Inammissibile l’omesso esame di elementi istruttori e infondata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 15140 del 19.05.2026)
Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non riguarda gli elementi istruttori ma solo i fatti storici; la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. richiede l’accertamento del nesso causale tra le condotte.