Il silenzio sull’istanza di installazione di impianto pubblicitario non genera silenzio-assenso, ma obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 549 del 11.05.2026)
L’installazione di impianti pubblicitari è attività contingentata, soggetta ad autorizzazione comunale e non può formare silenzio-assenso. Il Comune che non risponde all’istanza viola l’art. 2 della legge n. 241/1990 e il giudice ordina di provvedere, nominando un commissario ad acta.