Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese (TAR Veneto n. 3 del 02.01.2026)
La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.