I vizi degli atti di gara non impugnati non possono essere fatti valere contro la nuova aggiudicazione (TAR Puglia n. 560 del 13.05.2026)
È irricevibile per tardività il ricorso del terzo graduato che, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione al primo classificato e la rinnovata aggiudicazione al secondo, faccia valere vizi dell’offerta economica di quest’ultimo già conoscibili sin dalla pubblicazione degli atti di gara.