Cessazione della materia del contendere e spese di lite nell’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 369 del 23.03.2026)
In caso di cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., provvede alla liquidazione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, senza necessità di un formale accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale.