L’obbligazione propter rem dell’assegnatario di lotto PIP segue il bene e la decadenza grava anche sul cessionario non autorizzato (TAR Puglia n. 974 del 18.08.2026)
È improcedibile per carenza di interesse l’impugnazione degli atti di revoca dell’assegnazione di un lotto PIP da parte del cessionario che, avendone avuta piena conoscenza, non li abbia tempestivamente gravati. La decadenza, avendo natura propter rem, grava su chiunque riceva il suolo senza autorizzazione comunale, impedendo la formazione del silenzio-assenso.