L’interdittiva antimafia non è effetto penale e richiede la riabilitazione ex art. 70 D.Lgs. n. 159/2011 (TAR Puglia n. 312 del 11.06.2026)
L’interdittiva antimafia costituisce misura cautelare e preventiva, non sanzione penale. La riabilitazione penale non assorbe automaticamente la riabilitazione ex art. 70 D.Lgs. n. 159/2011, necessaria per far cessare gli effetti della misura di prevenzione.