La rinuncia al recesso dopo l’annullamento dell’aggiudicazione è potere privatistico, non sindacabile dal giudice amministrativo (TAR Basilicata n. 25 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la stazione appaltante, prendendo atto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione che non abbia comportato la declaratoria di inefficacia del contratto, decide di non esercitare il diritto potestativo di recesso o risoluzione e di proseguire il rapporto contrattuale in essere si colloca nella fase esecutiva del contratto. Tale scelta è espressione di un potere di natura privatistica e si confronta con una situazione giuridica di diritto soggettivo del contraente interessato all’esecuzione di un contratto efficace. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta alla cognizione del giudice ordinario ogni controversia che insorga in tale fase. La domanda cautelare deve essere respinta anche quando non risulti prova di un periculum in mora connotato da estrema gravità ed urgenza, considerata la preminenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto funzionale alla realizzazione di opere finanziate con fondi P.N.R.R.
Il Fatto
Una società e altri operatori economici avevano impugnato la determinazione con cui il Comune di Potenza, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 22/12/2025, aveva disposto in ordine alla riqualificazione di un complesso scolastico. Il giudice d’appello aveva annullato l’aggiudicazione della commessa per vizi propri, senza però dichiarare l’inefficacia del contratto già stipulato con il raggruppamento originario aggiudicatario.
Con l’atto gravato, la stazione appaltante aveva preso atto di tale decisione ma aveva deciso di non esercitare il diritto di recesso o risoluzione, proseguendo nel rapporto contrattuale in essere. I ricorrenti, secondi in graduatoria, avevano chiesto l’annullamento della determinazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, con accertamento del diritto all’aggiudicazione e subentro. Si erano costituiti il Comune e il raggruppamento controinteressato, che aveva proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha rilevato d’ufficio, nel corso della camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. La determinazione gravata, pur provenendo da un’autorità amministrativa, è stata qualificata come espressione di un potere di natura privatistica, esercitato nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Il Collegio ha osservato che la sentenza del Consiglio di Stato, annullando l’aggiudicazione, non aveva inciso sul contratto, rimasto efficace. La decisione del Comune di non recedere o risolvere il rapporto si confronta, pertanto, con la posizione del contraente che vanta un diritto soggettivo all’esecuzione del contratto. Tale situazione non è riconducibile alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora nella sua connotazione di estrema gravità ed urgenza richiesta dall’art. 119, comma 4, cod. proc. amm. Al riguardo, ha valorizzato la preminenza dell’interesse pubblico all’utile prosecuzione del rapporto contrattuale, essendo le opere finanziate con fondi P.N.R.R.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase. Il provvedimento non entra nel merito della controversia, che resta devoluta all’eventuale giudizio davanti al giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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