La SGR è legittimata ad agire per i beni del fondo immobiliare (Cass. civ. Sez. 3 n. 18796 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società di gestione del risparmio che ha istituito un fondo comune di investimento immobiliare, privo di soggettività giuridica, è legittimata ad agire in giudizio per la tutela dei diritti relativi ai beni costituenti il patrimonio separato del fondo. In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., fissata la discussione orale ad udienza diversa da quella di precisazione delle conclusioni, le parti non hanno un diritto ad un ulteriore rinvio, essendo tale facoltà rimessa all’insindacabile valutazione del giudice. La procura sostanziale per la rappresentanza in mediazione non richiede l’esplicitazione dei giustificati motivi per ogni incontro, né specifici riferimenti alla singola lite, e può essere conferita per plurime controversie.
Il Fatto
La società di gestione del risparmio intimava sfratto per finita locazione ad una conduttrice di un immobile ad uso abitativo, conferito da un ente di previdenza in un fondo comune di investimento immobiliare da essa istituito. La conduttrice resisteva eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’intimante, ritenuta mera gestrice del fondo e non proprietaria del cespite. Dopo la declaratoria di cessazione del rapporto e la condanna al rilascio in primo grado, la Corte d’appello rigettava il gravame della conduttrice, la quale proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato le diverse doglianze. Quanto al primo motivo, relativo al mancato rinvio dell’udienza di discussione fissata ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che, una volta fissata officiosamente l’udienza per la trattazione orale, la parte non vanta alcun diritto ad un ulteriore differimento, poiché la facoltà di richiederlo è satisfattiva del diritto di difesa ed il suo esercizio è rimesso alla discrezionalità del giudice nell’ambito dei suoi poteri di direzione del processo. Il diniego è insindacabile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della censura relativa alla mancata sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., rilevando il carattere discrezionale di tale sospensione e l’adeguatezza della motivazione del giudice di merito, che aveva giustificato il diniego con la diversità dell’oggetto delle controversie e l’insussistenza di un rischio di contrasto di giudicati. Ha inoltre evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la sentenza pregiudicante riformata in appello in senso conforme alla decisione impugnata.
In merito al terzo motivo, concernente la mediazione obbligatoria, la Corte ha distinto le due censure. La prima, sulla mancata presentazione del legale rappresentante, è stata ritenuta infondata, affermando che la procura per la mediazione non richiede l’indicazione dei giustificati motivi per ogni singolo incontro, né deve essere conferita caso per caso, potendo riguardare una pluralità di controversie. La seconda, sulla presunta invalidità della procura per mancata autentica notarile, è stata dichiarata inammissibile per non aver criticato la ratio decidendi, ed infondata, non essendo prevista dalla legge alcuna formalità di autenticazione per la rappresentanza in tale sede.
Da ultimo, la Corte ha giudicato inammissibile il quarto motivo, con cui si denunciava la carenza di legittimazione ad agire della società di gestione. La Corte ha accertato che il fondo, privo di soggettività giuridica, opera a mezzo della SGR che lo ha istituito, costituendo un patrimonio separato. La legittimazione processuale per i diritti del patrimonio del fondo spetta alla SGR stessa, ai sensi dell’art. 36 T.U.F.. La censura, fondata su circostanze fattuali contrarie a quelle accertate, è stata ritenuta volta ad una inammissibile rivalutazione del compendio istruttorio in sede di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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