La rinuncia al recesso dopo l’annullamento dell’aggiudicazione è potere privatistico, non sindacabile dal giudice amministrativo (TAR Basilicata n. 25 del 25.03.2026)
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso la determinazione con cui la stazione appaltante, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione ma non del contratto, decide di proseguire il rapporto contrattuale: la scelta si colloca nella fase esecutiva ed è espressione di un potere privatistico che si confronta con un diritto soggettivo.