Cessazione della materia del contendere per accesso rimasto insoddisfatto (TAR Puglia n. 1021 del 10.07.2026)
In caso di integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese qualora la definizione del giudizio dipenda dall’intervento in autotutela dell’amministrazione.