Il silenzio inadempimento sulla VIA è illecito permanente e l’inerzia serbata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa è illegittima (TAR Basilicata n. 176 del 30.04.2026)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di VIA costituisce un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso; ad esso si applica la disciplina di cui all’art. 8, comma 1 ter, D.Lgs. n. 152/2006, anche se il procedimento è iniziato prima della sua entrata in vigore.