendenti del Ministero della Giustizia. La Corte richiama il principio secondo cui l’irrisorietà della pretesa va valutata su due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e uno soggettivo, relativo alle condizioni della parte. La Corte fiorentina aveva omesso ogni verifica in relazione alle condizioni personali degli istanti, limitandosi a un richiamo astratto e inappropriato.

La Corte precisa che la soglia di € 500, cui il Ministero faceva riferimento, non è un limite fisso ma un’indicazione tendenziale: la valutazione del giudice di merito deve estendersi all’apprezzamento dell’intera fattispecie, considerando le condizioni delle parti e l’incidenza concreta dell’indennizzo. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, relativo all’omessa motivazione, e il quarto, concernente la violazione dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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