Le spese di soccombenza sono accessorie al risarcimento e rientrano nella copertura assicurativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 19322 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne vanta nei confronti di quest’ultimo tre distinte ragioni di credito: il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore ex art. 91 cod. proc. civ.; il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, che scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata in eccedenza al massimale, ex art. 1917, terzo comma, cod. civ.; il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, cioè quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, primo comma, cod. civ. Le spese di soccombenza, da distinguere da quelle di resistenza regolate dal terzo comma della medesima disposizione, sono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino il superamento del massimale di polizza. Detta garanzia opera anche quando la condanna alle spese sia stata pronunciata in favore di soggetti diversi dal danneggiato originario, come i convenuti chiamanti in causa risultati vittoriosi nei confronti dell’assicurato.
Il Fatto
Un uomo, rimasto leso a causa della rottura del water del bagno di servizio dell’appartamento in cui si trovava, convenne in giudizio i proprietari dell’immobile per ottenere il risarcimento dei danni. I convenuti chiamarono in causa l’impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, la quale a sua volta chiamò in garanzia la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la responsabilità dei proprietari nella misura del 30 per cento e dell’impresa nella misura del 70 per cento, e condannò la compagnia a tenere indenne l’impresa da quanto quest’ultima era tenuta a pagare. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, escluse tuttavia che la garanzia assicurativa dovesse estendersi anche alle spese di lite, sostenendo che tale statuizione esulasse dal rapporto di garanzia. Avverso tale capo della sentenza l’impresa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla compagnia, ritenendo che il motivo di censura, pur articolato in modo unitario, consentisse di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, permettendone l’esame separato nei termini in cui sarebbero state esaminate se fossero state proposte in motivi distinti. Ha inoltre richiamato il principio, desunto dall’art. 6, § 1, CEDU, secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di interpretare e qualificare gli atti di parte in modo da pervenire ad una decisione nel merito, piuttosto che ad una pronuncia di inammissibilità, costituendo la contraria condotta un eccesso di formalismo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la censura dell’impresa, la quale lamentava la violazione dell’art. 1917 cod. civ. per non aver la Corte territoriale esteso la garanzia alle spese di soccombenza. Richiamando il proprio recente orientamento, il Collegio ha ribadito che l’assicurato vanta nei confronti dell’assicuratore tre distinte ragioni di credito, aventi diversa natura e differente disciplina: il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, il diritto alla rifusione delle spese di resistenza e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, quest’ultimo scaturente dal contratto di assicurazione e soggetto al limite del massimale.
La Corte ha quindi esaminato le conclusioni precisate dall’impresa nel giudizio di primo grado, rilevando che la domanda era chiaramente intesa ad ottenere la condanna della compagnia alla rifusione delle spese di soccombenza, ossia di quelle spese che l’assicurata sarebbe stata chiamata a pagare in favore delle parti vittoriose, da considerarsi accessorie all’obbligazione principale. Tale interpretazione è stata confermata anche dal testo delle condizioni di polizza, il cui art. 15 prevedeva l’obbligo della compagnia di tenere indenne l’assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento, ivi espressamente ricompresi capitale, interessi e spese.
La Corte ne ha concluso che il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato la compagnia a manlevare l’impresa con esclusione delle spese di lite, non ha accordato all’assicurata la rifusione delle spese di soccombenza, incorrendo nella contestata violazione di legge. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, la quale dovrà provvedere a nuovo esame attenendosi ai principi richiamati. In relazione alla posizione del danneggiato originario, la Corte ha invece escluso il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto il terzo danneggiato è estraneo alla lite tra assicurato ed assicuratore e non ha azione diretta nei confronti di quest’ultimo, precisando nondimeno che, in sede di rinvio, sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti coloro che furono parti nel processo di cassazione.
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Nota della Redazione
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