La decisione su domanda riconvenzionale proposta nel reclamo ex art. 26 l. fall. ha natura di sentenza sostanziale e va impugnata con l’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 16285 del 26.05.2026)
Il giudice del reclamo ex art. 26 l. fall., ricevuta una domanda riconvenzionale, deve attivare la cognizione piena e il rito proprio della causa. La decisione su tale domanda, pur resa nella forma del decreto, è una sentenza in senso sostanziale impugnabile con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione.