Integrazione del contraddittorio disposta d’ufficio in gara pubblica (TAR Basilicata n. 174 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 28, comma 3, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso, concernente l’annullamento di una procedura di gara, non sia stato notificato a tutti i soggetti controinteressati individuati dagli atti di gara. Il termine assegnato per l’integrazione decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, mentre un termine successivo è fissato per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione. La trattazione dell’affare è riservata a un successivo provvedimento presidenziale di fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione.
Il Fatto
Una società, poi individuata come ricorrente, ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata una determinazione dirigenziale del 5 settembre 2025 nonché tutti i verbali di gara, dal n. 1 del 5.6.2025 al n. 14 del 4.9.2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel giudizio, iscritto al registro generale, si sono costituite la Regione Basilicata e altra società controinteressata.
All’esame degli atti, il collegio ha rilevato che il ricorso non era stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla procedura selettiva e che sarebbero rimasti pretermessi dall’eventuale annullamento degli atti di gara, dovendosi pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto di dover applicare la disciplina dettata dagli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., in base alla quale il giudice, quando ravvisa che il ricorso non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti necessarie, ordina l’integrazione del contraddittorio. Tale potere è esercitabile anche d’ufficio, come nel caso di specie, ove l’omissione riguardava una pluralità di controinteressati emersi dagli atti della procedura di gara.
L’ordinanza ha individuato tassativamente i soggetti nei cui confronti la notificazione andava eseguita: quattro società, una ditta individuale e un Comune. Per ciascuno di essi, la ricorrente è stata onerata di notificare il ricorso introduttivo e la documentazione allegata, entro il termine perentorio del 15 maggio 2026, con successivo termine del 25 maggio 2026 per il deposito in segreteria della prova dell’avvenuto adempimento.
La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. La decisione assunta con ordinanza collegiale non definisce il giudizio ma ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto del contraddittorio e dei principi del giusto processo.
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Nota della Redazione
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