Inammissibile il ricorso che non riproduce gli atti del collegamento negoziale (Cass. civ. Sez. 3 n. 15139 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che fondi le proprie censure su un asserito collegamento negoziale senza riprodurre il contenuto degli atti richiamati né fornire puntuali indicazioni circa la loro individuazione, collocazione nel fascicolo e produzione in sede di merito. L’onere di specificità e autosufficienza non è assolto dalla mera menzione degli atti, non potendo la Corte procedere ad autonoma valutazione di elementi non compiutamente allegati.
Il Fatto
La società Cassa di Risparmio di Ferrara conveniva in giudizio i soci e la società Housebridge, chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico con cui gli stessi avevano conferito immobili a una società, riservandosi il diritto di abitazione, dopo aver prestato fideiussione per le obbligazioni di un gruppo societario. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la pronuncia, condannando la società appellante alla rifusione delle spese in favore della cessionaria del credito.
Avverso la sentenza della corte di merito la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancata valutazione del collegamento negoziale tra l’atto di conferimento e i successivi contratti di cessione di azioni, e l’erronea qualificazione del conferimento come atto dispositivo, anziché come adempimento di un obbligo di sottoscrizione dell’aumento di capitale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili. Pur nell’astratta configurabilità delle questioni prospettate, la ricorrente non aveva assolto all’onere di specificità e autosufficienza imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo riprodotto il contenuto degli atti posti a fondamento dell’asserito collegamento negoziale.
La svolta argomentativa richiamata dalla ricorrente imponeva la verifica di una serie negoziale complessa, ma la stessa si era limitata a una mera menzione degli atti, senza precisarne la sequenza, la produzione processuale o la collocazione nel fascicolo. Tale carenza non consente alla Corte di legittimità di valutare la fondatezza della censura, poiché il sindacato è limitato ai soli elementi compiutamente allegati e individuati nel ricorso.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito ove il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli o senza fornire le necessarie indicazioni per la loro individuazione, richiamando i precedenti di Sez. 3, Ordinanza n. 23089 del 11/08/2025 e Sezioni Unite, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019. Dall’inammissibilità dei motivi è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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