Perentorietà del termine di rinnovazione della notifica e ininfluenza della costituzione tardiva del convenuto (Cass. civ. Sez. 3 n. 18621 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine che il giudice assegna alla parte per la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha natura perentoria. Il mancato rispetto del termine comporta l’automatica decadenza della parte onerata e determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c., senza che rilevi la circostanza che l’atto tardivo sia poi andato a buon fine. La successiva costituzione del convenuto non può sortire effetto sanante, non applicandosi l’art. 156, terzo comma, c.p.c., il quale riguarda la nullità e non la decadenza conseguente alla violazione di un termine perentorio. La perentorietà del termine risponde a esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo, con la conseguenza che l’atto compiuto dopo la scadenza è inefficace e la sua invalidità non è sanabile.
Il Fatto
Un conduttore conveniva in giudizio la locatrice dinanzi al Tribunale, chiedendo la restituzione di somme versate in eccedenza rispetto al canone risultante dal contratto scritto e registrato, in violazione dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998. Nel corso della fase introduttiva, il giudice rilevava la mancata prova della notificazione dell’atto e, a seguito di vari rinvii, autorizzava la rinnovazione della notifica, assegnando un termine perentorio. All’udienza successiva, l’attore dichiarava l’impossibilità di eseguire la notificazione per l’irreperibilità della convenuta, che si costituiva solo in un momento successivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, su impugnazione della convenuta, dichiarava invece l’estinzione del giudizio di primo grado per tardiva rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, ravvisando la violazione del termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Avverso tale sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione della notifica come inesistente e la sanatoria della nullità per effetto della costituzione della convenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, incentrato sulla distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla. La sentenza impugnata non aveva infatti fondato la declaratoria di estinzione sulla natura della invalidità della notifica, ma sull’inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice per la sua rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La censura si risolveva, pertanto, in una lettura errata della ratio decidendi della pronuncia di merito.
Quanto al profilo della sanatoria per la costituzione della convenuta, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine assegnato per la rinnovazione della notifica ha natura perentoria, sicché la sua violazione determina l’estinzione del processo anche se il convenuto si sia successivamente costituito. La perentorietà del termine comporta l’automatica decadenza della parte onerata, con conseguente inammissibilità ed inefficacia dell’atto tardivamente compiuto: la costituzione del convenuto non può alterare la funzione del carattere perentorio del termine, che risponde a esigenze di ordine pubblico processuale. L’art. 156, terzo comma, c.p.c. riguarda la nullità, non la decadenza, e non è pertanto applicabile alla fattispecie.
La Corte ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 307, terzo comma, c.p.c. La ricostruzione dell’iter processuale confermava che il giudice di primo grado aveva assegnato un primo termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e un secondo, sempre perentorio, per la rinnovazione della citazione viziata per il mancato rispetto dei termini a comparire, ai sensi dell’art. 164, secondo comma, c.p.c., norma applicabile anche al rito del lavoro. Alla scadenza di quest’ultimo termine, la notificazione non risultava perfezionata, poiché la destinataria era nel frattempo risultata trasferita.
Il ricorrente non aveva efficacemente contrastato tale accertamento, non avendo specificato se la notificazione fosse stata almeno tentata entro il termine, né se avesse richiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, una volta disposta la rinnovazione con concessione di un termine perentorio, è preclusa al giudice l’assegnazione di un secondo termine, salvo che l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa non imputabile alla parte. Nel caso di specie, la fattispecie estintiva si era già realizzata alla data dell’udienza in cui l’attore aveva dichiarato l’impossibilità di eseguire la notifica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione
- Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
- Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti