Interdittiva antimafia: la sospensione cautelare segue l’inidoneità del quadro fattuale (TAR Puglia n. 107 del 13.03.2026)
Non può essere mantenuta l’interdittiva antimafia se i fatti posti a suo fondamento sono i medesimi già dichiarati inidonei e insufficienti da una recente sentenza del giudice amministrativo.