Il giudice d’appello non può confondere la notifica del decreto eseguita dopo il precetto con quella dedotta come mancante (Cass. civ. Sez. 3 n. 7741 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità quando il proprio dante causa sia già costituito con controricorso, difettando una previsione normativa che ne legittimi la partecipazione. Il vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., sussiste quando il giudice di merito afferma l’esistenza di un fatto probatorio la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti processuali, ovvero ne afferma l’inesistenza quando la verità è positivamente stabilita. Incorre in tale vizio la sentenza che, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, fonda il rigetto sulla avvenuta notifica del titolo esecutivo, confondendo la notifica del decreto ingiuntivo eseguita dopo la notificazione del precetto con quella, anteriore e mai dimostrata, la cui mancanza era posta a fondamento dell’opposizione.
Il Fatto
Con atto di citazione la contribuente proponeva opposizione all’atto di precetto notificatole su istanza di un istituto di credito, deducendo, come unico motivo, la mancata notifica del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione dichiarando l’inesistenza del diritto di agire in via esecutiva. La Corte d’appello, investita del gravame dalla società creditrice, lo accoglieva, ritenendo idonea la notifica del decreto effettuata presso la residenza e, in via dirimente, rilevando che l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla contribuente e respinta, dimostrava che la notifica vi era stata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato pregiudizialmente l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di legittimità della società cessionaria del credito, successore a titolo particolare nel diritto controverso. Richiamato il principio per cui tale soggetto, pur non potendo intervenire nel giudizio di cassazione, è legittimato a resistere con controricorso quando il dante causa sia rimasto inerte, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, atteso che la società cedente era presente nel giudizio con rituale controricorso.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. I giudici di legittimità hanno precisato che l’accertamento del vizio in esame va condotto alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, per cui esso riguarda il fatto probatorio che abbia costituito un punto controverso, quando il travisamento riflette la lettura del fatto prospettata da una delle parti.
Nella specie, è emerso che non era mai stata prodotta la relata di notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza della contribuente anteriore al precetto, avendo la stessa società creditrice dichiarato che tale relata era andata smarrita. La Corte territoriale, invece, aveva fondato la propria decisione sulla notifica del decreto eseguita molti mesi dopo quella del precetto, confondendola con quella la cui assenza era alla base dell’opposizione. La Corte ha inoltre escluso la tesi della nullità della notifica effettuata presso la sede sociale, rilevando che essa fu eseguita esclusivamente nei confronti della società e non anche della socia, quale soggetto giuridico distinto. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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